Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 48866 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 1 Num. 48866 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 28/09/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a CAGLIARI il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 02/02/2023 del GIP TRIBUNALE di CAGLIARI udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del PG, NOME COGNOME, che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio del provvedimento impugnato
RITENUTO IN FATTO
Con l’impugnato provvedimento, il Tribunale di Cagliari, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha dichiarato inammissibile l’opposizione presentata contro la decisione adottata il 14 gennaio 2023 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Cagliari, di rigetto dell’istanza, formulata dal difensore nell’interesse di NOME COGNOME, di estinzione del reato ai sensi dell’art. 167 cod. pen.
Avverso detto provvedimento ha proposto ricorso per cassazione il condannato, a mezzo del difensore AVV_NOTAIO, che deduce l’inosservanza ed erronea applicazione di legge in relazione agli artt. 676 comma 1, 667 comma 4 e 666 cod. proc. pen.
Richiamata la lettera della norma di cui all’art. 667 comma 4 cod. proc. pen., ha osservato la difesa di avere, del tutto correttamente, proposto opposizione al provvedimento emesso de plano il 14/01/2023 dal GIP del Tribunale di Cagliari quale giudice dell’esecuzione, depositando nel termine di 15 giorni dalla notifica del provvedimento, l’atto di opposizione presso la Cancelleria del medesimo Giudice che ha emesso il provvedimento.
Il Sostituto Procuratore generale presso questa Corte, dott.ssa NOME COGNOME, ha fatto pervenire conclusioni scritte con le quali ha chiesto l’annullamento con rinvio del provvedimento impugnato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
L’art. 676 c.p.p. espressamente dispone che, in tema di declaratoria di estinzione del reato, il giudice dell’esecuzione proceda a norma dell’art. 667 comma 4 cod. proc. pen.. Tale ultima norma appresta lo strumento dell’opposizione al medesimo giudice, che si sia pronunciato sulla declaratoria e che è tenuto a provvedere, con le forme e con il rito degli incidenti di esecuzione, di cui all’art. 666 cod. proc. pen.. È da ritenere che il rimedio dell’opposizione riveste carattere esclusivo e deve essere inderogabilmente esperito non solo nell’ipotesi in cui il giudice dell’esecuzione abbia proceduto, come nel caso in esame, “de plano”, ma anche quando il giudice dell’esecuzione abbia proceduto irritualnnente nel contraddittorio delle parti, ex art. 666 c.p.p.; e ciò in considerazione della finalità perseguita dalla norma in esame, che è quella di apprestare un’adeguata tutela al privato, interessato
ad ottenere la declaratoria di estinzione di un reato. Qualora invero si ritenesse consentito l’immediato ricorso a questa Corte di legittimità, il ricorrente verrebbe in concreto ad essere privato della fase del riesame del provvedimento da parte del giudice dell’esecuzione, il quale, al contrario del giudice di legittimità, ha cognizione piena delle doglianze e può prendere in esame tutte le questioni normalmente sottoponibili ad un giudice di merito; ed il legislatore ha infatti previsto l’opposizione nella materia in esame (declaratoria di estinzione di un reato) appunto in considerazione della particolare rilevanza che la stessa certamente riveste nella vita dei soggetti interessati (Sez. 1, n. 33007 del 9/07/2013).
Correttamente, quindi, NOME COGNOME aveva proposto opposizione avverso il provvedimento emesso de plano dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Cagliari, innanzi al medesimo Giudice, ai sensi dell’art. 667 comma 4 cod. proc. pen..
Ne consegue che l’ordinanza impugnata va annullata con rinvio al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Cagliari, che dovrà procedere a nuovo esame, tenendo conto dei superiori rilievi.
P.Q.M.
Annulla la ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Cagliari- Ufficio GIP.
Così deciso il 28/09/2023