Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 7860 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 7860 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 09/01/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a POLISTENA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 14/03/2023 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME, che ha chiesto la declaratoria d’inammissibilità del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza in preambolo la Corte di appello di Reggio Calabria ha confermato la decisione del Tribunale di Palmi con la quale, il 27 ottobre 20 NOME COGNOME era dichiarato responsabile del reato detenzione illegale d fucile e, ritenuta sussistente la contestata recidiva di cui all’art. 99, comma, cod. Pen., quindi condannato alla pena di un anno di reclusione ed euro 3.000,00 di multa.
Il 19 dicembre 2012, in esito a una perquisizione domiciliare in INDIRIZZO, in Rosarno, l’imputato veniva trovato nella disponibilità di una carabina TARGA_VEICOLO 9, assemblata e perfettamente funzionante, custodita sotto un divano situato ne cucina.
Secondo la conforme ricostruzione dei Giudici di merito, COGNOME – pur s anagraficamente residente in altra zona del Comune – dimorava stabilmente nell’abitazione oggetto di perquisizione, formalmente di proprietà del propr padre, come avevano dichiarato due testimoni (sebbene con qualche imprecisione sugli altri componenti il nucleo familiare), nonché i militari della locale RAGIONE_SOCIALE, per i quali l’imputato era soggetto attenzionato per i precedenti di polizia giudiziaria ed al quale avevano anche effettuato notifich atti processuali in quel luogo.
Ricorre COGNOME per cassazione, tramite il difensore di fiducia AVV_NOTAIO, sulla base di tre motivi.
2.1. Con il primo deduce violazione degli artt. 2 e 7 legge n. 895 del 196 vizio di motivazione in punto di ascrivibilità della detenzione dell’arma.
Nonostante il dato obiettivo della sua residenza in luogo diverso da quello o fu eseguita la perquisizione, la Corte di merito ha ribadito la tesi riconducibilità della condotta sulla base di elementi congetturali e sulla circos di avere COGNOME esercitato il diritto al silenzio.
2.2. Con il secondo motivo il ricorrente eccepisce l’intervenuta estinzione reato per prescrizione, il cui termine è spirato il 19 dicembre 2022 e, dunq prima della sentenza di appello.
La relativa questione, peraltro scrutinabile dinanzi alla Corte di legitt anche ove non eccepita ovvero rilevata dalla nel giudizio di merito, era stata p all’attenzione della Corte di appello con note di trattazione scritta, alla ricorso ai fini dell’autosufficienza.
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2.3. Con il terzo motivo lamenta violazione di legge e vizio della motivazione in merito all'omesso contenimento nel minimo della pena base, alla mancata esclusione dell'operatività della recidiva, nonché al diniego delle atten generiche.
Il Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOMECOGNOME intervenuto con requisitoria scritta depositata il 19 dicembre 2023, ha chiesto dichiar l'inammissibilità del ricorso.
La difesa ha depositato note di trattazione scritta con le quali ha ribadi motivi di ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
È fondato e assorbente il secondo motivo di ricorso.
La condotta oggetto di accertamento giurisdizionale, invero, risulta commessa il 19 dicembre 2012, sicché il termine massimo di prescrizione spirerà il 19 dicembre 2024, avuto riguardo alla pena base di cinque anni e quattro mesi di reclusione, aumentata ad otto anni per la ritenuta recidiva, con l'ulteriore aum della metà, ex art. 161 cod. pen., a dodici anni.
E, tuttavia, decorso – anche considerando il periodo di sospensione per un durata di 39 giorni dall'udienza del 18 settembre 2014 al 27 ottobre 2014 termine ordinario di prescrizione, ovverosia quello di otto anni dalla sentenz primo grado, emessa in data 27 ottobre 2014, e, segnatamente, alla data del 2 ottobre 2022, prima della pronuncia della sentenza di appello.
Giova sottolineare che l'estinzione per prescrizione era stata eccepita dinnan al Giudice di secondo grado, sicché sul punto soccorre il diritto vivente seco cui «È ammissibile il ricorso per cassazione con il quale si deduce, anche con unico motivo, l'intervenuta estinzione del reato per prescrizione maturata pri della sentenza impugnata ed erroneamente non dichiarata dal giudice di merito, integrando tale doglianza un motivo consentito ai sensi dell'art. 606, comm primo, lett. b) cod. proc. Pen.» (Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 20 Ricci, RV. 266819). E, d'altro canto, nel giudizio di appello, salvo il ca inammissibilità dell'impugnazione, sussiste l'obbligo di dichiarazione immediata estinzione del reato ove sia nel frattempo maturato il termine di prescrizione, pur quando con l'atto di appello siano stati proposti esclusivamente motivi inerent trattamento sanzionatorio (Sez. 3, n. 43431 del 17/06/2014, Fonti, Rv. 260976) l'impugnazione della sentenza esclusivamente sul punto riguardante i riconoscimento di una circostanza attenuante e il trattamento sanzionatorio, no
impedendo che il relativo capo concernente la definizione del reato acquisti autorità di cosa giudicata, non esime il giudice del gravame dal compito di rilevare eventuali cause di estinzione del reato (Sez. 2, n. 50642 del 16/10/2014, Centonze, Rv. 261716).
La sentenza impugnata va, quindi, annullata senza rinvio per essere il reato ascritto all'imputato estinto per prescrizione.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata per essere il reato estinto per intervenuta prescrizione.
Così deciso il 9 gennaio 2024
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Il Consigliere estensore
Il Presidente