Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 25467 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 25467 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 22/02/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso l’crdinanza del 03/10/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di MILANO
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME NOME COGNOME; lette/sentite le conclusioni del PG
Letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona della dott.ssa NOME COGNOME, Sostituta Procuratrice generale della Repubblica presso questa Corte, che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 3 ottobre 2023, il Tribunale di sorveglianza di Milano rigettava l’opposizione proposta da NOME COGNOME avverso il decreto di espulsione dal territorio dello Stato emesso nei suoi confronti il 19 giugno 2023 dal Magistrato di sorveglianza di Varese, a seguito della condanna inflitta dal Tribunale di Milano con sentenza del 2 ottobre 2022 per i reati di lesioni personali e furto tentato. Il Tribunale di sorveglianza disattendeva la tesi difensiva secondo la quale l’espulsione non avrebbe potuto essere disposta perché il condannato aveva significativi e stabili legami familiari e affettivi in Italia.
La difesa dell’interessato ha proposto ricorso per cassazione, chiedendo l’annullamento della suddetta ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Milano. Il ricorrente deduce, richiamando l’art. 606, comma 1, lett. b) ed e) , cod. proc. pen., inosservanza ed erronea applicazione di legge e mancanza di motivazione in relazione agli artt. 16, comma 6, e 19 d.lgs. n. 286 del 1998; alla Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati firmata a Ginevra il 27 luglio 1991 e resa esecuti dalla legge n. 722 del 1954; alla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. Il ricorrente afferma che il Tribunale di sorveglianza non ha considerato le circostanze fattuali evidenziate con l’opposizione, le quali superano l’informativa della Questura di Lecco documentando l’effettivo inserimento sociale e i rapporti familiari stabili e significativi instaurati da molti anni in Italia da NOME.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è manifestamente infondato.
1.1. La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che la cognizione della Corte di cassazione è funzionale a verificare la compatibilità della motivazione della decisione con il senso comune e con i limiti di un apprezzamento plausibile, mentre non rientra fra le sue competenze lo stabilire se il giudice di merito abbia proposto la migliore ricostruzione dei fatti, né condividerne la giustificazione (Sez. Sentenza n. 45331 del 17/02/2023, Rv. 285504 — 01)
1.2. Con specifico riferimento al caso ora in esame, deve affermarsi che l’ordinanza impugnata è immune dai vizi lamentati e che le dodlianze difensive non colgono nel segno. Non si ravvisano le violazioni di legge dedotte e la motivazione
resa dal Tribunale di sorveglianza espone con chiarezza un ragionamento convincente, ponendo in luce considerazioni che, complessivamente, sono congrue e idonee a giustificare il rigetto dell’opposizione, data la mancanza, in concreto, d ragioni ostative all’espulsione.
L’ordinanza espone argomenti muniti di adeguata logicità, valutando i dati disponibili nell’esercizio della discrezionalità consentita al giudice del merito pervenendo, in esito a un discorso specifico e dettagliato, alla negazione della sussistenza delle condizioni per ritenere la fondatezza della tesi difensiva.
Il ricorrente, nel lamentare la mancata considerazione di elementi favorevoli all’accoglimento della sua tesi, chiede, in realtà, una lettura alternativa deg elementi fattuali, inammissibile nel giudizio di legittimità.
Il provvedimento impugnato, quindi, supera il vaglio di legittimità demandato a questa Corte, il cui sindacato deve arrestarsi alla verifica del rispetto delle rego della logica e della conformità ai canoni legali che presiedono all’apprezzamento delle circostanze fattuali. A fronte di tale esaustiva motivazione, il ricorso p cassazione espone critiche generiche, ripetitive delle questioni già adeguatamente trattate dal giudice del merito.
In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile in applicazione dell’art. 606, comma 3, cod. proc. pen. Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma indicata nel seguente dispositivo alla Cassa delle ammende, non essendo dato escludere – alla stregua del principio di diritto affermato da Corte cost. n. 186 del 2000 – la ricorrenza dell’ipotesi della colpa nella proposizione dell’impugnazione.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, 22 febbraio 2024.