Espulsione Straniero: La Cassazione sulla Valutazione delle Cause Ostative
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione affronta un tema delicato in materia di immigrazione, chiarendo i limiti del ricorso contro un provvedimento di espulsione straniero. La decisione sottolinea l’importanza di formulare censure specifiche e non meramente ripetitive rispetto a quanto già deciso dai giudici di merito, specialmente quando si invocano cause di inespellibilità come la protezione internazionale ottenuta in un altro Stato membro dell’Unione Europea.
I Fatti del Caso: L’Opposizione al Decreto di Espulsione
Il caso ha origine dal ricorso presentato da un cittadino straniero, detenuto in espiazione di pena, avverso un’ordinanza del Tribunale di Sorveglianza di Brescia. Quest’ultimo aveva rigettato l’opposizione del detenuto contro il decreto di espulsione emesso nei suoi confronti dal Magistrato di Sorveglianza. L’espulsione era stata disposta come misura alternativa alla detenzione, ai sensi dell’art. 16, comma 5, del D.Lgs. 286/98 (Testo Unico sull’Immigrazione).
La difesa del ricorrente si basava principalmente su un vizio di motivazione, sostenendo l’esistenza di una condizione di inespellibilità. Nello specifico, veniva evidenziato il fatto che al cittadino straniero era stato concesso un permesso di asilo in Germania, elemento che, secondo la tesi difensiva, sarebbe stato sintomatico di un grave pregiudizio in caso di rientro nel suo paese d’origine.
L’Analisi della Cassazione sull’Espulsione Straniero
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendo le censure formulate del tutto generiche e prive di specificità. I giudici hanno osservato che il ricorrente non ha mosso una contestazione puntuale alla motivazione del provvedimento impugnato, ma si è limitato a riproporre la stessa prospettazione già presentata e respinta dal Tribunale di Sorveglianza.
Il provvedimento del Tribunale di Sorveglianza, secondo la Cassazione, aveva già esaminato in modo approfondito tutte le circostanze dedotte, inclusa la questione del permesso di asilo ottenuto in Germania. I giudici di merito avevano concluso che tale elemento fosse irrilevante ai fini dell’accertamento di una delle cause ostative all’espulsione previste tassativamente dall’art. 19 del D.Lgs. 286/98.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte ha ribadito un principio fondamentale del processo di legittimità: il ricorso per cassazione non può trasformarsi in un terzo grado di giudizio sul merito della vicenda. Il ricorrente, per vedere accolte le proprie doglianze, deve individuare specifiche fratture logiche o vizi giuridici nel percorso argomentativo seguito dal giudice precedente, e non può semplicemente ripresentare le proprie tesi.
In questo caso, il Tribunale di Sorveglianza aveva adempiuto al proprio onere di valutazione autonoma, analizzando i fatti e giungendo a una conclusione logicamente coerente e solidamente ancorata alle risultanze processuali. Di fronte a una motivazione così strutturata, il ricorso è apparso come un tentativo di sollecitare una nuova e non consentita valutazione dei fatti. L’inammissibilità del ricorso ha comportato la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Sentenza sull’Espulsione Straniero
Questa ordinanza offre importanti spunti di riflessione. In primo luogo, conferma che la presenza di una forma di protezione internazionale in un altro Stato UE non costituisce, di per sé, una causa ostativa automatica all’espulsione straniero disposta dall’Italia. La valutazione deve essere condotta caso per caso, verificando se sussistono le specifiche condizioni di rischio previste dalla normativa italiana (art. 19 D.Lgs. 286/98).
In secondo luogo, ribadisce la necessità, per chi impugna un provvedimento in Cassazione, di formulare motivi di ricorso specifici, che attacchino la coerenza logico-giuridica della decisione impugnata, anziché limitarsi a una generica riproposizione delle proprie argomentazioni. Una difesa efficace deve dialogare criticamente con la motivazione del giudice, non ignorarla.
Un permesso di asilo ottenuto in un altro Stato UE impedisce automaticamente l’espulsione dall’Italia?
No. Secondo l’ordinanza, il permesso di asilo ottenuto in Germania è stato considerato irrilevante ai fini della decisione, poiché il giudice di merito ha escluso la sussistenza di una delle condizioni ostative all’espulsione previste dalla legge italiana (art. 19 d.lgs. n. 286/98).
Per quale motivo il ricorso del cittadino straniero è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché non formulava alcuna specifica contestazione alla motivazione del provvedimento impugnato, ma si limitava a riproporre la stessa prospettazione già valutata e respinta dal Tribunale di Sorveglianza, senza evidenziare vizi logici o giuridici nella sua decisione.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità del ricorso?
La dichiarazione di inammissibilità comporta che la Corte di Cassazione non esamina il merito della questione. Inoltre, come conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 39613 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 39613 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 20/11/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 05/06/2025 del TRIB. SORVEGLIANZA di BRESCIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
NOME.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Esaminato il ricorso proposto avverso l’ordinanza del 05/06/2025, con la quale il Tribunale di sorveglianza di Brescia rigettava l’opposizione avverso il decreto del Magistrato di sorveglianza di Brescia che disposto ai sensi dell’art. 16, comma 5, d.lgs. n. 286/98 l’espulsione di NOME COGNOME, detenuto in espiazione di pena
Ritenuto che le censure formulate ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen. prospettano vizio di motivazione in ordine alla condizione di inespellibilità del condannato cittadino straniero, che sarebbe stata dedotta dimostrando la concessione di permesso di asilo in Germania quale fatto sintomatico della sussistenza di grave pregiudizio in caso di rientro nel proprio paese di origine; si lamenta altresì che le cause ostative all’espulsione non hanno natura tassativa e vanno interpretate alla luce dei principi costituzionali;
che in realtà il ricorrente non formula alcuna specifica contestazione riguardo la compiuta motivazione del provvedimento impugnato che ha escluso che vi fosse prova di alcuna delle condizioni ostative previste dall’art. 19 d.lgs. n. 286/98, espressamente richiamate dal comma 9 dell’art. 16 d.lgs. cit. come ipotesi in cui è esclusa l’applicazione dell’espulsione come sanzione sostitutiva o alternativa alla detenzione;
che il provvedimento ha approfonditamente valutato le circostanze dedotte e tra queste anche il permesso asseritannente ottenuto in Germania, evidenziando i profili fattuali che lo rendevano del tutto irrilevante ai fini dell’accertamento di una condizione ostativa all’espulsione; e su questi argomenti articolati seguendo un percorso logico immune da fratture e agganciato solidamente alle risultanze il ricorso non formula alcuna specifica censura, limitandosi a riproporre la prospettazione già sottoposta ai giudici di merito;
che il Tribunale di sorveglianza ha assolto al proprio onere di autonoma valutazione circa la sussistenza di ipotesi ostative;
Per queste ragioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 20 novembre 2025
Il Consi,liere estensore
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