Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 2103 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6 Num. 2103 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 17/10/2023
SENTENZA
sui ricorso proposto da NOME COGNOME COGNOMECODICE_FISCALE) nato il DATA_NASCITA NOME COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 13/02/2023 della Corte di appello di Genova visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
Generale NOME COGNOME, che ha concluso per la inammissibilità di entrambi i ricorsi.
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Genova, in parziale riforma della sentenza emessa il 3 ottobre 2019 dal Tribunale di Genova ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di NOME in relazione a molteplici ipotesi di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90 per essere le stesse
estinte per prescrizione. Su concorde richiesta delle parti, ha ridotto la pena inflitta all’imputato COGNOME per i reati di cui ai capi U (associazione a delinquere finalizzata all’acquisto importazione e cessione di stupefacenti), U22 (nnportazione di un quantitativo imprecisato di cocaina) U26 (detenzione di 250 grammi di cocaina) U38 (importazione di 246 grammi di cocaina) ad anni sei e mesi dieci di reclusione.
Per quanto concerne la posizione di NOME, deve premettersi che il ricorrente, non appellante, era stato citato innanzi alla Corte territoriale in vi dell’estensione, ai sensi dell’art. 587 cod. proc. pen., del motivo non esclusivamente personale presentato da NOME. A seguito della rinuncia al motivo del ricorso da parte del predetto, la Corte d’appello ha affermato che non avrebbe potuto essere adottata alcuna favorevole statuizione nei confronti di NOME.
Avverso la sentenza, ricorro per cassazione gli imputati, con due distinti atti a firma degli avvocati NOME COGNOME per NOME, e NOME COGNOME per NOME, deducendo i seguenti motivi.
Ricorso NOME
2.1.Col primo motivo, l’imputato deduce la mancanza di motivazione in ordine al proscioglimento ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen., dal capo U), sotto il duplice profilo della inesistenza dell’associazione per delinquere e, comunque, della non partecipazione del ricorrente.
2.2. Con il secondo motivo, NOME deduce la mancata pronuncia della intervenuta prescrizione in ordine al reato di cui al capo U22).
Ricorso RAGIONE_SOCIALE
2.3. Violazione di legge circa la mancata declaratoria di nullità del giudizio di primo grado e deila conseguente sentenza emessa dal Tribunale di Genova il 3 ottobre 2019. Non vi è alcuna prova che il Tribunale abbia comunicato la designazione del difensore di ufficio, nominato a seguito del decesso del difensore fiduciario, a NOME, che, peraltro, rimase elettivamente ilomiciliato presso l’avvocato COGNOME, ormai deceduto.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I ricorsi sono inammissibili per le ragioni di seguito indicate.
2. Ricorso di NOME
2.1. Il primo motivo con il quale si deduce, a seguito di concordato in appello, la mancanza di motivazione sull’insussistenza di cause che avrebbero comportato il proscioglimento ai sensi dell’art. 129, comma 2, cod. proc. pen., con riferimento
al capo U), con il quale era contestata la fattispecie di cui all’art. 74 d.P.R 309/1990, non è consentito dalla legge.
Si ricorda, infatti, che “In tema di “patteggiamento in appello come reintrodotto ad opera dell’art. 1, comma 56, della legge 23 giugno 2017, n. 103, il giudice di secondo grado, nell’accogliere la richiesta di pena concordata, non deve motivare sul mancato proscioglimento dell’imputato per una delle cause previste dall’art. 129 cod. proc. pen., né sull’insussistenza di cause di nullità assoluta o di inutilizzabilità delle prove, in quanto, in ragione dell’effetto devolutivo propr dell’impugnazione, una volta che l’imputato abbia rinunciato ai motivi di appello, la cognizione del giudice è limitata ai motivi non oggetto di rinuncia”. (Sez. 4, n. 52803 del 14/09/2018, COGNOME, Rv. 274522 – 01)
2.2. Ferma restando l’ammissibilità del ricorso per cassazione con il quale si deduca la prescrizione del reato intervenuta in epoca precedente al concordato in appello (Sez. U, n. 19415 del 27/10/2022 -deo. 2023-, NOME, Rv. 284481 – 01), il secondo motivo con il quale si deduce violazione di legge per l’omessa pronuncia di prescrizione per il reato di cui al capo U22)’ per il quale avrebbe dovuto essere effettuata dalla Corte di appello la riqualificazione ai sensi dell’art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990, analogamente al capo U5), è manifestamente infondato.
Il ricorrente afferma trattarsi di analoga contestazione concernente “droga parlata”, in assenza di quantificazione della sostanza stupefacente importata. Invero, dal testo della sentenza impugnata, a pag. 3, risulta che il capo U22) concerneva l’importazione di grammi 100 di cocaina, ed esplicitamente la Corte territoriale ha escluso che la quantità della sostanza consentisse di ricondurre il fatto (parimenti il capo U38 e U26) alla fattispecie attenuata di cui all’art. 73
comma 5, d.P.R. 309/1990.
3. Ricorso di COGNOME
3.1. Il ricorrente, non appellante, era stato citato innanzi alla Corte territoria in virtù dell’estensione, ai sensi dell’art. 58:7 cod. proc. pen., del motivo non esclusivamente personale presentato dal compartecipe. A seguito della rinuncia al motivo del ricorso da parte di quest’ultimo, la Corte d’appello ha, correttamente, affermato che non avrebbe potuto essere adottata alcuna favorevole statuizione nei confronti dell’imputato.
Il motivo di ricorso con il quale si chiede che venga dichiarata la nullità della sentenza di primo grado, in considerazione del fatto che l’odierno ricorrente non era stato avvisato della nomina di un difensore di ufficio a seguito del decesso di quello di fiducia, non può riproporsi in questa Sede.
Come correttamente ricordato dalla Corte d’appello, da un lato, una volta risolto negativamente il motivo estensibile, il coimputato non poteva proporre
nuove questioni, dall’altro, COGNOME aveva già avanzato una domanda di rescissione del giudicato rigettata in sede di appello e anche in sede di legittimità e, al più avrebbe potuto chiedere la restituzione in termini ai sensi dell’art. 175 cod. proc. pen. (attualmente modificato dai d.lgs. n. 150/2022).
Deve ricordarsi la consolidata giurisprudenza di questa Corte di legittimità, secondo la quale colui il quale partecipa ad una fase di impugnazione nel giudizio, solo in ragione dell’estensione in suo favore dell’impugnazione di altro coimputato, può svolgere ogni difesa sul punto, nella fase di impugnazione in cui si deve decidere (in termini conclusivi) la fondatezza del motivo non personale, ma non è legittimato a proporre autonomamente impugnazione avverso la decisione che abbia respinto il motivo altrui, pur non esclusivamente personale (Sez. 3 n. 10223 del 24/01/2013, COGNOME, Rv. 254640 – 01; Sez. 6, n. 16152 del 17/11/2010 -dep. 22/04/2011, COGNOME, Rv. 249868).
In altri termini, l’estensione dell’impugnazione relativa a motivo non esclusivamente personale non costituisce una sorta di restituzione nel termine per riaprire autonomamente il giudizio sul punto della decisione, cui si riferiva il motivo comune altrui. E ciò per l’assorbente ragione sistematica che lo scopo dell’istituto di cui all’art. 587 cod. proc. pen., è quello di evitare giudicati contrastanti e privilegiare esigenze di intuitiva giustizia sostanziale (volte ad evitare disparità tr coimputati che si trovino nell’identica situazione), quando almeno uno dei coimputati sia stato diligente ed abbia ottenuto riconoscimento di ragioni processuali non esclusivamente personali, non invece quello di rimettere in termini per l’impugnazione il coimputato non diligente per svolgere in piena, discrezionale e incondizionata autonomia quella difesa che non ha azionato nei termini prescritti (Sez. 2, n. 2349 del 10/01/2006, Dalipi, Rv. 233152 – 01).
Del resto, l’interpretazione giurisprudenziale di questa Cori:e Suprema, fin dal 1995, ha autorevolmente insegnato (SU n. 9 del 24/0381995, COGNOME, Rv. 201304 – 01) che, anche in presenza di valida impugnazione di coimputato sostenuta da motivo non esclusivamente personale, la statuizione relativa al coimputato non impugnante diviene irrevocabile e la sua esecutorietà non può essere sospesa nell’attesa del verificarsi dell’eventuale effetto risolutivo straordinario di cui all’art. 587 cod. proc. pen.’ collegabile al giudizio che conclude il motivo di gravame (così anche la giurisprudenza di legittimità successiva, per tutte Sez. 1, n. 13902 del 11/12/2008 -dep. 30/03/2009-, Casola, Rv. 243540 01).
In definitiva, ciò che al coimputato non ricorrente (o al ric:orrente per motivi diversi) è riconosciuto, in presenza di un motivo non esclusivamente personale proposto dal coimputato diligente, è solo il diritto al contraddittorio nel giudizio d
appello (Sez. 6, n. 16152 del 17/11/2010 -dep. 22/04/2011- COGNOME, Rv. 24986 – 01).
Alla inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna al pagamento dell spese processuali. In ragione delle statuizioni della sentenza della costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che si ravvisano ragi di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, deve, altresì, dis che i ricorrenti versino la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.00 in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento de spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa de ammende.
Così deciso, il 17 ottobre 2023 Il Presidente Il Consigli,gre-estensore