Estinzione del Reato: La Cassazione Chiarisce la Natura Soggettiva della Riparazione
L’istituto dell’estinzione del reato per condotte riparatorie, disciplinato dall’art. 162-ter del codice penale, rappresenta un importante strumento deflattivo del sistema penale, ma la sua applicazione è soggetta a limiti precisi. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha ribadito un principio fondamentale: la natura strettamente personale di tale causa estintiva. Vediamo insieme il caso e le conclusioni dei giudici.
I Fatti del Processo
Un imputato ricorreva in Cassazione contro una sentenza della Corte d’Appello che aveva confermato la sua condanna. Il ricorso si basava su tre motivi principali:
1. Vizio di motivazione: L’imputato contestava la correttezza della motivazione con cui i giudici di merito avevano accertato la sua responsabilità, in particolare riguardo all’autenticità di una firma apposta su un modulo di constatazione amichevole di incidente.
2. Errata applicazione della legge: Veniva lamentata la mancata applicazione della causa di estinzione del reato prevista dall’art. 162-ter c.p.
3. Illogicità della motivazione: Il terzo motivo, strettamente collegato al secondo, contestava l’illogicità della decisione di non riconoscere l’effetto estintivo della condotta riparatoria.
I giudici di merito, sia in primo che in secondo grado, avevano emesso una cosiddetta “doppia conforme”, ovvero due sentenze con il medesimo esito, ritenendo provata la colpevolezza dell’imputato.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendo tutti i motivi manifestamente infondati. Con questa decisione, non solo ha confermato la condanna, ma ha anche condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Analisi della Motivazione e la natura dell’estinzione del reato
La Corte ha smontato punto per punto le doglianze del ricorrente. Per quanto riguarda il vizio di motivazione, i giudici hanno osservato che la decisione impugnata si basava su un’argomentazione “congrua e non illogica”, fondata su elementi concreti come la conferma testimoniale. Pertanto, la valutazione dei fatti operata dai giudici di merito non era sindacabile in sede di legittimità.
Il cuore della decisione, tuttavia, risiede nell’analisi dei motivi relativi all’estinzione del reato. La Cassazione ha richiamato la sua consolidata giurisprudenza in materia, affermando che i giudici d’appello avevano correttamente applicato il principio di diritto secondo cui la causa estintiva prevista dall’art. 162-ter c.p. ha natura soggettiva.
Le Motivazioni
La motivazione della Corte si fonda su un’interpretazione rigorosa degli articoli 162-ter e 182 del codice penale. L’art. 162-ter prevede l’estinzione per chi ha integralmente riparato il danno o eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato. La natura soggettiva di questa causa estintiva, come chiarito dall’art. 182 c.p., implica che i suoi effetti si producono esclusivamente nei confronti di colui al quale la causa stessa si riferisce. In altre parole, se in un reato commesso da più persone solo una di esse provvede alla riparazione, l’effetto estintivo del reato non si comunica automaticamente agli altri coimputati. Ciascuno deve adempiere personalmente all’obbligo riparatorio per poterne beneficiare.
Le Conclusioni
Questa ordinanza riafferma con chiarezza un principio cruciale: la riparazione del danno, per portare all’estinzione del reato, è un atto personale che non può giovare a chi non vi ha contribuito. La decisione sottolinea che l’istituto previsto dall’art. 162-ter c.p. premia il comportamento attivo e individuale del singolo imputato volto a eliminare le conseguenze negative della sua condotta. Di conseguenza, non è possibile beneficiare “di riflesso” della condotta riparatoria altrui. Questo principio garantisce che solo chi dimostra concretamente di voler rimediare al proprio illecito possa accedere a questo beneficio, escludendo chi rimane inerte. La condanna del ricorrente alle spese e a una sanzione pecuniaria serve anche da monito contro la proposizione di ricorsi palesemente infondati che appesantiscono il lavoro della Suprema Corte.
La riparazione del danno da parte di un coimputato estingue il reato anche per gli altri?
No, la Corte di Cassazione chiarisce che la causa di estinzione del reato per condotte riparatorie, prevista dall’art. 162-ter c.p., ha natura soggettiva. Di conseguenza, i suoi effetti benefici si applicano solo alla persona che ha effettivamente e integralmente riparato il danno, senza estendersi ai coimputati.
Quando una motivazione di sentenza può essere contestata in Cassazione?
Un vizio di motivazione può essere validamente contestato in Cassazione solo quando la motivazione è manifestamente illogica, contraddittoria o del tutto assente. Se, come nel caso di specie, la motivazione è ritenuta “congrua e non illogica” e basata su elementi di prova, non è censurabile in sede di legittimità.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità di un ricorso in Cassazione?
Quando un ricorso viene dichiarato inammissibile, la decisione impugnata diventa definitiva. Inoltre, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese del procedimento e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, come sanzione per aver adito la Corte con un ricorso privo dei requisiti di legge.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 25102 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 25102 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 07/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato a SERRENTI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 03/10/2023 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
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RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME NOME, ritenuto che, quanto al primo motivo di ricorso che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità, la doppia conforme motivazione di merito (cfr. p. 2 della sentenza impugnata) non presenta alcun vizio riconducibile alla nozione delineata nell’art. 606, lett. e), cod. proc. pen., poiché con argomentazione congrua e non illogica si indicano gli elementi confermativi dell’autografia della firma apposta sul modello TARGA_VEICOLO, peraltro, confermata dalle dichiarazioni agli atti del teste NOME COGNOME;
ritenuto che il secondo motivo di ricorso che contesta l’inosservanza ed erronea applicazione della legge e il terzo motivo di ricorso che contesta l’illogicità della motivazione, entrambi in relazione alla causa di estinzione del reato di cui all’art. 162-ter cod. pen. sono manifestamente infondati perché in contrasto con la consolidata giurisprudenza di legittimità in materia;
che, invero, i giudici di merito hanno fatto corretta applicazione del principio di diritto a mente del quale la causa di estinzione del reato di cui all’art. 162-te cod. pen., prevista per chi abbia riparato integralmente il danno da esso cagionato o ne abbia eliminato, ove possibile, le conseguenze dannose o pericolose, ha natura soggettiva, sicchè ha effetto, ex art. 182 cod. pen., nei soli confronti di colui al quale si riferisce, non estendendosi ai correi (Sez. 2, n. 20210 del 31/03/2023, Nuovo NOME, Rv. 284712-01);
rilevato che il ricorso deve essere dischiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 7 maggio 2024
Il Prpsidente