Espulsione Straniero: La Convivenza Familiare è un Requisito Essenziale
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha riaffermato un principio cruciale in materia di immigrazione: per opporsi a un provvedimento di espulsione straniero sulla base di legami familiari con un cittadino italiano, non basta il semplice vincolo di parentela, ma è necessario dimostrare l’effettiva convivenza. Questa decisione chiarisce l’impatto delle recenti modifiche normative che hanno ristretto le maglie dei divieti di espulsione, ponendo l’accento su requisiti oggettivi e concreti.
I Fatti del Caso
Il caso esaminato dalla Suprema Corte riguarda il ricorso presentato da un cittadino straniero contro un’ordinanza del Tribunale di Sorveglianza di Brescia. Quest’ultimo aveva confermato un provvedimento di allontanamento dal territorio nazionale. Il ricorrente basava la sua difesa sull’esistenza di un legame familiare in Italia: suo fratello è coniugato con una cittadina italiana. Egli sosteneva che tale circostanza dovesse rientrare tra le cause ostative all’espulsione previste dal Testo Unico sull’Immigrazione.
Tuttavia, sia il Tribunale di Sorveglianza prima, sia la Corte di Cassazione poi, hanno rigettato questa tesi, concentrandosi su un elemento di fatto risultato decisivo.
L’Impatto della Nuova Normativa sull’Espulsione Straniero
La Corte ha innanzitutto ricordato le importanti modifiche legislative introdotte nel 2023 (D.L. n. 20/2023, convertito in Legge n. 50/2023). Questa riforma ha soppresso una causa ostativa all’espulsione precedentemente prevista, ovvero la “violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare del condannato”. Di conseguenza, non è più possibile invocare genericamente il legame familiare per bloccare un’espulsione.
La normativa attuale, in particolare l’art. 19 del D.Lgs. 286/1998, elenca cause di divieto di espulsione molto più specifiche e rigorose. Tra queste, figura la situazione degli stranieri “conviventi con parenti entro il secondo grado o con il coniuge, di nazionalità italiana”.
La Questione Chiave: La Mancata Convivenza
Il fulcro della decisione della Cassazione risiede proprio nell’interpretazione del termine “conviventi”. Il Tribunale di Sorveglianza aveva già accertato che, nel caso di specie, il ricorrente e suo fratello (sposato con una cittadina italiana) non vivevano insieme. Nel ricorso per cassazione, questa circostanza di fatto è stata contestata solo in modo generico, senza fornire prove concrete del contrario.
La mancanza del requisito della convivenza ha reso del tutto irrilevante il legame di parentela. La legge, infatti, non tutela il vincolo familiare in astratto, ma la concreta e stabile comunione di vita che si realizza attraverso la coabitazione.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per “manifesta infondatezza”. Le motivazioni si basano su due pilastri:
1. Applicazione Rigorosa della Norma: La legge richiede esplicitamente la “convivenza”. In assenza di tale requisito, la causa di divieto di espulsione non può operare. Il semplice fatto di avere un fratello sposato con un’italiana non è sufficiente.
2. Valutazione dei Fatti: La valutazione sulla non convivenza, già compiuta dal giudice di merito, non è stata efficacemente contestata dal ricorrente, rendendo l’impugnazione priva di fondamento.
La Corte ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, confermando la legittimità del provvedimento di allontanamento.
Conclusioni
Questa ordinanza offre un importante insegnamento: nel contesto del diritto dell’immigrazione, i diritti non possono essere invocati in modo astratto. Per opporsi a un provvedimento di espulsione straniero, è indispensabile soddisfare i precisi requisiti previsti dalla legge. La recente riforma ha reso ancora più stringenti tali requisiti, eliminando clausole generali come la tutela della vita familiare e richiedendo condizioni oggettive e verificabili, come l’effettiva convivenza. Chi intende far valere i propri legami familiari in Italia deve quindi essere in grado di dimostrare, con prove concrete, non solo il vincolo di parentela, ma anche una stabile e reale comunione di vita con il parente o il coniuge di nazionalità italiana.
È sufficiente avere un parente con cittadinanza italiana per evitare l’espulsione?
No. Secondo la decisione, non è sufficiente il mero legame di parentela. La legge richiede espressamente il requisito della “convivenza” effettiva con il parente entro il secondo grado o con il coniuge di nazionalità italiana.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato giudicato inammissibile per manifesta infondatezza, poiché il ricorrente non ha fornito prove per smentire quanto già accertato dal giudice precedente, ovvero la sua mancata convivenza con il fratello e la cognata italiana, che era l’unico presupposto legale su cui si basava l’impugnazione.
La “violazione del diritto alla vita privata e familiare” può ancora bloccare un’espulsione?
No. L’ordinanza chiarisce che, a seguito delle modifiche legislative del 2023, questa specifica causa che impediva l’espulsione è stata soppressa e non può più essere invocata come motivo autonomo per opporsi all’allontanamento dal territorio nazionale.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 48195 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 48195 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 26/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME NOME DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 13/06/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di BRESCIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Visti gli atti.
Esaminati il ricorso e l’ordinanza impugnata.
Ritenuto che l’unico motivo dedotto da NOME COGNOME non supera il vaglio preliminare di ammissibilità per manifesta infondatezza.
A seguito della riformulazione dell’art. 19 del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, ad opera del d.l. 10 marzo 2023, n. 20, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 maggio 2023, n. 50, la causa ostativa all’espulsione dello straniero disposta ai sensi dell’art. 16, comma 5. D.Igs. n. 286 del 1998, rappresentata dalla “violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare del condanNOME conseguente al suo allontanamento dal territorio RAGIONE_SOCIALE“, è stata soppressa.
Ne segue che, secondo le disposizioni del testo unico immigrazione già vigenti all’epoca del provvedimento impugNOME, l’espulsione di una persona verso uno Stato continua a non essere consentita, oltre che in presenza di “fondati motivi per “ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui all’articolo 5, comma 6” (art. 19, comma 1.1), nei confronti: “a) degli stranieri minori di anni diciotto, salvo i diritto a seguire il genitore o l’affidatario espulsi; b) degli stranieri in posse della carta di soggiorno, salvo il disposto dell’articolo; c) degli stranieri conviven con parenti entro il secondo grado o con il coniuge, di nazionalità italiana; d) delle donne in stato di gravidanza o nei sei mesi successivi alla nascita del figlio cui provvedono; d-bis) degli stranieri che versano in gravi condizioni psicofisiche o derivanti da gravi patologie, accertate mediante idonea documentazione rilasciata da una struttura sanitaria pubblica o da un medico convenzioNOME con il RAGIONE_SOCIALE, tali da determinare un rilevante pregiudizio alla salute degli stessi, in caso di rientro nel Paese di origine o di provenienza” (art. 19, comma 1bis)”.
L’ordinanza impugnata ha preso in esame l’unica causa ostaiva all’espulsione dedotta, quella di cui all’art. 19, comma 1.1. lett. c) T.u. imm., escludendone la fondatezza sul rilevo, solo genericamente contestato, che il condanNOME ed il fratello coniugato con cittadina italiana non fossero conviventi.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. GLYPH (
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Dichiara inammissibile il ricorso e condanna l ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, in Roma 26 ottobre 2023.