Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 7263 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 5 Num. 7263 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 06/12/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a PALERMO il 24/05/1978
avverso la sentenza del 04/04/2024 della CORTE D’APPELLO di CALTANISSETTA;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
letta la requisitoria con cui il Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, COGNOME ha concluso chiedendo l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza in data 4 aprile 2024, la Corte di appello di Caltanissetta ha confermato la sentenza del Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Caltanissetta in data 21 novembre 2023, emessa all’esito del giudizio abbreviato, con la quale NOME COGNOME era stato condannato, con la diminuente del rito, alla pena di 4 mesi di reclusione e di 200,00 multa in quanto riconosciuto colpevole, con la circostanza attenuante prevista dall’art. 62, n. 6, cod. pen., del delitto di furto di una bicicletta Mountainbike, così riqualificato il delitto di ricettazione originariamente ascrittogli, accertato in San Cataldo in data 4 agosto 2017. All’esito del giudizio di appello, rispondendo a uno specifico motivo di impugnazione, con cui la Difesa dell’imputato aveva invocato l’applicazione .dell’art. 162-ter cod. pen., sul presupposto che il delitto di furto contestato all’imputato è punibile a querela di parte e che l’imputato aveva restituito la bicicletta alla persona offesa prima del giudizio, la Corte territoriale ha tuttavia ritenuto che la richiesta non potesse trovare accoglimento, «essendo il reato originariamente contestato procedibile di ufficio».
Avverso la sentenza di appello ha proposto ricorso per cassazione lo stesso COGNOME a mezzo del difensore di fiducia, avv. NOME COGNOME deducendo, con un unico motivo di impugnazione, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione degli artt. 531 cod. proc. pen. e 162-ter cod. pen. Nel dettaglio, il ricorso denuncia, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., che la Corte di appello non abbia dichiarato estinto il reato ex art. 162-ter cod. pen. in accoglimento del secondo motivo di appello pur avendo l’imputato, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, riparato interamente il danno cagionato dal reato mediante la restituzione della bicicletta al legittimo proprietario, come riconosciuto dalla sentenza di primo grado con l’applicazione della circostanza attenuante di cui all’art. 62, n. 6, cod. pen. Tale decisione sarebbe stata motivata sull’erroneo presupposto che il reato originariamente contestato fosse procedibile di ufficio, ma non considerando che quello risultante dalla riqualificazione era, invece, procedibile a querela.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
Va premesso che l’art. 162-ter cod. pen. prevede, al comma primo, una causa di estinzione del reato che il giudice dichiara, «sentite le parti e la persona
offesa», quando, «nei casi di procedibilità a querela soggetta a remissione», «l’imputato ha riparato interamente, entro il termine massimo della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, il danno cagionato dal reato, mediante le restituzioni o il risarcimento, e ha eliminato, ove possibile, le conseguenze dannose o pericolose del reato».
Tale possibilità è data anche nel caso in cui vi sia stata, da parte del giudice, la riqualificazione del reato procedibile d’ufficio in una fattispecie procedibile a querela, a condizione che l’offerta riparatoria o risarcitoria sia tempestivamente formulata, così da consentire al giudice di verificarne la congruità e salva la possibilità di concessione, su richiesta dell’imputato impossibilitato ad adempiervi per causa a lui non addebitabile, di un termine per provvedervi anche ratealmente (Sez. 4, n. 640 del 29/11/2023, dep. 2024, Lucchesi, Rv. 285631 – 01).
Inoltre, l’applicazione della causa estintiva del reato può essere richiesta in qualunque fase del procedimento, ivi compreso il giudizio di cassazione, a condizione che la condotta riparatoria sia intervenuta entro il termine massimo rappresentato dalla suddetta dichiarazione, e che il giudice di merito abbia sentito le parti e valutato la congruità della somma offerta (così Sez. 4, n. 39304 del 14/10/2021, Schopf, Rv. 282059 – 01).
Tanto premesso, nel caso in esame, il reato di ricettazione originariamente contestato risulta essere stato effettivamente derubricato, come dedotto dalla difesa dell’imputato, nella fattispecie prevista dall’art. 624 cod. pen. In tal situazione, l’affermazione contenuta nella sentenza impugnata, secondo cui l’originaria contestazione di un delitto procedibile d’ufficio osterebbe all’operatività della fattispecie estintiva e ciò ad onta dell’avvenuta riqualificazione operata dal primo Giudice, deve ritenersi non conforme al già richiamato indirizzo interpretativo di legittimità, che il Collegio pienamente condivide e riafferma.
Su tali premesse, si impone l’annullamento della sentenza impugnata onde consentire la Giudice di merito la verifica delle condizioni previste dall’art. 162-ter cod. pen., quanto a tempestività e, soprattutto, a esaustività della condotta riparatoria, oltre che rispetto alla necessità di sentire, sul punto, le parti e persona offesa.
Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere accolto, sicché la sentenza impugnata deve essere annullata, con rinvio, per nuovo giudizio, ad altra Sezione della Corte di appello di Caltanissetta.
PER QUESTI MOTIVI
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Caltanissetta. Così deciso in data 6 dicembre 2024
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