Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 2031 Anno 2026
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME
Penale Sent. Sez. 1 Num. 2031 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 16/10/2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta da
– Presidente –
NOME DI NOME COGNOME
– Relatore –
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CARTA NOME, nato a Siniscola il DATA_NASCITA
avverso la sentenza della Corte d’appellodi Cagliari, sezione dist. di Sassari, del 10/10/202 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO generale NOME AVV_NOTAIO, che ha chiesto l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata.
RITENUTO IN FATTO
1.Con sentenza del 10.10.2024, la Corte d’appello di Cagliari, sezione distaccata di Sassari, ha confermato la sentenza del Tribunale di Nuoro del 15.3.2023 di condanna di NOME COGNOME per il reato ex art. 424 cod. pen. di incendio di due automezzi della ‘RAGIONE_SOCIALE – in concorso con NOME COGNOME e su incarico di NOME COGNOME – alla pena di un anno e otto mesi di reclusione, calcolato l’aumento per la recidiva specifica e reiterata.
1.1 La Corte d’appello premette la dettagliata ricostruzione, risultante dalla sentenza di primo grado, dei fatti, che si inseriscono nel contesto di un’azione intimidatoria ad opera di NOME COGNOME, titolare dell’unico chiosco della spiaggia di Berchida, nei confronti della ‘RAGIONE_SOCIALE‘ di NOME COGNOME, società che si occupava della vendita di granite sulle spiagge sarde mediante carretti trainati da circa trenta-quaranta dipendenti. Individuato il movente dell’incendio di due mezzi della ‘RAGIONE_SOCIALE‘ nell’avversione di NOME COGNOME nei confronti della società concorrente, il Tribunale di Nuoro affermava la responsabilità di NOME COGNOME sulla base della circostanza che questi fu controllato dalla Polizia Stradale mentre, in compagnia di NOME COGNOME, attraversava di corsa la strada, nei pressi del luogo dell’incendio e nei momenti immediatamente successivi allo stesso, in possesso di un accendino e di un tappo di bottiglia che emanava un forte odore di benzina, proveniente, peraltro, anche dalla felpa con cappuccio indossata da COGNOME nonostante l’elevata temperatura estiva: i due, inoltre, erano privi di cellulare, portafogli ed effetti personali.
Ciò premesso, i giudici di secondo grado danno atto che COGNOME aveva proposto appello innanzitutto in relazione alla dichiarazione di responsabilità, evidenziando che quello di cui
all’art. 424, comma 1, cod. pen. Ł un reato misto di danno e pericolo, laddove la sentenza di primo grado aveva omesso ogni argomento sul ‘pericolo di incendio’ e, dunque, sulle dimensioni e potenzialità del fuoco appiccato, non considerando che i due mezzi danneggiati erano parcheggiati distanti tra loro in aree isolate, senza altri veicoli vicini e in assenza di caratteristiche dei luoghi suscettibili di favorire la propagazione delle fiamme: peraltro, su uno dei due veicoli le fiamme procedettero con lenta progressione, tanto da consentire l’intervento di una persona residente a cento metri di distanza che era riuscita aspegnere le fiamme, mentre l’altro veicolo bruciò senza che una pattuglia della Polizia Stradale, poco distante, se ne avvedesse.
L’atto di appello, altresì, lamentava che la condanna si fondasse su un solo elemento indiziario, ovvero la presenza di COGNOME nel luogo e nell’ora del danneggiamento, e che il trattamento sanzionatorio fosse sfociato nell’applicazione di una pena finale vicina al massimo edittale, anche per il tramite dell’aumento per la recidiva e della mancata concessione delle attenuanti generiche.
1.2 Con riferimento ai detti motivi di appello, i giudici di secondo grado affermano innanzitutto di condividere la ricostruzione del fatto operata dal giudice di primo grado.
Quanto alla sussistenza degli elementi costitutivi del delitto di cui all’art. 424 cod. pen., la Corte d’appello precisa che i testi della Polizia stradale avevano dichiarato che al loro arrivo erano già intervenuti sul luogo dell’incendio i Carabinieri e i Vigili del fuoco, sicchØ deve escludersi che il fuoco sia stato domato agevolmente. Osserva, altresì, che i beni incendiati erano autoveicoli e, quindi, beni contenenti nel serbatoio combustibili altamente infiammabili, come tali idonei a generare il pericolo per l’incolumità pubblica richiesto dalla norma incriminatrice.
Quanto alla responsabilità di NOME COGNOME, la Corte d’appello rileva che la sentenza di primo grado contiene un’analisi esaustiva del quadro probatorio a suo carico e che, in particolare, la sua presenza sul posto dell’incendio non può considerarsi una coincidenza in base alle risultanze investigative acquisite nell’immediatezza del fatto (accendino, tappo e felpa con odore di benzina, mancanza di effetti personali, etc.), che portano anche ad escludere la plausibilità della versione secondo cui l’imputato e COGNOME stavano recandosi a mangiare una pizza, senza denaro e cellulari.
Quanto, poi, al trattamento sanzionatorio, la sentenza di secondo grado rileva, in relazione all’applicazione della recidiva, che COGNOME Ł gravato da numerosi precedenti per reati anche gravi, sintomatici di elevata caratura criminale, rispetto ai quali il fatto giudicato rappresenta l’espressione di aumentata pericolosità sociale. Per quello che riguarda la quantificazione della pena, se ne stima l’adeguatezza rispetto alla gravità dei fatti, ove valutati con riferimento al valore dei beni incendiati e alla riconducibilità del delitto a un piø ampio contesto criminale.
2.Avverso la predetta sentenza, ha proposto ricorso il difensore di NOME COGNOME, articolando tre motivi.
2.1 Con il primo motivo, deduce, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e) cod. proc. pen. la violazione degli artt. 424, 635 cod. pen., 521, comma 1, 429, comma 1, lett. c), 598, 546, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., nonchØ la manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione.
In particolare, censura che nØ il pericolo di incendio, nØ l’incendio siano contestati in fatto: nel capo di imputazione sono assenti la descrizione delle caratteristiche del fuoco appiccato e della sua idoneità a diffondersi, dei mezzi impiegati, della collocazione dei due mezzi.
La Corte d’appello non ha confutato il rilievo difensivo secondo cui i due veicoli erano parcheggiati in aree distinte, isolati e senza altri veicoli vicini, ma non lo ha valutato e lo ha espunto dalla sua motivazione. In particolare, la sentenza impugnata non offre circostanze di fatto diverse e cita alcune massime di legittimità che esprimono un principio di diritto, il quale, ove applicato al caso di specie, avrebbe legittimato l’accoglimento piuttosto che il rigetto dell’appello.
In subordine, il ricorso chiede la derubricazione del fatto nel reato di danneggiamento, da dichiararsi improcedibile per mancanza di querela.
2.2 Con il secondo motivo, deduce, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. c) ed e), cod. proc. pen., la violazione degli artt. 34, 238bis , 187, 192, comma 3, 599bis , 598, 546, comma 2, lett. c), cod. proc. pen., 111 Cost., 6, par. 1, Cedu, nonchØ la mancanza della motivazione.
Nel giudizio di secondo grado, il coimputato NOME COGNOME ha rinunciato ai motivi di appello e ha proceduto ad un concordato ai sensi dell’art. 599bis cod. proc. pen. La relativa sentenza non contiene alcuna motivazione sulla sua responsabilità, in particolare in relazione al suo ruolo di mandante del delitto di cui all’art. 424 cod. pen.
Ciò nonostante, la sentenza a carico di NOME COGNOME, in relazione al punto di rilievo decisivo costituito dall’avere il ricorrente agito in esecuzione di un mandato, richiama la inconfutabilità di quanto contestato al coimputato NOME COGNOME, con il rinvio alla precedente sentenza che non conteneva alcuna motivazione sul punto del mandato asseritamente ricevuto dal ricorrente, nonostante l’atto di appello avesse diffusamente sollevato la questione. Eppure, la condanna di NOME COGNOME Ł sorretta dalla postulazione del mandato ricevuto da NOME COGNOME, senza il quale gli indizi rappresentati dalla sua presenza sui luoghi non raggiungerebbero la soglia della certezza.
2.3 Con il terzo motivo, deduce, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. la violazione degli artt. 99, 157, 161 cod. pen., 47, comma 12, L. n. 354 del 1975.
Il ricorso evidenzia che l’applicazione della recidiva presuppone che la precedente condanna sia divenuta definitiva prima della commissione del fatto in relazione al quale la recidiva Ł contestata.
Nel caso di specie, il delitto risale al 29.7.2016. Dal certificato del casellario giudiziale risultano tre precedenti per delitto. Le prime due condanne sono state eseguite mediante affidamento in prova al servizio sociale, concluso con l’ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Sassari in data 6.3.2008 che ha dichiarato estinte le pene per l’esito positivo della misura alternativa. Anche la pena di cui alla successiva sentenza di patteggiamento del 12.12.2008 Ł stata eseguita con affidamento in prova, il cui esito positivo Ł stato dichiarato dal Tribunale di sorveglianza di Sassari con ordinanza in data 6.3.2014.
Di conseguenza, si deve ritenere che la recidiva reiterata specifica sia stata illegittimamente applicata, in quanto l’estinzione di ogni effetto penale prevista dall’art. 47, comma 12, ord. pen., in conseguenza dell’esito positivo dell’affidamento in prova, comporta che della relativa condanna non possa tenersi conto agli effetti della recidiva.
Ciò vuol dire che, esclusa la recidiva erroneamente contestata ed applicata, il reato ascritto a NOME COGNOME si Ł estinto per prescrizione.
3. Con requisitoria scritta trasmessa il 3.9.2025, il AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO generale ritenuti infondati i primi due motivi di ricorso – ha chiesto l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata in accoglimento del terzo motivo di ricorso, perchØ dal certificato del casellario emerge che per tutti i precedenti delitti commessi dal ricorrente Ł stata dichiarata l’estinzione della pena e di ogni effetto penale per esito positivo dell’affidamento in prova: di
conseguenza, la recidiva specifica e reiterata risulta erroneamente contestata e dalla sua eliminazione discende la prescrizione del reato.
In data 10.10.2025, il difensore di NOME COGNOME ha fatto pervenire in cancelleria una memoria difensiva.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso Ł fondato limitatamente al terzo motivo, che lamenta l’omessa declaratoria della estinzione del reato per prescrizione maturata in data anteriore alla pronuncia della sentenza d’appello.
I primi due motivi di ricorso attengono, invece, alla responsabilità dell’imputato.
Alla luce di quanto premesso, il loro apprezzamento deve essere sinteticamente condotto non oltre i limiti fissati dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui, in presenza di una causa di estinzione del reato, non sono rilevabili in sede di legittimità vizi di motivazione della sentenza impugnata in quanto il giudice del rinvio avrebbe comunque l’obbligo di procedere immediatamente alla declaratoria della causa estintiva (Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009, COGNOME, Rv. 244275 – 01).
Si tratta di una impostazione coerente con il principio secondo cui il giudice Ł legittimato a pronunciare sentenza di assoluzione a norma dell’art. 129, comma 2, cod. proc. pen. soltanto nei casi in cui le circostanze idonee ad escludere l’esistenza del fatto, la commissione del medesimo da parte dell’imputato e la sua rilevanza penale emergano dagli atti in modo assolutamente non contestabile, così che la valutazione che il giudice deve compiere al riguardo appartenga piø al concetto di “constatazione”, ossia di percezione “ictu oculi”, che a quello di “apprezzamento” e sia quindi incompatibile con qualsiasi necessità di accertamento o di approfondimento (Sez. U, n. 35490 del 28/5/2009, COGNOME, Rv. 244274 – 01).
In questa prospettiva, deve ritenersi che entrambi i motivi, benchØ denuncino anche violazioni di legge che tuttavia nel caso di specie non sono ravvisabili, sono essenzialmente rivalutativi, perchØ sollecitano una diversa ricostruzione del fatto e una valutazione alternativa della sussistenza degli elementi costitutivi del reato, in relazione a cui invece la motivazione della sentenza impugnata Ł congrua, sia sulle ragioni per le quali le fiamme erano state domate, sia sulle caratteristiche dei beni cui erano state appiccate le fiamme suscettibili di far sorgere il concreto pericolo di un incendio.
La sentenza impugnata, in primo luogo, ha fatto corretta applicazione del principio secondo cui, in tema di danneggiamento seguito da incendio, il giudizio sulla ricorrenza del pericolo di incendio va formulato sulla base di una prognosi postuma, “ex ante” e a base parziale, avuto riguardo alle circostanze esistenti al momento della condotta, senza alcuna rilevanza dei fattori eccezionali e sopravvenuti, quale l’intervento tempestivo della persona offesa nello spegnimento delle fiamme (Sez. 5, n. 37196 del 28/3/2017, P.g. in proc. Costabile e altri, Rv. 270914 – 01).
In secondo luogo, la doglianza relativa all’assenza di prova del mandato in forza del quale NOME COGNOME avrebbe dato luogo al danneggiamento incendiario non si confronta con i giudizi di merito e non tiene conto che la sentenza di primo grado conteneva diversi elementi dimostrativi del movente dell’incendio (dichiarazioni del teste COGNOME, intercettazioni); in ogni caso, lapronuncia di condanna non si sofferma sull’incarico ricevuto da NOME COGNOME, ma si incentra sulla prova della riconducibilità materiale dell’azione a NOME COGNOME e COGNOME sulla base di dati oggettivi che prescindono dall’individuazione del movente, tanto Ł vero che i due non sono stati imputati dal delitto di estorsione.
Di qui, l’infondatezza dei primi due motivi di ricorso.
A quanto appena considerato, consegue che debba prendersi in considerazione il terzo motivo di ricorso, con il quale si deduce specificamente l’estinzione del reato per prescrizione maturata prima della sentenza d’appello, ma non eccepita dalla parte interessata nel grado di merito nØ rilevata da quel giudice.
Infatti, la causa di non punibilità erroneamente non dichiarata dal giudice di merito, indipendentemente dall’inammissibilità o meno dei restanti motivi di ricorso, deve essere eventualmente rilevata e dichiarata, in accoglimento del proposto motivo, in sede di legittimità (cfr. Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266818 – 01).
La doglianza si fonda sul rilievo dell’errata contestazione (e relativa applicazione) della recidiva c.d. reiterata e specifica, in quanto le tre precedenti condanne a carico di COGNOME sono state eseguite mediante affidamento in prova al servizio sociale, conclusosi con esito positivo.
Di conseguenza, il ricorso sostiene che l’estinzione di ogni effetto penale, prevista dall’art. 47, comma 12, ord. pen. in conseguenza dell’esito positivo dell’affidamento in prova, comporta che della relativa condanna non possa tenersi conto agli effetti della recidiva.
2.1 A questo proposito, dal certificato del casellario giudiziale dell’imputato risulta effettivamente che almeno per le pene inflittegli con le sentenze di condanna della Corte d’appello di Cagliari del 19.11.2002 e del Tribunale di Oristano del 12.12.2008 COGNOME sia stato affidato in prova al servizio sociale e che in entrambi i casi con ordinanza del Tribunale di Sorveglianza di Cagliari sia stata dichiarata l’estinzione della pena per esito positivo della misura alternativa.
Come hanno avuto già modo di chiarire le Sezioni Unite di questa Corte, l’estinzione di ogni effetto penale determinata dall’esito positivo dell’affidamento in prova al servizio sociale comporta che delle relative condanne non possa tenersi conto agli effetti della recidiva (Sez. U, n. 5859 del 27/10/2011, dep. 2012, Marciano’, Rv. 251688 – 01).
Che la recidiva sia un effetto penale della condanna, Ł affermazione che fa leva sul disposto dell’art. 106 cod. pen., il quale, al comma secondo, stabilisce la neutralizzazione degli effetti della recidiva quando si verifichi una causa di estinzione degli “effetti penali” (e ciò in deroga alla generale previsione del primo comma, alla stregua del quale agli effetti della recidiva si tiene conto anche ‘delle condanne per le quali Ł intervenuta una causa di estinzione del reato o della pena’).
Il collegamento dell’art. 106 cod. pen. con l’art. 47, comma 12, ord. pen. – secondo cui l’esito positivo del periodo di prova cui Ł sottoposto l’affidato al servizio sociale determina l’estinzione della pena e di “ogni altro effetto penale” – impone di ritenere che la recidiva non produca effetti qualora sussista una causa di estinzione del reato o della pena che comporti anche l’estinzione degli effetti penali della condanna.
Nel caso dell’odierno ricorrente, per vero, risulta che l’estinzione sia stata dichiarata soltanto per una parte della pena detentiva, giacchØ egli Ł stato ammesso alla misura alternativa dell’affidamento in prova dopo averne scontato già una parte (e, peraltro, prevalente).
Ciò nondimeno, le sopra citate Sezioni Unite Marcianò hanno espressamente affermato in motivazione (p. 8): ‹‹E’ vero che l’estinzione della pena può essere solo parziale, non potendosi dire “estinta” la porzione di quella detentiva eventualmente già espiata, nØ estinguendosi quella pecuniaria se non in caso di accertata condizione di disagio economico del condannato; ma l’art. 106, comma primo, cod. pen. non richiede espressamente una estinzione “totale” della pena, e, per altro verso, l’art. 47, comma 12, Ord. Pen. comunque fa
conseguire alla estinzione di una pena – quella detentiva, totale o residuale – l’ulteriore effetto della estinzione di ogni altro effetto penale››.
2.2 Di conseguenza, delle tre precedenti sentenze di condanna che risultano a carico di NOME COGNOME, può tenersi conto, ai fini della recidiva, soltanto della prima (sentenza del Tribunale per i minorenni di Sassari del 6.4.2001 per il reato di tentato furto aggravato, per la quale l’estinzione della relativa pena, benchØ rappresentata sia nel ricorso che nella memoria, non Ł stata documentata, nØ trova riscontro nel casellario) e non anche delle successive due per le quali Ł intervenuta una causa di estinzione della pena nonchØ di ogni altro effetto penale.
Ciò vuol dire che a carico del ricorrente Ł configurabile la sola recidiva semplice, suscettibile di produrre, ex art. 99, comma primo, cod. pen., un aumento di pena non maggiore ‘di un terzo’, di guisa che il termine di prescrizione del reato di cui all’art. 424 cod. pen. ascritto a COGNOME rimane quello previsto dall’art. 157, comma primo, cod. pen., che fa coincidere il tempo necessario a prescrivere con ‘il tempo corrispondente al massimo della pena edittale stabilita dalla legge e comunque un tempo non inferiore a sei anni se si tratta di un delitto’.
Non si può tenere conto, cioŁ, come dispone l’art. 157, comma secondo, cod. pen., dell’aumento per le circostanze aggravanti ad effetto speciale, quale deve considerarsi la recidiva c.d. reiterata e specifica originariamente contestata, che produce un aumento di pena di due terzi.
Ora, il reato per cui s’Ł proceduto Ł stato commesso, secondo il capo di imputazione, il 29.7.2016, mentre dagli atti risulta che il corso della prescrizione sia rimasto sospeso durante il dibattimento di primo grado per complessivi duecentocinquanta giorni.
Pertanto, i termini massimi di prescrizione di sette anni e sei mesi, previsti per il reato di cui all’art. 424 cod. pen. dal combinato disposto degli artt. 157, comma primo, e 161, comma secondo, cod. pen., sono interamente decorsi in data 3.10.2024, prima della pronuncia della sentenza d’appello.
Ne consegue, dunque, che, in accoglimento del terzo motivo di ricorso, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio per essere il reato di cui all’art. 424 cod. pen., previa esclusione della recidiva c.d. reiterata e specifica contestata, estinto per prescrizione.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perche’ esclusa la contestata recidiva, il reato e’ estinto per prescrizione.
Così Ł deciso, 16/10/2025
Il Consigliere estensore
Il Presidente NOME COGNOME
NOME COGNOME