Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 24126 Anno 2025
In nome del Popolo Italiano
Penale Sent. Sez. 3 Num. 24126 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 07/02/2025
TERZA SEZIONE PENALE
Composta da
NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME
Presidente –
Sent. n. sez. 234/2025
Relatore –
UP – 07/02/2025
R.G.N. 34702/2024
ha pronunciato la seguente
sul ricorso proposto da:
Fara NOME nato a SASSARI il 11/04/1959
avverso la sentenza del 24/04/2024 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di Sassari Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME che ha concluso chiedendo lÕannullamento senza rinvio. Trattazione cartolare.
Con sentenza del 24 aprile 2024, la Corte d’appello di Cagliari, sez. dist. di Sassari, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Sassari, che aveva condannato NOMECOGNOME in ordine al reato di cui agli artt. 81 comma 2 cod.pen. e 2 d.l. 12 settembre 1983 n. 463, convertito dalla legge 11 novembre 1983, n. 638 per lÕomesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali operate sulle retribuzioni corrisposte ai lavoratori per gli anni 2013 e 2014 e per 2015, previa qualificazione della recidiva ai sensi dellÕart. 99 comma 2 cod.pen., ha dichiarato non doversi procedere per le omissioni relative agli anni 2013 e 2014 perchŽ estinte per prescrizione e ha rideterminato la pena inflitta, per le residue omissioni di gennaio, febbraio e marzo 2015, a mesi tre di reclusione e € 300 di multa.
Avverso la sentenza ha presentato ricorso lÕimputato, a mezzo del difensore di fiducia e ne ha chiesto lÕannullamento deducendo i seguenti motivi di ricorso.
Violazione di legge in relazione allÕart. 521 e 522 cod.proc.pen. nullitˆ della sentenza per difetto di correlazione tra accusa e sentenza.
Violazione di legge in relazione allÕinosservanza ed erronea applicazione dellÕart. 2 d.l. 12 settembre 1983 n. 463 e 42 e 43 cod.pen. in relazione allÕesigibilitˆ della condotta, vizio di motivazione in relazione alla esclusione della causa di inesigibilitˆ e dellÕelemento soggettivo del reato.
Violazione di legge in relazione allÕinosservanza ed erronea applicazione degli artt. 99 comma 2, 106 cod.pen. e 445 comma 2 cod.proc.pen. in relazione alla ritenuta insussistenza dei presupposti per lÕestinzione degli effetti penali ai sensi dellÕart. 445 comma 2 cod.pen. e per conseguente ritenuta erronea sussistenza della recidiva, vizio di motivazione in ordine alla mancata declaratoria di prescrizione del residuo reato.
Violazione di legge in relazione allÕinosservanza ed erronea applicazione degli artt. 99 comma 2, 106 cod.pen. e 445 comma 2 cod.proc.pen. in relazione alla ritenuta recidiva per carenza di giudicato di condanna antecedente i fatti oggetto del processo.
Violazione di legge in relazione allÕinosservanza ed erronea applicazione degli artt. 99 comma 2 cod.pen. Vizio di motivazione in relazione al giudizio di maggiore pericolositˆ e della conseguente ritenuta recidiva specifica infraquinquennale.
Violazione di legge in relazione e omessa declaratoria di prescrizione del reato.
Violazione di legge in relazione allÕart. 16 e 8 cod.proc.pen. e alla competenza per territorio del Tribunale di Sassasi in luogo di quello di Tempio Pausania.
Il Procuratore generale ha chiesto lÕannullamento senza rinvio per prescrizione.
Il terzo motivo di ricorso è fondato e dal suo accoglimento consegue lÕannullamento della sentenza senza rinvio perchŽ il residuo reato è estinto per prescrizione.
Il ricorrente contesta la violazione di legge in relazione allÕerronea applicazione dellÕart. 445 comma 2 cod.proc.pen. con conseguente Ð erronea – esclusione dellÕeffetto estintivo della sentenza emessa ai sensi dellÕart. 444 cod.proc.pen. che, a sua volta, aveva fondato la contestazione della recidiva specifica infraquinquennale (in luogo di quella reiterata giˆ esclusa dai giudici dÕappello).
Deve premettersi che la contestazione della recidiva ex art. 99 comma 2 cod.pen. era fondata sulla sentenza emessa, ai sensi dellÕart. 444 cod.proc.pen., in data 8 novembre 2013, irr. il 25 aprile 2014, per la violazione dellÕart. 2 legge n. 683 del 1983, per fatti commessi tra agosto 2008 e 17 gennaio 2010.
Secondo la corte territoriale non si era verificato lÕeffetto estintivo poichŽ nel quinquennio il ricorrente aveva commesso un altro reato, ovvero aveva commesso il reato di cui al decreto penale di condanna, esecutivo il 26 luglio 2016, per il quale era stato condannato, per reato della stessa indole in parte commesso per fatti successivi al 17 gennaio 2010 oggetto della sentenza di patteggiamento.
Il giudice territoriale ha escluso lÕeffetto estintivo facendo decorrere il quinquennio non giˆ dal passaggio in giudicato della sentenza di patteggiamento, bens’ dalla data del commesso reato, cioè nel caso in esame del 17 gennaio 2010.
Con orientamento costante la giurisprudenza della Corte di cassazione ha affermato che il termine quinquennale per l’estinzione del delitto, oggetto di applicazione della pena su richiesta delle parti, decorre dal passaggio in giudicato della sentenza che, se è stato proposto ricorso per cassazione, coincide con la declaratoria di inammissibilitˆ dell’impugnazione (da ultimo Sez. 5, n. 19710 del 18/03/2019, COGNOME, Rv. 275921 Ð 01).
Si è precisato che dal chiaro testo dell’art. 445, comma 2, cod. proc. pen. risulta che, agli effetti dell’operativitˆ della causa impeditiva dell’estinzione del reato, per il quale era stata applicata sull’accordo delle parti una pena detentiva non superiore a due anni (soli o congiunti a pena pecuniaria), è sufficiente che nel termine ivi indicato, che decorre dal passaggio in giudicato della sentenza di patteggiamento (cinque anni se si tratta di delitto, due anni se si tratta di contravvenzione), sia stato commesso il nuovo reato che pregiudica la produzione dell’effetto estintivo, senza che nel medesimo termine debba essere anche divenuta irrevocabile la sentenza di condanna pronunciata per il reato stesso. Ma per lÕesclusione della produzione dellÕeffetto estintivo occorre, tuttavia, che il nuovo reato – e la sua commissione nel termine stabilito dalla legge – sia stato accertato con sentenza irrevocabile (Sez. 1, n. 28616 del 27/05/2021, Rv. 281642 Ð 01).
Ci˜ premesso, la corte territoriale nel fare decorre il termine quinquennale dalla data del commesso reato giudicato con la sentenza di applicazione di pena e non giˆ dal passaggio in giudicato di questa, ha errato nellÕapplicazione della legge. Il reato commesso in parte dopo il 17 gennaio 2010 Ð dunque dopo i reati compresi nella sentenza di applicazione di pena – e giudicato con il decreto penale di condanna, esecutivo il 26 luglio 2016, non poteva essere posto a base della preclusione dellÕeffetto estintivo che, invece, si è prodotto poichŽ nel quinquennio, decorrente dal 25 aprile 2014, il ricorrente non ha commesso altri reati. Infatti, quelli giudicati con sentenza del 2020 erano comunque anteriori al 25 aprile 2014, e non pu˜ precludere lÕeffetto estintivo il reato qui giudicato in quanto non Ð ancora – accertato con sentenza passata in giudicato (Sez. 1, n. 28616 del 27/05/2021, Rv. 281642 Ð 01).
Questa Corte di legittimitˆ rileva che, in applicazione dei principi di diritto sopra enunciati, si è verificato lÕeffetto estintivo del reato di cui alla sentenza di applicazione di pena dellÕ08 novembre 2013, irr. il 25 aprile 2014, che fondava la recidiva specifica.
La sentenza di patteggiamento, i cui effetti sono estinti ai sensi dellÕart. 445 cod.proc.pen., non pu˜ fondare lÕapplicazione della recidiva ed esplicare i suoi effetti penali poichŽ come è noto la declaratoria di estinzione del reato conseguente al decorso dei termini e al verificarsi delle condizioni previste dall’art. 445 cod. proc. pen., non richiede un formale provvedimento che la dichiara e comporta l’estinzione degli effetti penali anche ai fini della recidiva (Sez. 2, n. 994 del 25/11/2021, COGNOME, Rv. 282515 Ð 01).
Ne consegue che, esclusa la recidiva specifica per effetto dellÕestinzione del reato conseguente al decorso dei termini di cui allÕart. 445 cod.proc.pen., il residuo reato Ð qui giudicato – di omesso versamento dei contributi previdenziali commesso nei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2015, in assenza della recidiva, si è prescritto il 16 gennaio 2023.
Il termine ai sensi dellÕart. 157 e 161 cod.pen., pari anni sette e mesi sei, con riguardo alla data di consumazione del reato, indicata nel gennaio, febbraio e marzo 2015, tenuto conto che, in quanto reato omissivo istantaneo, si consuma nel momento in cui scadeva il termine utile concesso al datore di lavoro per il versamento, attualmente fissato, dall’art. 2, comma primo, lett. b) del D.Lgs. n. 422 del 1998, al giorno sedici del mese successivo a quello cui si riferiscono i contributi, essendo irrilevante, ai fini dell’individuazione del momento consumativo, che la data per adempiere al pagamento sia fissata nei tre mesi successivi alla contestazione della violazione, poichè la pendenza di tale termine determina esclusivamente la sospensione del corso della prescrizione per il tempo necessario a consentire al datore di lavoro di avvalersi della causa di non punibilitˆ di cui all’art. 2, comma primo bis, del citato D.L. (Sez. 3, n. 26732 del 05/03/2015, Rv. 264031), la prescrizione è maturata al più tardi in data 16 gennaio 2023 a cui devono aggiungersi 68 giorni di sospensione del corso della prescrizione.
Il residuo reato è, dunque, estinto per prescrizione prima della sentenza impugnata che deve essere annullata senza rinvio e restano assorbiti gli altri motivi di ricorso.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perchŽ il residuo reato è estinto per prescrizione.
Cos’ deciso il 07/02/2025
Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME