Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 10861 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5 Num. 10861 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 09/01/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME CUI CODICE_FISCALE nato a TRENTO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 29/03/2023 della CORTE APPELLO di TRENTO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette la requisitoria e le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME, che ha chiesto rigettarsi il ricorso; lette le conclusioni depositate dall’avvocato NOME COGNOME, nell’interesse del ricorrente, che ha illustrato il ricorso e ne ha chiesto l’accoglimento.
RITENUTO IN FATTO
La Corte di appello di Trento, con la sentenza emessa il 29 marzo 2023, confermava quella del Tribunale di Trento in composizione monocratica del 5 novembre 2021, che aveva riconosciuto la responsabilità penale di NOME in ordine al delitto di furto aggravato dall’aver commesso il fatto su beni esposti per consuetudine alla pubblica fede, avendo sottratto undici orologi da bambino per il complessivo valore di 100 euro, esposti in vendita sugli scaffali in un esercizio commerciale.
La sentenza di primo grado, confermata da quella di appello, riconosceva l’attenuante del risarcimento del danno, che risultava conseguente al versamento
di euro 120,00 in favore della persona offesa (cfr. fol. 4 della sentenza di primo grado).
Proposti i motivi di appello, con le conclusioni depositate in data 15 marzo 2023, allegate all’attuale ricorso, l’avvocato COGNOME chiedeva alla Corte trentina di voler dichiarare l’estinzione del reato ex art. 163-ter cod. pen. in quanto il delitto originariamente procedibile d’ufficio, a seguito della riforma dell’art. 2, comma 1, lett. i), d.lgs. 150 del 2022, risultava essere divenuto procedibile a querela.
Il ricorso per cassazione proposto nell’interesse di NOME consta di un unico motivo, enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione, secondo quanto disposto dall’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
GLYPH Il motivo deduce violazione dell’art. 162-ter cod. pen. e vizio di motivazione.
Il ricorrente per un verso lamenta che la Corte di appello, a fronte delle conclusioni rassegnate dopo l’intervenuta modifica del regime della procedibilità del delitto di furto come contestato, non avesse reso alcuna risposta in merito.
Rappresenta inoltre il ricorrente che spetti a questa Corte di cassazione rilevare l’intervenuta estinzione del reato alla luce della giurisprudenza, non essendo necessari approfondimenti in fatto (sul punto il ricorrente richiama Sez. 6, n. 26285 del 04/05/2018, Comite, Rv. 273489 – 01 e Sez. 5, Sentenza n. 21922 del 03/04/2018, B., Rv. 273186 – 01), essendo state già eseguite le condotte riparatorie nel giudizio di merito e valutata da parte dei Giudici di merito la congruità del risarcimento, tanto da riconoscere la relativa attenuante, il che costituisce equipollente al presupposto dell’estinzione ex art. 162-ter cod. pen, sussistendo, a seguito della riforma che ha previsto la procedibilità a querela, tutte le condizioni richieste dalla norma.
Il ricorso è stato trattato senza intervento delle parti, ai sensi dell’art. 2 comma 8, d.l. n. 137 del 2020, disciplina prorogata sino al 31 dicembre 2022 per effetto dell’art. 7, comma 1, d.l. n. 105 del 2021, la cui vigenza è stata poi estesa in relazione alla trattazione dei ricorsi proposti entro il 30 giugno 2023 dall’articolo 94 del decreto legislativo 10 ottobre 2022 n. 150, come modificato dall’art. 5duodecies d.l. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito con modificazioni dalla I. 30 dicembre 2022, n. 199, nonché entro il 30 giugno 2024 ai sensi dell’art. 11, comma 7, del d.l. 30 dicembre 2023, n. 215.
Le parti hanno concluso come indicato in epigrafe.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
Va premesso che la causa di estinzione del reato per condotte riparatorie regolata dall’art. 162-ter cod. pen., che al primo comma delinea i presupposti applicazione, che qui rilevano: «Nei casi di procedibilità a querela sogget remissione, il giudice dichiara estinto il reato, sentite le parti e la persona quando l’imputato ha riparato interamente, entro il termine massimo dell dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, il danno cagionato d reato, mediante le restituzioni o il risarcimento, e ha eliminato, ove possibi conseguenze dannose o pericolose del reato. Il rìsarcìmento del danno può essere riconosciuto anche in seguito ad offerta reale ai sensi degli articoli 1208 e segu del codice civile, formulata dall’imputato e non accettata dalla persona offesa, il giudice riconosca la congruità della somma offerta a tale titolo».
Il ricorrente lamenta che la Corte di appello non abbia verificato, alla luce mutato quadro normativo – che rendeva procedibile a querela il delitto di furt aggravato dalla esposizione a pubblica fede delle cose sottratte dell’art. 162-ter cod. pen. al caso in esame.
2.1 A ben vedere il ricorrente, a seguito della proposizione dell’appe anteriormente alla vigenza della modifica operata dal d.lgs. 150 del 2022, in vigo dal 30 dicembre 2022, chiedeva solo con il deposito delle conclusioni in appel dichiararsi l’estinzione del reato ex art. 162-ter cod. pen., non potendo, in evidenza, avanzare tale richiesta in precedenza.
La Corte di appello non ha provveduto a riguardo, neanche motivando in senso contrario all’istanza difensiva.
Ritiene questa Corte, trattandosi di una causa di estinzione rilevabile ex 129 cod. pen., che la Corte territoriale avrebbe dovuto verificare l’applicab della disciplina al caso di specie, a seguito della modifica del regime relativo procedibilità, e poi la sussistenza dei presupposti applicativi.
2.2 Quanto all’applicabilità cronologica della norma, l’art. 162-ter cod. pen. è norma di carattere sostanziale, producente l’effetto estintivo del reato, ed è n resa operativa nel caso di specie dalla intervenuta procedibilità a querela del de in origine procedibile solo di ufficio: tale mutamento di regime interveniva pri della trattazione dell’appello, quindi nel corso del gìudizìo dì cognizione, e ren applicabile l’art. 162-ter già dinanzi alla Corte di appello alla fattispecie in esame, ai sensi dell’art. 2, comma 4, cod. pen., che impone l’applicazione della legg cui disposizioni sono più favorevoli al reo, salvo che sia stata pronunciata sente irrevocabile, il che nel caso in esame non si era verificato.
2.3 Venendo ai presupposti richiesti per l’estinzione, il risarcimento del danno era già intervenuto in misura superiore alla mera restituzione ed era stato ritenuto congruo dal Tribunale, tanto da consentire il riconoscimento dell’attenuante dell’art. 62, n. 6 cod. pen.
Sul punto della equipollenza del risarcimento che integra l’attenuante e quello che sostiene la causa estintiva, ne è stata osservata in modo condivisibile l’identità da Sez. 5, 05/12/2017, dep. 2018, M., n.m. (nello stesso senso in motivazione Sez. 6, n. 26285 del 04/05/2018 Rv. 273489 – 01; Sez. 5, n. 8182 del 22/11/2017, dep. 2018, V., Rv. 272433 – 01 in motivazione implicitamente, escludendo l’effetto estintivo non per la disomogeneità delle due modalità risarcitorie, bensì per l’assenza di certezza quanto al versamento nel caso specifico).
Inoltre, il risarcimento interveniva prima dell’apertura del dibattimento, che coincide nel caso di specie con la fase antecedente l’ammissione del rito abbreviato, e dunque era stato tempestivo. Difatti Sez. 5, n. 223 del 27/09/2022, dep. 2023, Casagrande, Rv. 284043 – 01 ritiene che ai fini del riconoscimento dell’attenuante di cui all’art. 62, comma primo, n. 6, cod. pen., nel giudizio abbreviato la riparazione del danno mediante risarcimento o restituzione deve intervenire prima che sia pronunciata l’ordinanza di ammissione al rito (mass. conf. : N. 2213 del 2020 Rv. 278380 – 01, N. 20836 del 2018 Rv. 272933 – 01, N. 45629 del 2012 Rv. 254356 – 01, N. 56935 del 2017 Rv. 271666 – 01, N. 32455 del 2012 Rv. 253231 – 01, N. 39512 del 2014 Rv. 261403 – 01, N. 15750 del 2020 Rv. 279270 – 01)
Il terzo requisito richiede che per la dichiarazione di estinzione siano «sentite le parti e la persona offesa».
Ebbene, deve rilevare questa Corte come il riconoscimento della congruità del risarcimento è avvenuto già con la sentenza di primo grado, che riteneva sussistente l’attenuante dell’art. 62 n. 6 cod. pen. circostanza rispetto alla quale vi era un regolare contraddittorio, tanto che il Pubblico ministero nelle sue conclusioni aveva chiesto riconoscersi l’attenuante predetta, senza che per altro da parte della Pubblica Accusa sia stata proposta impugnazione sul punto avverso la sentenza del Tribunale.
La persona offesa non si è costituita parte civile e ha ricevuto il versamento del risarcimento, consistente nella restituzione del valore relativo alla refurtiva oltre al risarcimento per il danno morale: con tali due comportamenti concludenti ha dimostrato di essere soddisfatta dal risarcimento ottenuto.
E dunque, poiché l’art. 162-ter cod. proc. pen. richiede che le parti e la persona offesa siano sentite in relazione alla riparazione e al risarcimento del danno – con parere per altro non vincolante, tanto che anche in caso di non
accettazione da parte della persona offesa della offerta reale il Giudice può ritenere la stessa congrua – nel caso in esame le parti si sono espresse, con comportamenti concludenti o esplicitamente in merito, e il Giudice ha ritenuto la congruità del risarcimento, seppur ad altri fini.
Ne consegue, quanto al giudizio di legittimità, che per la Corte di cassazione la causa di estinzione del reato di cui all’art. 162-ter cod. pen. è rilevabile in sede di legittimità per i processi nei quali la dichiarazione di apertura del dibattimento sia successiva alla data di entrata in vigore della legge 23 giugno 2017, n. 103, a condizione che la condotta riparatoria sia intervenuta entro il termine massimo rappresentato da detta dichiarazione, e che il giudice di merito abbia sentito le parti e valutato la congruità della somma offerta (Sez. 4, n. 39304 del 14/10/2021, Schopf, Rv. 282059 – 01): condizioni tutte verificatesi nel caso di specie.
Ne consegue che ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen. questa Collegio debba rilevare e dichiarare l’intervenuta estinzione del reato ai sensi dell’art. 162-ter cod. pen., così annullando la sentenza senza rinvio.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto ai sensi dell’art. 162-ter cod. pen.
Il Pres
Così deciso in Roma, 09/01/2024
Il Consigliere estensore