Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 37771 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 3 Num. 37771 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 02/10/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da COGNOME NOME, nato a RAGIONE_SOCIALE il DATA_NASCITA; avverso la sentenza del 26/09/2024 della Corte di appello di Palermo; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo che il ricorso sia rigettato; udito il difensore, AVV_NOTAIO.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 26 settembre 2024, la Corte di appello di Palermo ha confermato la sentenza del Tribunale di RAGIONE_SOCIALE del 28 aprile 2023, che aveva condannato COGNOME NOME alla pena di mesi nove e giorni dieci di reclusione ed euro 9.000,00 per sette fattispecie di cui all’art. 6, commi 2 e 6, della legge n. 401 del 1989, perché aveva violato il provvedimento del AVV_NOTAIO di AVV_NOTAIO del
4 ottobre 2019, convalidato dal Giudice per indagini preliminari del Tribunale di AVV_NOTAIO in data 7 ottobre 2019.
Avverso la sentenza di appello l’imputato ha proposto, tramite il difensore, ricorso per cassazione, chiedendone l’annullamento.
2.1. Con un primo motivo di censura, si denuncia la violazione della disposizione incriminatrice.
Secondo la prospettazione difensiva, il provvedimento del AVV_NOTAIO di AVV_NOTAIO – del 4 ottobre 2019, convalidato in data 7 ottobre 2019 – di cui si assumeva la violazione, aveva ad oggetto il divieto di accesso agli stadi in occasione di manifestazioni sportive cui partecipava la RAGIONE_SOCIALE e l’obbligo di presentazione presso gli uffici del Commissariato di P.S. di RAGIONE_SOCIALE quindici minuti dopo l’inizio del primo tempo e quindici minuti dopo l’inizio del secondo tempo di ogni partita. Sennonché le mancate presentazioni dell’imputato, oggetto di imputazione, avevano ad oggetto incontri di RAGIONE_SOCIALE disputati dalla RAGIONE_SOCIALE. Si censura la sentenza impugnata nella parte in cui aveva ritenuto integrata la violazione, sebbene difettasse l’elemento psicologico di voler assistere ad una partita di RAGIONE_SOCIALE disputata da una RAGIONE_SOCIALE, la RAGIONE_SOCIALE, appartenente ad una società diversa e del tutto autonoma, rispetto al RAGIONE_SOCIALE. Si sostiene, inoltre, che, non è possibile – in forza del principio di tassatività e determinatezza – un’interpretazione estensiva del provvedimento di DASPO, poiché questo presuppone un apposito procedimento amministrativo che prende avvio con l’avviso del procedimento, al fine di garantire all’interessa possibilità di presentare memorie difensive al AVV_NOTAIO nei 15 giorni successivi, prima dell’emissione del provvedimento. 2.2. Con il secondo motivo, si denunciano vizi motivazionali in relazione al diniego delle circostanze attenuanti generiche. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Gli atti del procedimento, inizialmente assegnato alla Settima Sezione penale, sono stati rimessi alla Terza Sezione penale, sul rilievo dell’insussistenza di cause di inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato quanto al primo motivo; ciò che rende irrilevante l’esame del secondo.
2. All’imputato è stata contestata la violazione del DASPO emesso il 4 ottobre 2019, convalidato dal Giudice per indagini preliminari in data 7 ottobre 2019, per le manifestazioni sportive della RAGIONE_SOCIALE del RAGIONE_SOCIALE. La Corte territoriale ha ritenuto pretestuosa la prospettazione difensiva basata sull’inefficacia del provvedimento di sottoposizione all’obbligo di presentazione in relazione alla partite disputate dalla RAGIONE_SOCIALE, perché la ragione del provvedimento di cui all’art. 6 della legge n. 401 del 1989 risiedeva nell’assicurare l’allontanamento del destinatario – tifoso particolarmente acceso – dalla sede degli incontri sportivi della RAGIONE_SOCIALE locale, anche in ragione dell’integrazione con nota del 9 settembre 2021 della Questura di AVV_NOTAIO che aveva esteso la prescrizione anche agli incontri della RAGIONE_SOCIALE.
Tale ricostruzione interpretativa non appare conforme al dettato normativo, poiché l’art. 6 della legge n. 401/1989 prevede che il AVV_NOTAIO formuli il precetto amministrativo in maniera specifica e dettagliata – nel comma 1 sono usati i sintagmi “manifestazioni sportive specificamente indicate” e “luoghi specificamente indicati” – in funzione della perfetta intelligenza del provvedimento da parte del destinatario, anche ai fini dell’esecuzione del collegato obbligo di presentazione all’ufficio o al comando di polizia competente di cui al comma 2, oggetto del controllo del Giudice, siccome prescrizione limitativa della libertà personale. Nella specie, l’RAGIONE_SOCIALE e il RAGIONE_SOCIALE erano associazioni sportive autonome e completamente distinte, così che non è possibile alcuna interpretazione estensiva del provvedimento del AVV_NOTAIO sulla base della ratio della norma incriminatrice, che, per l’invasività delle prescrizioni amministrative e dell’obbligo di presentazione, richiede piuttosto il rigoroso rispetto dei principi di tassatività e sufficiente determinatezza (Sez. 3, n. 3972 del 17/10/2018, dep. 28/01/2019, Rv. 275691; Sez. 3, n. 16476 del 17/10/2018, dep. 16/04/2019, Rv. 276287). Principi rilevanti, ai fini che qui interessano, possono essere desunti anche da Sez. 3, n. 37098 del 30/01/2018, dep. 01/08/2018, che ha disposto l’annullamento del provvedimento di convalida del DASPO avente ad oggetto manifestazioni sportive della RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, posto che tale generica denominazione era equivoca, siccome militavano con i colori della RAGIONE_SOCIALE una pluralità di compagini sportive composte da giocatori di età diversa (under 20, under 18 etc.), donde l’inesigibilità dell’obbligo, e dalle sentenze Sez. 3, n. 4369 e 4370 del 18/01/2012, entrambe dep. 01/02/2012, non mass., che hanno annullato senza rinvio i provvedimenti relativi all’obbligo di presentazione limitatamente alle partite non adeguatamente pubblicizzate, quali le amichevoli, non ricomprese nello specifico nel DASPO. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
2.1. Deve dunque affermarsi che il divieto disposto dal AVV_NOTAIO, ai sensi dell’art. 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, di accedere alle manifestazioni
sportive di una RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE, poi radiata dal campionato, non è riferibile agli incontri della nuova società costituita nella stessa città per dare continuità a detta pratica agonistica, non essendo possibile, in forza del principio di tassatività, per l’invasività delle prescrizioni amministrative e dell’obbligo di presentazione, una interpretazione estensiva del provvedimento che ne consenta l’applicazione nei confronti di una associazione sportiva diversa. Ne consegue che in questi casi il questore deve emanare un nuovo provvedimento integrativo del precedente DASPO, da sottoporre per la convalida all’autorità giudiziaria, in modo da consentire il pieno esercizio del diritto di difesa anche sull’aspetto della continuità sostanziale fra squadre di una stessa città riconducibili a società sportive diverse.
2.2. Deve pertanto ritenersi, quanto al caso di specie, che la nota integrativa del 9 settembre 2021 della Questura di AVV_NOTAIO che aveva esteso la prescrizione anche agli incontri della RAGIONE_SOCIALE, per essere considerata un provvedimento valido ed efficace, avrebbe dovuto essere sottoposta a convalida del giudice; ciò che nella specie non è avvenuto.
S’impone, quindi, l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, per insussistenza dei reati, non potendosi ritenere l’obbligo di presentazione in relazione alle partite di una RAGIONE_SOCIALE validamente esteso alle partite della diversa RAGIONE_SOCIALE che ne ha preso il posto nella stessa città.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché i fatti non sussistono.
Così deciso il 22/10/2024