Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 38239 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 4 Num. 38239 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: CALAFIORE NOME
Data Udienza: 24/09/2025
SENTENZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nata a TODI il DATA_NASCITA COGNOME NOME nata a ATINA il DATA_NASCITA avverso la sentenza del 15/01/2025 della Corte d’appello di Roma Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni depositate dal Pubblico Ministero, in persona del Sostituto
AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, che ha chiesto il rigetto dei ricorsi.
RILEVATO IN FATTO
Con sentenza del 15 gennaio 2025, la Corte di Appello di Roma ha confermato la decisione del Tribunale della stessa sede con cui COGNOME NOME e COGNOME, in sede di rito abbreviato, erano state condannate, per il delitto di cui agli artt. 110, 624 e 625 n. 2, cod.pen., ritenuta l’attenuante di cu all’articolo 62 n.6), cod.pen. equivalente alle contestate aggravanti, alla pena di
mesi sei di reclusione ed euro 300,00 di multa ciascuna, compresa la riduzione per il rito.
Le imputate, in concorso tra loro, al fine di trarne profitto per sé o per altri, ed agendo avvalendosi di un mezzo fraudolento consistente nell’utilizzo di una borsa schermata al suo interno da fogli di alluminio per occultare la merce, si impossessavano di vari profumi per un valore complessivo pari ad euro 557,98, sottraendoli presso l’esercizio commerciale denominato “RAGIONE_SOCIALE” sito in Roma. Veniva contestata la recidiva reiterata infraquinquennale e, per COGNOME, quella specifica e la declaratoria di delinquenza abituale.
Avverso la sentenza, propongono, mediante unico atto e difensore, ricorso per cassazione entrambe le imputate, formulando i seguenti motivi di impugnazione, sintetizzati come segue ai sensi dell’art. 173 disp. att. cod.pen.
3.1. Con il primo motivo di ricorso, le ricorrenti lamentano, ai sensi dell’art. 606 lett. b) ed e) violazione di legge penale sostanziale e vizio di motivazione con riferimento alla mancata declaratoria di estinzione del reato per condotte riparatorie ex art. 162 ter cod.pen. Rilevano che il diniego è stato motivato dal giudice a quo con esclusivo riferimento al carattere ‘non volontario’ della restituzione della refurtiva oggetto della condotta di furto aggravato contestata, senza tenere conto dell’avvenuta riparazione del danno mediante risarcimento, posto che era stato autorizzato il deposito dell’importo dovuto a titolo di risarcimento su libretto postale con avviso alla parte offesa, ed essendo stata riconosciuta dal giudice di primo grado l’applicazione della circostanza attenuante di cui all’art. 62 n. 6 c.p.
3.2. Con il secondo motivo di ricorso, le ricorrenti deducono ex art. 606 lett. e) vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza della recidiva. Contestano, in particolare, la valutazione giudiziale in punto di recidiva, evidenziando l’insussistenza del necessario presupposto della ‘maggiore pericolosità sociale’, posto che la sentenza l’aveva tratta dalla sola esistenza dei precedenti e sottolineando, al contrario, che proprio la condotta risarcitoria delle imputate si fosse rivelata sintomo di una chiara resipiscenza.
3.3. Con il terzo motivo di ricorso, la sola ricorrente NOME COGNOME lamenta, ai sensi dell’art. 606 lett. b) ed e) cod. proc. pen., violazione di legge penale sostanziale e vizio di motivazione in relazione alla dichiarazione di delinquenza abituale. La ricorrente contesta tale dichiarazione in quanto motivata solo
genericamente (mediante il riferimento ai precedenti penali, peraltro risalenti) e senza tenere conto della ‘condotta riparatoria’ attuata.
La Procura generale ha depositato conclusioni scritte con le quali ha chiesto il rigetto dei ricorsi.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il primo motivo è fondato.
Nel caso di specie, la sentenza impugnata ha accertato che le ricorrenti, pedinate e osservate da operanti in abiti civili a seguito di precedenti segnalazioni di furti presso un centro commerciale, erano entrate all’interno della profumeria indicata in contestazione, attuando atteggiamenti sospetti di reciproca copertura mediante l’utilizzo di una sciarpa. Una volta uscite dall’esercizio, superate le barriere antitaccheggio senza acquistare nulla, gli operanti procedevano alla identificazione delle donne e al controllo, all’esito del quale veniva accertato che erano in possesso di una borsa schermata per eludere il sistema antitaccheggio, con all’interno quattro profumi di note marche del settore per un valore commerciale complessivo di euro 557,98. La responsabile dell’esercizio commerciale sporgeva querela, le due donne venivano arrestate in flagranza e i profumi venivano restituiti all’avente diritto dalle forze dell’ordine operanti. profumi, dunque, non furono restituiti spontaneamente dalle imputate, le quali, anzi, si stavano allontanando rapidamente dall’esercizio commerciale. Da tali accadimenti la sentenza impugnata ha ricavato la totale assenza dell’elemento della spontaneità della restituzione che caratterizza l’istituto introdotto dall’art 162 ter cod.pen. Ha pure aggiunto di non ravvisare elementi di fatto dal quale ricavare una scelta consapevole di restituire la refurtiva. 3. La motivazione non è conforme alla corretta interpretazione del disposto dell’art. 162 ter cod.pen. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
3.1. GLYPH Va premesso che la causa di estinzione del reato per condotte riparatorie è regolata dall’art. 162-ter cod. pen., che al primo comma delinea i presupposti di applicazione, che qui rilevano: «Nei casi di procedibilità a querela soggetta a remissione, il giudice dichiara estinto il reato, sentite le parti e l persona offesa, quando l’imputato ha riparato interamente, entro il termine massimo della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, il danno cagionato dal reato, mediante le restituzioni o il risarcimento, e ha eliminato, ove possibile, le conseguenze dannose o pericolose del reato. Il risarcimento del danno può essere riconosciuto anche in seguito ad offerta reale ai sensi degli articoli 1208
e seguenti del codice civile, formulata dall’imputato e non accettata dalla persona offesa, ove il giudice riconosca la congruità della somma offerta a tale titolo».
Le ricorrenti lamentano che la Corte di appello non abbia verificato l’applicabilità dell’art. 162 ter cod. pen. anche sotto il profilo dell’avvenuto risarcimento integrale del danno, che invece era stato definitivamente appurato con il riconoscimento dell’attenuante di cui all’art. 62 n. 6 cod.pen.
4.1. GLYPH In effetti, dalla sentenza di appello e dagli atti acquisiti al fascicolo d’ufficio, risulta che le imputate, dopo la restituzione da parte delle forze dell’ordine dei quattro profumi al proprietario, depositavano su libretto postale, a titolo di risarcimento, una somma, ritenuta idonea dal Tribunale ai fini del riconoscimento dell’attenuante di cui all’art. 62 n. 6 cod.pen., prima dell’apertura del dibattimento, che coincide nel caso di specie con la fase antecedente l’ammissione del rito abbreviato, e dunque tempestivamente ai fini dell’art. 162 ter cod.pen. Inoltre, è in atti ordinanza, datata 31 maggio 2024, con la quale il Tribunale ha disposto lo svincolo della somma depositata in favore della parte offesa.
4.2. GLYPH Sussistevaà n : ) .1,p -reSti p – posti per l’operatività dell’istituto disciplinato dall’art. 162 ter cod. pen. Si e aVuto modo di chiarire (Sez. 4, n. 640 del 2024, Rv. 285631 – 01) che la nuova causa di estinzione «riparatoria» del reato, da un lato, valorizza un comportamento susseguente la condotta illecita che determina, nell’ambito di un conflitto di natura sostanzialmente privatistica (reato punibile a querela suscettibile di remissione), il venir meno dell’esigenza punitiva, a fronte della piena restaurazione dell’interesse leso; dall’altro, si persegue un intento deflattivo, giustificato dall’insussistenza della necessità rieducativa a mezzo di ulteriori condotte risocializzanti, stante la neutralizzazione del danno arrecato alla vittima, in attuazione del principio dell’extrema ratio del diritto penale.
4.3. In questa prospettiva, si è affermato, che il legislatore ha affidato, nel solco già intrapreso con l’art. 35, d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274, relativo al procedimento dinanzi al giudice di pace, la valutazione della congruità del risarcimento al giudice, indipendentemente dalla volontà della persona offesa, che deve essere semplicemente «sentita», ciò assicurando il contraddittorio in ordine all’entità della lesione, ma anche un meccanismo che consenta al giudice di superare il dissenso e l’eventuale perdurante volontà punitiva del querelante.
4.4. La disposizione in esame prevede che la condotta riparatoria debba precedere la celebrazione del processo, non realizzandosi altrimenti l’effetto deflattivo che condiziona l’istituto e che coniuga la neutralizzazione del danno e la rilevanza penale concreta del fatto con la necessità di evitare il processo, laddove il suo accertamento e l’applicazione della sanzione penale si dimostrino non solo
un irragionevole dispendio di risorse, ma una sproporzionata reazione dello Stato rispetto a una condotta violativa di un interesse esclusivamente privato e ad un soggetto che ha volontariamente provveduto alla sua riparazione.
Nel caso di specie, in presenza di furto di profumi perseguibile a querela, avvenuta la restituzione della merce sottratta nell’immediatezza dell’arresto in flagranza e accettata dalla parte offesa l’offerta formale della somma depositata dalle imputate al fine di provvedere al totale risarcimento del danno, il Tribunale ha ritenuta effettivamente congruo il risarcimento offerto e accettato, ritenendo integrata la fattispecie dell’attenuante prevista dall’art. 62 n. 6 cod.pen.
La Corte d’appello, investita del relativo motivo di gravame, illegittimamente ha ritenuto la carenza dei presupposti dell’estinzione del reato prevista dall’art. 162 ter cod.pen., guardando solo alla mancanza di spontaneità della restituzione dei profumi rubati, così obliterando del tutto il dato determinante della avvenuta valutazione giudiziale di congruità del risarcimento offerto e accettato tra le parti, formalmente resa con il riconoscimento della specifica attenuante di cui all’art. 62 n. 6) cod.pen. (quanto alla relazione tra il risarcimento che integra l’attenuante rispetto a quello che sostiene la causa estintiva, vd. Sez. 4, n. 46572 del 2024; Sez. 6, n. 26285 del 04/05/2018 Rv. 273489 – 01; Sez. 5, n. 8182 del 22/11/2017, dep. 2018, V., Rv. 272433 – 01 in motivazione implicitamente, escludendo l’effetto estintivo non per la disomogeneità delle due modalità risarcitorie, bensì per l’assenza di certezza quanto al versamento nel caso specifico).
Peraltro, il risarcimento effettuato prima dell’apertura del dibattimento, che coincide nel caso di specie con la fase antecedente l’ammissione del rito abbreviato, era stato tempestivo, dovendosi ritenere che, ai fini del riconoscimento dell’attenuante di cui all’art. 62, comma primo, n. 6, cod. pen., nel giudizio abbreviato, la riparazione del danno mediante risarcimento o restituzione deve intervenire prima che sia pronunciata l’ordinanza di ammissione al rito (Sez. 5, n. 223 del 27/09/2022, dep. 2023, COGNOME, Rv. 284043 – 01 mass; e conf. : N. 2213 del 2020 Rv. 278380 – 01, N. 20836 del 2018 Rv. 272933 – 01).
Nel caso di specie, non poteva non ritenersi presente l’ulteriore requisito richiesto dall’art. 162 ter cod.pen. per la dichiarazione di estinzione, e cioè che siano «sentite le parti e la persona offesa». Il riconoscimento della congruità del risarcimento era avvenuto, come anticipato, con la sentenza di primo grado, che ha ritenuto sussistente l’attenuante dell’art.62 n. 6 cod. pen. nel regolare
contraddittorio, senza che la Pubblica Accusa avesse proposto impugnazione sul punto. La persona offesa non si è costituita parte civile e ha ricevuto il versamento del risarcimento, consistente nella restituzione del valore relativo alla refurtiva oltre al risarcimento per il danno morale. E dunque, poiché l’art. 162-ter cod. proc. pen. richiede che le parti e la persona offesa siano sentite in relazione alla riparazione e al risarcimento del danno – con parere per altro non vincolante, tanto che anche in caso di non accettazione da parte della persona offesa della offerta reale il Giudice può ritenere la stessa congrua – nel caso in esame le parti si sono espresse, con comportamenti concludenti, e il Giudice ha ritenuto la congruità del risarcimento, seppur ad altri fini.
La causa di estinzione del reato di cui all’art. 162-ter cod. pen. è rilevabile in sede di legittimità per i processi nei quali la dichiarazione di apertura del dibattimento sia successiva alla data di entrata in vigore della legge 23 giugno 2017, n. 103, a condizione che la condotta riparatoria sia intervenuta entro il termine massimo rappresentato da detta dichiarazione, e che il giudice di merito abbia sentito le parti e valutato la congruità della somma offerta (Sez. 4, n. 39304 del 14/10/2021, COGNOME, Rv. 282059 – 01): condizioni tutte verificatesi nel caso di specie.
Ne consegue che al Collegio spetta di rilevare e dichiarare l’intervenuta estinzione del reato ai sensi dell’art. 162-ter cod. pen., così annullando la sentenza senza rinvio. Restano assorbiti gli ulteriori motivi.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto ai sensi dell’art. 162 ter cod. pen.
Così è deciso il 24 settembre 2025.
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