Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 34147 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 6   Num. 34147  Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 16/09/2025
RITENUTO IN FATTO
1. Il Procuratore generale presso la Corte di appello di Firenze chiede l’annullamento della sentenza del 5 dicembre 2024 del Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Firenze, con la quale, con la diminuente del rito abbreviato, NOME COGNOME è stato condannato alla pena di anni quattro di
reclusione ed euro 18.000,00 di multa per il reato di cui all’art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990 per avere detenuto, trasportandola nell’automobile con la quale veniva controllato il 14 febbraio 2024 mentre si trovava in Campi Bisenzio, oltre un chilogrammo di cocaina, sostanza costituita da un panetto e altre dosi confezionate in una busta, dalla quale erano estraibili oltre cinquemila dosi.
2. Con unico motivo di ricorso il Procuratore generale denuncia vizio di violazione di legge, in relazione all’art. 86 d.P.R. n. 309 del 1990, per omessa applicazione della pena accessoria della espulsione dal territorio dello Stato ,’ sussistendo la pericolosità sociale dell’imputato quale persona che vive abitualmente di reati, come desumibile dal contenuto delle chats del telefonino in sequestro 7 dalle quali emergevano contatti riconducibili sia al traffico di droga, co connesse attività di custodia e trasporto, che essioni della medesima sostanza eyiscossione delle somme dovute.
3. Il ricorso è stato trattato con procedura scritta, ai sensi dell’art. 611 comma 1-bis cod. proc. pen. modificato dall’art. 11, comma 3, d.l. n. 29 del 6 giugno 2024, convertito, con modificazioni, dalla I. n. 120 del 8 agosto 2024 n. 120.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è fondato e la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio in carenza della statuizione obbligatoria sulla espulsione dell’imputato prevista dall’art. 86 d.P.R. 309 del 1990 tenuto conto della condanna per il reato di cui all’art. 73, comma 1-bis, d.P.R. 309 cit.
Come noto, la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 58 del 24 febbraio 1995, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 86, comma 1, d. P. R. n. 309 cit. nella parte in cui obbligava il giudice ad emettere, senza l’accertamento della sussistenza in concreto della pericolosità sociale, contestualmente alla condanna, l’ordine di espulsione, eseguibile a pena espiata, nei confronti dello straniero condannato per uno dei reati previsti dagli artt. 73, 74,79 e 82, commi 2 e 3, d. P. R. n. 309 cit.
La misura di sicurezza della espulsione, comportando la limitazione della libertà personale nel suo aspetto dinamico della possibilità di determinare il luogo in cui vivere e il necessario bilanciamento con altri diritti e valori dell’individ nella loro proiezione personale e sociale (quali il diritto alla vita familiare), inci su valori che l’art. 13 Cost. riconosce come diritto inviolabile dell’individuo, si esso cittadino o straniero, sicché il giudice è tenuto a accertare, in sede di
applicazione della misura, l’esistenza o meno della pericolosità sociale dell’imputato sulla base delle circostanze di cui all’art. 133 cod. pen., cui fa riferimento l’art. 203, secondo comma, cod. pen. (ex multis Sez. 4, n. 24427 del 20/04/2018, Er Radi, Rv. 273743) e, all’esito, stabilire se debba o meno essere applicata la misura di sicurezza dell’espulsione dello straniero condannato.
Le Sezioni Unite di questa Corte hanno affermato, inoltre, che la sentenza di condanna, pronunciata a seguito di giudizio abbreviato, che abbia omesso di statuire in ordine alla misura di sicurezza dell’espulsione prevista dall’art. 86 del d.P.R. 309 cit., non è, sotto tale profilo, appellabile dal pubblico ministero innanzi al tribunale di sorveglianza ex art. 680 cod. proc. pen., bensì impugnabile con ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 608 cod. proc. pen., con rinvio, in caso di annullamento, al medesimo giudice ai sensi dell’art. 623, comma 1, lett. d), cod. proc. pen. (Sez. U, n. 38810 del 13/06/2022, Pg, Rv. 283639 – 01).
Nel caso in esame, come anticipato, il giudice del merito non ha compiuto alcuna valutazione sul punto laddove le circostanze allegate dal ricorrente – la pena irrogata; le concrete modalità del fatto che, per la quantità di stupefacente sequestrato denotanol’inserimento nel traffico di stupefacenti con un ruolo affatto marginale; le evidenze desumibili dal contenuto delle chats estratte dal telefono cellulare che denotano l’abitualità di forniture di droga, anche per quantitativi non modesti visti gli importi delle transazioni oltre all’attività di custodia e trasport non sono state esaminate nella prospettiva di verificare la ravvisabilità o meno dei presupposti per l’applicazione della misura di sicurezza e, in particolare, della pericolosità sociale.
Siamo dunque in presenza del denunciato vizio di violazione di legge essendo stata omessa la pronuncia di una statuizione obbligatoria sulla quale compete, al giudice del merito, l’accertamento in concreto dei presupposti che ne giustificano l’applicazione.
Si impone pertanto una pronuncia rescindente, limitatamente alla misura di sicurezza, con rinvio per nuovo giudizio al giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Firenze.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla misura di sicurezza dell’espulsione e rinvia per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Firenze-Ufficio G.U.P.
Così deciso il 16 settembre 2025 La Consigliera relatrice COGNOME
Il Presidente