Espulsione straniero: la Cassazione conferma il rimpatrio
Il tema dell’espulsione straniero rappresenta uno dei nodi più complessi del diritto dell’immigrazione, specialmente quando si intreccia con la tutela dei diritti fondamentali e il rischio di trattamenti inumani nel paese d’origine. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha affrontato il caso di un cittadino che si opponeva all’allontanamento dal territorio italiano, invocando il timore di persecuzioni.
Il caso e il ricorso presentato
La vicenda trae origine da un provvedimento emesso dal Tribunale di Sorveglianza, che aveva confermato l’ordine di espulsione per un cittadino straniero. Il ricorrente ha impugnato tale decisione davanti alla Suprema Corte, sostenendo che il rimpatrio lo avrebbe esposto a gravi pericoli nel suo paese di provenienza. La difesa ha contestato la tenuta logica della motivazione del giudice di merito, ritenendola insufficiente a valutare il rischio individuale.
La valutazione dei dati probatori
Nel corso del procedimento, sono stati analizzati i documenti forniti dalla Questura competente. Tali atti hanno evidenziato l’assenza di elementi concreti che potessero far presagire un reale rischio di persecuzione. La giurisprudenza è chiara: non basta un timore generico, ma occorrono prove specifiche che dimostrino come il soggetto sia destinatario di minacce dirette o appartenga a categorie vulnerabili nel contesto geopolitico di riferimento.
Le motivazioni
La Corte di Cassazione ha fondato la propria decisione sulla manifesta infondatezza dei motivi di ricorso. I giudici di legittimità hanno rilevato che il Tribunale di Sorveglianza ha operato una disamina esauriente e lineare dei fatti. La motivazione è stata giudicata coerente con i dati probatori acquisiti, i quali smentivano categoricamente l’esistenza di un pericolo attuale per l’incolumità del ricorrente.
Le doglianze difensive sono state definite come generiche. In sede di legittimità, non è possibile richiedere una nuova valutazione dei fatti, ma solo verificare che il giudice precedente abbia seguito un iter logico corretto. Poiché il provvedimento impugnato richiamava puntualmente le note della Questura e giustificava l’assenza dei presupposti per la revoca dell’espulsione, il ricorso non poteva che essere rigettato.
Le conclusioni
L’ordinanza si conclude con la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. Oltre alla conferma del provvedimento di espulsione, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali. Inoltre, in conformità con la normativa vigente, è stata inflitta una sanzione pecuniaria di tremila euro in favore della Cassa delle Ammende, dovuta alla natura manifestamente infondata dell’impugnazione. Questa decisione ribadisce l’importanza di fornire prove rigorose quando si invoca la protezione internazionale contro un provvedimento di allontanamento.
Quando un ricorso contro l’espulsione viene considerato inammissibile?
Il ricorso è inammissibile se i motivi presentati sono generici o manifestamente infondati, ovvero se non contestano validamente la logica della decisione precedente.
Quale ruolo hanno i dati della Questura nel provvedimento di espulsione?
Le note della Questura forniscono la base probatoria su cui il giudice valuta la sussistenza dei presupposti per l’allontanamento e l’assenza di rischi reali per il soggetto.
Cosa rischia chi presenta un ricorso manifestamente infondato?
Oltre al rigetto del ricorso, il ricorrente è tenuto al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle Ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 1131 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 1131 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/07/2022
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 23/02/2022 del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME NOME COGNOME;
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Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso, riguardanti il discorso argomentativo, sono manifestamente infondati, perché la lettura del provvedimento impugnato dimostra che la motivazione è esistente e connotata da lineare e coerente logicità, conforme all’esauriente disamina dei dati probatori (in particolare, il provvedimento impugnato, richiamando note della competente Questura, ha puntualmente motivato circa la sussistenza dei presupposti per l’adozione del provvedimento di espulsione e circa l’assenza del rischio che NOME possa essere perseguitato in Nigeria, e ha così disatteso le doglianze difensive, ora riproposte, ritenute dal Tribunale di sorveglianza generiche e inidonee a giustificare la revoca del provvedimento di espulsione);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 12 luglio 2022.