Estinzione del Reato per Morte dell’Imputato: La Cassazione Annulla la Sentenza
L’estinzione del reato è un principio fondamentale del nostro ordinamento che pone fine alla pretesa punitiva dello Stato. Una delle cause più definitive è la morte dell’imputato. Una recente sentenza della Corte di Cassazione, la n. 35730/2025, offre un chiaro esempio di come questo principio si applichi anche nelle fasi più avanzate del processo, come il giudizio di legittimità, portando all’immediato annullamento della condanna.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine da una condanna per un illecito ambientale, previsto dal Testo Unico Ambientale (d.lgs. 152/2006). L’imputato era stato condannato in primo grado dal Tribunale di Verbania e la sua condanna a sei mesi di arresto era stata successivamente confermata dalla Corte d’Appello di Torino.
Contro la sentenza di secondo grado, la difesa aveva proposto ricorso per cassazione, sollevando due questioni: la prima contestava la conferma del giudizio di colpevolezza, mentre la seconda criticava la mancata sostituzione della pena detentiva con una pena pecuniaria. Tuttavia, prima che si tenesse l’udienza in Cassazione, un evento ha cambiato radicalmente le sorti del processo: il decesso dell’imputato, documentato da un certificato anagrafico trasmesso alla Corte.
La Decisione della Cassazione e l’estinzione del reato
Di fronte alla notizia del decesso, la Corte di Cassazione ha proceduto ad annullare senza rinvio la sentenza impugnata. La decisione è stata netta e basata su un principio consolidato: l’estinzione del reato per morte dell’imputato prevale su qualsiasi altra valutazione.
Le Motivazioni
La motivazione della Corte si fonda su un consolidato orientamento giurisprudenziale (richiamando, tra le altre, la sentenza n. 23906/2016). I giudici hanno chiarito che la morte dell’imputato, se interviene dopo la proposizione del ricorso per cassazione, impone l’annullamento senza rinvio della sentenza di condanna.
Questo perché l’evento morte estingue il reato stesso e, di conseguenza, esaurisce il rapporto processuale. Viene meno l’oggetto del giudizio, ovvero la pretesa punitiva dello Stato nei confronti di una persona che non è più in vita. In base all’articolo 129, comma 2, del codice di procedura penale, questa causa di estinzione preclude ogni ulteriore pronuncia sul merito della vicenda. La Corte, quindi, non può entrare nel vivo dei motivi del ricorso per valutare se l’imputato fosse effettivamente colpevole o se esistessero altre cause di proscioglimento più favorevoli. Il processo si chiude con la semplice declaratoria di estinzione del reato.
Le Conclusioni
La sentenza in esame ribadisce un caposaldo del diritto processuale penale: la natura strettamente personale della responsabilità penale. Con la morte del reo, viene meno non solo il soggetto su cui la pena dovrebbe incidere, ma anche l’interesse dello Stato a proseguire l’azione penale. La decisione di annullare senza rinvio è la conseguenza logica e giuridica di questo principio, garantendo che il processo penale termini quando il suo presupposto fondamentale, l’esistenza in vita dell’imputato, cessa di esistere. Questo meccanismo assicura la certezza del diritto, evitando la prosecuzione di procedimenti ormai privi di scopo.
Cosa succede a un processo penale se l’imputato muore?
Il reato si estingue. La Corte, come in questo caso la Cassazione, è tenuta a dichiarare l’estinzione del reato e ad annullare la sentenza di condanna senza procedere a ulteriori valutazioni.
La Corte di Cassazione può esaminare il merito della colpevolezza se l’imputato è deceduto dopo il ricorso?
No. La morte dell’imputato, essendo una causa di estinzione del reato, preclude ogni eventuale pronuncia di proscioglimento nel merito, ai sensi dell’art. 129, comma 2, del codice di procedura penale. Il processo si conclude con l’annullamento della sentenza.
Perché la sentenza viene annullata ‘senza rinvio’?
Viene annullata ‘senza rinvio’ perché non c’è più nulla da giudicare. L’estinzione del reato per morte dell’imputato chiude definitivamente il rapporto processuale, rendendo superfluo un nuovo giudizio da parte di un’altra corte.
Testo del provvedimento
Sentenza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 35730 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 7 Num. 35730 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 30/05/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
LOVISON NOME nato a ARONA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 30/10/2024 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
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Premesso che è stata impugnata la sentenza della Corte di appello di Torino del 30 ottobre 2024, che ha confermato la decisione resa dal Tribunale di Verbania il 12 gennaio 2022, con la quale NOME COGNOME era stato condannato alla pena di mesi sei di arresto, in quanto ritenuto colpevole del reato ex art. 255, comma 3, del d.lgs. n. 152 del 2006; fatto commesso in Baceno il 26 ottobre 2018.
Rilevato che l’impugnazione è stata affidata a due motivi, concernenti, rispettivamente, la conferma del giudizio di colpevolezza dell’imputato, e la mancata sostituzione della pena detentiva con quella pecuniaria.
Preso atto che, in vista dell’udienza, la difesa del ricorrente ha trasmesso a questa Cort certificazione anagrafica, da cui risulta che COGNOME è deceduto in data 17 febbraio 2025 nel Comune di Busto Arsizio.
Ritenuto pertanto che la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio, per essere il reato estinto per morte dell’imputato, dovendosi richiamare in proposito la costante affermazione di questa Corte (cfr. Sez. 3, n. 23906 del 12/05/2016, Rv. 267384), secondo cui la morte dell’imputato, intervenuta successivamente alla proposizione del ricorso per cassazione (come nel caso di specie), impone l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, con l’enunciazione della relativa causa nel dispositivo, risultando esaurito il sottostante rappo processuale ed essendo preclusa ogni eventuale pronuncia di proscioglimento nel merito, ai sensi dell’art. 129, comma 2, cod. proc. pen.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per morte dell’imputato. Così deciso in Roma il 30 maggio 2025.