Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 26560 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 4 Num. 26560 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 20/06/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI
BRESCIA
nel procedimento nei confronti di:
NOME COGNOME, nato in Marocco il DATA_NASCITA C.U.I. 03MLOTO
COGNOME NOME, nato in Albania il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 20/10/2023 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di BERGAMO
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; requisitoria del Procuratore generale, che ha concluso per l’annullamento con
letta la rinvio
DI
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Brescia propone ricorso per cassazione avverso la sentenza con la quale il Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Bergamo, all’esito di rito abbreviato, ha dichiarato COGNOME NOME e COGNOME NOME responsabili del reato previsto dagli artt. 81, comma 2, e 110 cod. pen. e 73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 commesso in Capriate San Gervasio, Brembate e Madone tra gennaio 2015 e aprile 2016, condannandoli alla pena ritenuta di giustNOME.
Il Procuratore ricorrente censura la pronuncia in quanto, in violazione dell’art. 86, T.U. Stup., il giudice ha omesso di ordinare l’espulsione degli imputati dal territorio dello Stato a pena espiata, omettendo di fornire motivazione sull’assenza di pericolosità sociale. Il ricorrente evidenzia come già dalla sentenza emergano plurimi elementi di pericolosità sociale di entrambi gli imputati, tali da giustificare l’ordine di espulsione. In particolare, a pag.5 della sentenza il giudice ha evidenziato che COGNOME NOME risulta denunciato per violazione dell’art. 73 T.U. Stup. e che COGNOME NOME è gravato da plurime condanne per analoghi reati; a pag.7 il giudice ha rimarcato «le strutturate modalità di cessione della droga a NOME… la frequenza quasi settimanale della condotta e la protrazione della stessa per circa un anno». Entrambi gli imputati, secondo quanto emerge dall’ annotazione dei Carabinieri operanti, sono irregolari sul territorio dello Stato; COGNOME NOME è destinatario di decreti di espulsione e COGNOME NOME è destinatario di rifiuto di permesso di soggiorno; entrambi hanno plurimi precedenti di polNOME per detenzione e spaccio di stupefacenti e altri reati.
Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha concluso per l’annullamento con rinvio.
Il ricorso è fondatamente proposto. Il Procuratore ha evidenziato come già dalla sentenza fossero desumibili indici di pericolosità sociale degli imputati, in relazione ai quali il giudice avrebbe dovuto valutare la sussistenza, o motivare circa l’insussistenza, dei presupposti per l’applicazione della misura di sicurezza dell’ordine di espulsione degli imputati dal territorio dello Stato, secondo quanto prescritto dall’art. 86 T.U. Stup.
La fondatezza del ricorso impone l’annullamento della sentenza impugnata limitatamente alla omessa statuizione in ordine alla misura di
sicurezza dell’espulsione dal territorio dello Stato, con rinvio per nuovo giudizio sul punto al Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Bergamo in diversa persona fisica (Sez. U, n. 38810 del 13/06/2022, Banadin, Rv. 283639 – 01). Ai sensi dell’art. 624 cod. proc. pen. va dichiarata l’irrevocabilità delle altre parti della sentenza impugnata.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al GUP del Tribunale di Bergamo in diversa persona fisica, limitatamente alla omessa statuizione in ordine alla misura di sicurezza dell’espulsione dal territorio dello Stato a pena espiata. Visto l’art. 624 cod. proc. pen., dichiara irrevocabile l’affermazione di responsabilità degli imputati.
Così deciso il 20 giugno 2024
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Il Consigliere estensore , – k. Sr rrao i / , INDIRIZZO
Il Presidente Tt
NOME COGNOME