Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 15498 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 3 Num. 15498 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 01/04/2025
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
NOME – CUI CODICE_FISCALE nato il 15/02/1993 i A-; 1 1. L..6E.R, i A
NOME CODICE_FISCALE nato il 18/10/1993 Ai GLYPH A
avverso la sentenza del 30/09/2024 del GIP Tribunale di Fermo udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio limitatamente all’applicazione della misura di sicurezza dell’espulsione; dichiarare inammissibile il ricorso nel resto
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza emessa ai sensi dell’art. 447 cod. proc. pen. il giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Fermo applicava a NOME COGNOME e NOME COGNOME in ordine ai reati di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, così riqualificata l’originaria imputazione di cui all’art. 73, comma 1, d.P.R. cit, ritenuta la continuazione, esclusa la contestata recidiva e ridotta la pena per il rito, la pena, per ognuno, di anni uno di reclusione ed euro 1400,00 di multa con conversione della pena detentiva nella pena pecuniaria di euro 3.650,00 di multa, così pervenendo alla pena finale complessiva di euro 5.050,00 di multa
ciascuno; revocava la misura cautelare cui i medesimi erano sottoposti ed ex art. 89 d.P.R. n. 309 del 1990 ne disponeva l’espulsione dal territorio nazionale.
Ha presentato due distinti ricorsi per cassazione, uno per ogni assistito, il difensore di fiducia degli imputati, avvocato NOME COGNOME che ha dedotto motivi sovrapponibili, di seguito illustrati.
2.1 Con il primo motivo, deduce violazione di legge e difetto di motivazione in relazione all’art. 86 d.P.R. n. 309 del 1990 con riferimento all’espulsione dal territorio dello Stato.
Osserva la difesa che l’espulsione è stata disposta in relazione ad una pena pecuniaria sostitutiva, per l’ipotesi di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 de 1990 senza alcuna motivazione in punto di pericolosità sociale dello straniero (si indica Sez. 3, n. 30289 del 20/04/2021, Gega, Rv 281921-01).
2.2 Con il secondo motivo si lamenta violazione di legge, nonché manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione quanto alla qualificazione giuridica del fatto.
Si osserva che la qualificazione giuridica del fatto è materia sottratta all’accordo tra le parti, rimessa alla valutazione ex officio del giudice e si assume, in tesi, che nel caso di specie è mancata qualunque valutazione sul punto.
Con requisitoria scritta il Sost. Procuratore generale ha chiesto l’annullamento con rinvio limitatamente all’applicazione della misura di sicurezza dell’espulsione e di dichiarare inammissibile il ricorso nel resto.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I ricorsi rispettivamente presentati nell’interesse dei due imputati, con i quali si deducono motivi tra loro sovrapponibili, che vanno analizzati congiuntamente, sono fondati quanto al primo di essi e manifestamente infondati nel secondo.
1.1 Va premesso che il provvedimento impugnato è una sentenza di patteggiamento a pena sostitutiva pecuniaria e che il disposto di cui all’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. (introdotto dalla legge n. 103 del 2017) ha delimitato il novero dei motivi deducibili con il ricorso per cassazione avverso una sentenza di patteggiamento a quelli attinenti all’espressione della volontà dell’imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all’erronea qualificazion giuridica del fatto e all’illegalità della pena o della misura di sicurezza e che tal disposizione viene interpretata nel senso che, laddove la pena oggetto di accordo risulti illegale, è possibile proporre ricorso per cassazione, mentre se essa è illegittima, il ricorso sarà inammissibile, fermo restando, in applicazione dei principi espressi da Sez U, COGNOME che avverso la sentenza che applichi una pena
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che non sia stata oggetto di accordo, è sempre proponibile ricorso per cassazione, deducendo i vizi di cui all’art. 606 cod. proc. pen.
1.2 Tanto chiarito, e analizzando, nell’ordine logico, il secondo motivo dei due ricorsi, va evidenziato che la difesa propone una questione non consentita poiché la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., l’erronea qualificazione giuridica del fatto contenuto in sentenza è limitata ai soli casi di errore manifesto, configurabile quando tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza e senza margini di opinabilità, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione, sicché è inammissibile l’impugnazione che denunci, in modo aspecifico e non autosufficiente, una violazione di legge non immediatamente evincibile dal tenore dei capi di imputazione e dalla motivazione della sentenza (cfr., tra le ultime, Sez. 4, n. 13749 del 23/03/2022, COGNOME, Rv. 283023-01 e Sez. 2, n. 14377 del 31/03/2021, COGNOME, Rv. 281116 01).
Nel caso di specie, la difesa si limita ad affermare che il giudice deve preliminarmente verificare la correttezza della qualificazione giuridica dei fatti, dando conto del percorso motivazionale seguito, senza tuttavia indicare elementi fattuali o giuridici che rendano non congrua l’erronea qualificazione giuridica data al fatto, che non risulta viziata ad alcun errore manifesto, posto che si procedeva per il reato di cui all’art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 ed il giudice, su accordo dell parti, ha ritenuto corretto l’inquadramento dei fatti nell’ipotesi lieve, senz incorrere così in alcuna violazione di legge o vizio di motivazione, con conseguente inammissibilità della doglianza proposta.
Fondato è invece il primo motivo di ricorso.
2.1 Con riferimento all’applicazione della misura di sicurezza dell’espulsione ai sensi dell’art. 86 d.P.R. n. 309 del 1990 va precisato che essa è estranea all’accordo tra le parti e non incontra, quindi, i limiti fissati dall’art. 448, co 2-bis, cod. proc. pen., per cui la doglianza relativa è proponibile con ricorso per cassazione, deducendo i vizi di cui all’art. 606 cod. proc. pen.
2.2 Con riferimento alla misura di sicurezza, si legge nella sentenza impugnata: «ex art. 86 T.U. 309/90 dispone l’espulsione dal T.N., a pena espiata, di tutti i soggetti stranieri» e null’altro viene esplicitato in ordine all’applicaz della misura.
2.3 Ritiene questo Collegio che nel caso di specie manchi del tutto la motivazione in concreto sul presupposto della pericolosità sociale che deve fondare l’applicazione di tale misura, come affermato già da Sez. 6, n. 4210 del 18/01/2022, Okshtuni, Rv. 282883-01 in una recente decisione che ha espresso il seguente principio di diritto, per un altro in un caso in cui la decisione aveva rinviato agli atti di indagine, situazione, questa, che neanche ricorre nel caso in
esame in cui difetta qualunque motivazione, diretta o per relationem:
«va annullata con rinvio la sentenza di patteggiamento che, nel disporre la misura di
sicurezza dell’espulsione dello straniero dal territorio dello Stato ex
art. 86 d.P.R.
9 ottobre 1990, n. 309, senza motivare in concreto sul presupposto della pericolosità sociale, si limiti a rinviare all’ordinanza cautelare emessa nei confronti
dell’imputato, atteso che i parametri della pericolosità sociale e del pericolo di condotte reiterative
ex art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., posti
rispettivamente a base della misura di sicurezza e della misura cautelare, sono solo in parte coincidenti» (in motivazione la Corte ha altresì chiarito che il giudizio
di pericolosità sociale, funzionale all’applicazione delle misure di sicurezza personali e della misura dell’espulsione dal territorio dello Stato, consiste nella
accertata predisposizione al delitto o nella presupposta vita delittuosa di una persona ed esso deve consistere, dunque, nell’elevato pericolo di reiterazione di
reati e va ricostruito tenendo conto della capacità criminale dell’imputato e di ogni altro parametro valutativo di cui all’art. 133 cod. pen., sottendendo, dunque,
parametri solo in parte coincidenti con quelli che, precipuamente sulla scorta delle modalità della condotta e della gravità del reato, costituiscono i criteri per l’applicazione della misura cautelare onde evitare il pericolo di reiterazione di reati dello stesso genere).
Alla luce di queste considerazioni la sentenza impugnata va quindi annullata limitatamente al punto concernente la misura di sicurezza dell’espulsione, con rinvio per nuovo giudizio al giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Fermo che dovrà valutare la sussistenza, in concreto, del presupposto per l’applicazione dell’indicata misura, tenendo altresì conto del fatto che la misura cautelare prescrittiva, e non detentiva, cui erano sottoposti i due imputati, è stata revocata in sentenza. Nel resto i ricorsi sono inammissibili.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente al punto concernente la misura di sicurezza dell’espulsione con rinvio per nuovo giudizio al GIP del Tribunale di Fermo.
Dichiara inammissibili nel resto i ricorsi. Così deciso il 01/04/2025.