Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 16968 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 3 Num. 16968 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 02/04/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
di GLYPH
TABLE
avverso la sentenza del 02/10/2024 del TRIBUNALE di Bergamo
Udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha chiesto l’annullamento della sentenza limitatamente alla mancata espulsione del condannato dal territorio dello Stato.
RITENUTO IN FATTO
Con l’impugnata sentenza, NOME COGNOME veniva condannato, all’esito del giudizio abbreviato, alla pena di mesi otto di reclusione e € 1.400,00 di multa, in relazione al reato di cui all’art. 81 comma 2, cod.pen., 73 comma 4 e 5 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.
Ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore generale presso la Corte di appello di Brescia deducendo, con un unico motivo, l’inosservanza della legge penale, non essendo stata disposta l’espulsione ai sensi dell’art. 86 d.P.R. 9 ottobre 1990, 309, pur essendosi ravvisati, nella motivazione della sentenza impugnata, plurimi elementi di pericolosità a carico dell’imputato.
Il Procuratore generale ha chiesto l’annullamento con rinvio.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Va rilevata l’ammissibilità dell’impugnazione in quanto la sentenza di condanna, pronunciata a seguito di giudizio abbreviato, che abbia omesso di statuire in ordine alla misura di sicurezza dell’espulsione prevista dall’art. 86 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, non è, sotto tale profilo, appellabile dal pubblico ministero innanzi al tribunale sorveglianza ex art. 680 cod. proc. pen., bensì impugnabile con ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 608 cod. proc. pen., con rinvio, in caso di annullamento, al medesimo giudice ai sensi dell’art. 623, comma 1, lett. d), cod. proc. pen. (Sez. U, n. 38810 del 13/06/2022, PG/Banadin, Rv. 283639 – 01).
Il ricorso proposto dal Procuratore generale è fondato.
L’imputato è stato condannato per il reato di cui all’art. 73 d. P. R. 9 ottobre 1990, n. 309.
La Corte costituzionale, con la sentenza n. 58 del 24 febbraio 1995, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 86, comma 1, d. P. R. n. 309 del 1990 nella parte cui obbligava il giudice ad emettere, senza l’accertamento della sussistenza in concreto della pericolosità sociale, contestualmente alla condanna, l’ordine di espulsione, eseguibile a pena espiata, nei confronti dello straniero condannato per uno dei reati previsti dagli artt. 73, 74,79 e 82, commi 2 e 3, d. P. R. n. 309 del 1990. Con la conseguenza che il giudice deve accertare l’esistenza o meno della pericolosità sociale dell’imputato (Sez. 6, n. 3448 del 12/06/2006, COGNOME; Sez. 4, n. 42317 del 8/06/2004, COGNOME, Rv. 231006), sulla base delle circostanze di cui all’art. 133 cod. pen., cui fa riferimento l’art. 203, secondo comma, cod. pen. (Sez. 4, n. 24427 del 20/04/2018, COGNOME, Rv. 273743; Sez. fer., n. 35432 del 14/8/2013, Weng, Rv. 255815; Sez. 6, n. 45468 del 23/11/2010, Gjondrekaj, Rv. 248961) e, all’esito, stabilire se debba o meno essere applicata la misura di sicurezza dell’espulsione dello straniero condannato.
L’espulsione dello straniero dal territorio dello Stato a pena espiata, prevista dall’art. 86, comma primo, d.P.R. n. 309 del 1990, può essere applicata con la sentenza di condanna in ordine al reato di spaccio di sostanze stupefacenti, art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, anche nelle ipotesi di cui all’art. 73 comma 5 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (Sez. 4, n. 7104 del 02/02/2021, Rv. 280546 – 01).
In tal caso, il giudice di merito deve effettuare, in virtù della statuizione contenu nella sentenza n. 58 del 1995 della Corte costituzionale, l’accertamento della sussistenza in concreto della pericolosità sociale dello straniero.
Nel caso in esame, il Giudice ha omesso ogni valutazione sui presupposti per l’applicazione della misura di sicurezza dell’espulsione dello straniero dal territorio dell Stato, limitandosi a formulare la ricorrenza della recidiva, senza alcuna valutazione dei profili di pericolosità ai fini dell’applicazione della misura di sicurezza.
Sussiste pertanto la violazione di legge denunciata e la mancanza di motivazione in ordine all’applicazione della misura di sicurezza dell’espulsione dello straniero dallo
Stato.
La sentenza va dunque annullata, con rinvio, per nuovo giudizio, al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bergamo, in diversa persona fisica, limitatamente
all’omessa statuizione in ordine alla misura di sicurezza dell’espulsione dal territorio dell
Stato, a pena espiata.
Nel giudizio di rinvio, spetterà al giudice la valutazione della pericolosità social del condannato alla luce dei criteri di valutazione di cui all’art. 133 cod.pen. e
conformità all’art. 8 CEDU in relazione all’art.
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Cost., con l’esame comparativo della sua condizione familiare, ove ritualmente prospettata, con gli altri criteri di valutazion
indicati dall’art. 133 cod. pen.
Ai sensi dell’art. 624 cod. proc. pen. va dichiarata l’irrevocabilità delle altre parti
della sentenza.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla statuizione relativa alla mancata espulsione dal territorio dello stato a pena espiata ex art.86 dpr n. 309 del 1990 e rinvia sul punto al Tribunale di Bergamo. Così deciso il 02/04/2025.