Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 5845 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 3 Num. 5845 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 23/01/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto dal Procuratore generale della Corte di appello di Brescia nel procedimento a carico di NOME COGNOME (CUI CODICE_FISCALE nato a Beni Mellal Marocco il 16/09/1996; avverso la sentenza del 02/05/2024 del tribunale di Cremona visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME letta la requisitoria del Sost. Procuratore Generale dr. ssa NOME COGNOME che ha chiesto l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata.
RITENUTO IN FATTO
1.Con sentenza di cui in epigrafe, il Gup del tribunale di Cremona con sentenza pronunziata ai sensi dell’art. 442 e ss. cod. proc. pen. previa riqualificazione ex art. 73 comma 5 del DPR 309/90 dei fatti di cui alla sostanza stupefacente di tipo cocaina dichiarava NOME COGNOME responsabile dei reati ascrittigli e ritenuto più grave il reato ex art. 73 comma 4 DPR 309/90 riguardo alla detenzione a fini di spaccio di hashish nonché reputata la sussistenza della continuazione lo condannava alla pena finale di anni 2 e mesi due di reclusione ed euro 5000 di multa, ordinando altresì la confisca e distruzione della sostanza stupefacente e del denaro sequestrati e, con successiva ordinanza del
15.7.2024, ai sensi dell’art. 130 cod. proc. pen. disponeva il dissequestr restituzione allavente diritto di taluni telefoni cellulari..
Avverso la predetta sentenza il Procuratore Generale della Corte di appello di Brescia ha proposto, con un solo motivo, ricorso per cassazione.
Deduce vizi di violazione di legge contestandosi la mancata applicazione della misura di sicurezza dell’espulsione dal territorio dello Con assenza di motivazione sulle eventuali ragioni legittimanti la manca adozione della predetta misura. Si rappresentano al riguardo i presuppo legittimanti la misura quali il riconosciuto rilevante disvalore della condot precedente penale a carico.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Si premette che la sentenza di condanna, pronunciata a seguito di giudizio abbreviato, che abbia omesso di statuire in ordine alla misur sicurezza dell’espulsione prevista dall’art. 86 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n non è, sotto tale profilo, appellabile dal pubblico ministero innanzi al tribun sorveglianza ex art. 680 cod. proc. pen., bensì impugnabile con ricorso cassazione ai sensi dell’art. 608 cod. proc. pen., con rinvio, in c annullamento, al medesimo giudice ai sensi dell’art. 623, comma 1, lett. d), c proc. pen. (Sez. U, n. 38810 del 13/06/2022) Rv. 283639 – 01).
Il ricorso proposto dal Procuratore generale è infondato. L’imputato stato, infatti, condannato per il reato di cui all’art. 73 commi 4 e 5 d. ottobre 1990, n. 309. La Corte costituzionale, nella sentenza n. 58 de febbraio 1995, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 86, comm P. R. n. 309 del 1990 nella parte in cui obbligava il giudice ad emettere, l’accertamento della sussistenza in concreto della pericolosità soc contestualmente alla condanna, l’ordine di espulsione, eseguibile a pena espia nei confronti dello straniero condannato per uno dei reati previsti dagli ar 74,79 e 82, commi 2 e 3, d. P. R. n. 309 del 1990. In questa prospettiva Corte costituzionale ha sottolineato che le misure di sicurezza perso comportano la privazione o la limitazione della libertà personale e quindi incid in ogni caso sul valore che l’art. 13 Cost. riconosce come diritto invio dell’individuo, sia esso cittadino o straniero. Di fronte all’incidenza su beni pregio, il controllo di costituzionalità delle norme di legge contestate avvenire in modo da garantire che il sacrificio della libertà sia giusti dall’effettiva tutela di altri valori costituzionali (Corte cost., sent. n. 63
Corte cost., sent. n. 81 del 1993; Corte cost., sent. n. 368 del 1992; Corte cost., sent. n. 366 del 1991). Dunque il giudice, anche con la sentenza di patteggiamento (Sez. U, NOME COGNOME, cit.), deve accertare l’esistenza o meno della pericolosità sociale dell’imputato (Sez. 6, n. 3448 del 12/06/2006, COGNOME; Sez. 4, n. 42317 del 8/06/2004, Kola, Rv. 231006), sulla base delle circostanze di cui all’art. 133 cod. pen., cui fa riferimento l’art. 203, secondo comma, cod. pen. (Sez. 4, n. 24427 del 20/04/2018, NOME COGNOME Rv. 273743; Sez. fer., n. 35432 del 14/8/2013, Weng, Rv. 255815; Sez. 6, n. 45468 del 23/11/2010, COGNOME, Rv. 248961) e, all’esito, stabilire se debba o meno essere applicata la misura di sicurezza dell’espulsione dello straniero condannato.
Nel caso in esame, manca una tale esplicita analisi alla luce della motivazione e del dispositivo, sul punto silenti. Tuttavia, va considerato che il giudice, da una parte, quanto alla cocaina, ha applicato il giudizio di minor disvalore di cui all’art. 73 comma 5 DPR 309/90, dall’altra, ha applicato le attenuanti generiche, valorizzando la giovane età, l’incensuratezza (profilo non superato dal rilievo del ricorrente circa la esistenza di un precedente penale, per tentato furto, per il quale è intervenuta estinzione del reato per esito positivo della messa alla prova) e il comportamento processuale tenuto, quali elementi che, nel quadro dell’art. 133 cod. pen., come richiesto dalla Corte Costituzionale, paiono evidenziare la valorizzazione di profili escludenti la pericolosità sociale dell’imputato e spiegare la scelta, seppur implicitamente motivata, di non procedere alla espulsione. In proposito va anche ricordato che la giurisprudenza di legittimità (tra le altre, in motivazione, cfr. Sez. 2 14704 del 22/04/2020 Rv. 279408 – 01) ha chiarito come il giudizio di pericolosità sociale del condannato debba essere effettuato sulla scorta dei parametri valutativi di cui all’art. 133 cod. pen., tenendo conto della gravità del reato e della capacità a delinquere del reo (Sez. 3, n. 29407 del 17/04/2013, L, Rv. 256900) e debba essere coerente e consequenziale rispetto al tessuto argonnentativo su cui il giudice di merito ha fondato la sua decisione (in tal senso ,Sez. 1, n. 51161 del 09/05/2018, PMT c/ Raczka, Rv. 274652). Pertanto, la giustificazione della mancata adozione della misura di sicurezza non può che trovare implicito ma inequivoco fondamento anche nelle circostanze di fatto e nelle valutazioni personologiche effettuate ai fini del complessivo giudizio di responsabilità. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
3. Il ricorso deve quindi essere rigettato.
Rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 23 gennaio 2025.