Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 7713 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 7713 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 20/04/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME ( CODICE_FISCALE.U.I. CODICE_FISCALE) nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 14/06/2013 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME
che ha concluso chiedendo di acquisire la documentazione necessaria con rinvio dell’udienza.
Ricorso trattato ai sensi ex art.23, comma 8 del D.L. n.137/20.
RITENUTO IN FATTO
La Corte di appello di Bologna con decisione del 14 giugno 2013 in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Rimini ha rideterminato la pena nei confronti di NOME in 9 anni e 3 mesi di reclusione ed euro 123.000,00 di multa relativamente ai reati in materia di stupefacenti contestatigli in rubrica. La Corte di Cassazione con sentenza del 13 dicembre 2021 ha restituito nel termine NOME (art. 175 cod. proc. pen.) per l’impugnazione della sentenza della Corte di appello di Bologna 14 giugno 2013.
Ricorre in cassazione l’imputato, per i motivi di seguito enunciati, nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall’art 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen.
1. Violazione di legge (art. 13, comma 3 quater, d. Igs. 286 del 1998). Il ricorrente era arrestato e giudicato per il reato di cui all’art. 73, commi 1 e 6, T.U. stup. commesso il 14 giugno 2002; l’imputato non era a conoscenza del procedimento e il processo si è svolto nella sua assenza. Inoltre, è stato giudicato nonostante fosse stato espulso con decreto emesso prima della citazione in giudizio, con la violazione dell’art. 13, comma 3 quater, d. Igs. 286/1998.
Il Tribunale del riesame in data 9 luglio 2002 in accoglimento dell’impugnazione disponeva la liberazione del ricorrente. Il 12 luglio 2002 il Prefetto emetteva nei confronti del ricorrente provvedimento di espulsione, che veniva eseguito come si evince dal timbro del passaporto attestante la partenza con l’abbandono del territorio italiano il 13 luglio 2002. La sentenza della Corte di appello deve ritenersi nuIla in quanto emessa in assenza dell’imputato e senza il rispetto dell’art. 13, comma 3 quater del d. Igs. 286/1998.
L’assenza dell’imputato era dovuta ad una sua mancata incolpevole conoscenza del procedimento penale, inquanto espulso prima dell’inizio dello stesso. Il processo penale è stato celebrato dopo circa 5 anni dall’espulsione, nel 2007.
Ha chiesto pertanto l’annullamento della sentenza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso risulta inammissibile, per manifesta infondatezza del motivo, e per genericità.
L’improcedibilità processuale prevista dall’art. 13, comma terzo quater, d. Igs. 25 luglio 1998, n. 286 non opera se l’espulsione dello straniero che vi è sottoposto sia stata eseguita in difetto di nulla osta dell’autorità giudiziaria. (Sez. 2, Sentenza n. 39835 del 25/09/2012 Ud. (dep. 09/10/2012 ) Rv. 253450 – 01).
Al riguardo, occorre chiarire che la norma che sancisce l’improcedibilità dell’azione penale, di cui al comma 3 quater deve essere letta in relazione a quanto previsto dai commi 3, 3 bis e 3 ter. In particolare, il comma 3 prevede che: “Quando lo straniero è sottoposto a procedimento penale e non si trova in stato di custodia cautelare in carcere, il Questore, prima di eseguire l’espulsione, richiede il nulla osta all’autorità giudiziaria.” Nel caso di specie non risulta agli atti che sia stato chiesto all’autorità giudiziaria il nulla ostiR per eseguire l’espulsione dello straniero sottoposto a procedimento penale. Nessun nulla osta è stato concesso dall’autorità giudiziaria procedente. Se ne deve dedurre che nel caso di specie l’espulsione è stata illegittimamente eseguita, per carenza di potere, in difetto del nulla osta dell’autorità giudiziaria. Poiché l’esecuzione dell’espulsione dello straniero sottoposto a procedimento penale non è conforme allo schema legale, in questo caso, non ricorrono i presupposti per l’applicazione dell’istituto della non procedibilità dell’azione penale, prevista dal comma 3, quater.
Era onere del ricorrente, al fine dell’autosufficienza del ricorso in cassazione, allegare il nulla osta o, comunque, indicare specificamente la sua esistenza in quanto dal fascicolo non risulta nessun nulla osta all’espulsione.
Il problema dell’assenza incolpevole è stato già valutato dalla sentenza della Corte di Cassazione che ha restituito nel termine il ricorrente per l’ìmpugnazione.
Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di C 3.000,00 e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 20/04/2023