Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 1572 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 1572 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 07/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato il 18/12/1988
avverso l’ordinanza del 27/06/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di TORINO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME:COGNOME
RITENUTO IN FATTO e IN DIRITTO
Rilevato che, con l’ordinanza impugnata, il Tribunale di sorveglianza di Torino ha rigettato l’opposizione proposta avverso il decreto con il quale il Magistrato di sorveglianza di Cuneo ha disposto l’espulsione, quale misura alternativa alla detenzione ai sensi dell’art. 16, comma 5, d. Igs. n. 286 del 1998, nei confronti di NOME COGNOME detenuto in espiazione della pena detentiva di anni tre, mesi sei e giorni diciassette di reclusione.
Ritenuto che il motivo dedotto (contraddittorietà / manifesta illogicità della motivazione, ai sensi degli artt. 606, lett. b) e e) cod. proc. pen.) risulta non consentito in sede di legittimità perché costituito da mere doglianze di fatto, nonché riproduttivo di profili di censura già vagliati e disattesi, in sede d opposizione, dal Tribunale di sorveglianza, mediante argomenti ineccepibili, non attaccati da specifica censura.
Considerato, inoltre, che la critica è manifestamente infondata, tenuto conto che denuncia asserito difetto di motivazione che non si ricava dalla lettura del provvedimento censurato (cfr. p. 2, ove il Tribunale sottolinea che il ricorrente ha vissuto in Italia soltanto tra il 2013 e il 2015 e che manca la prova, alla stregua delle stesse dichiarazioni del ricorrente, della convivenza, al momento dell’arresto, con il fratello, asseritamente cittadino italiano, nonché della cittadinanza italiana del coniuge) e che, fonda su prospettazione di enunciati ermeneutici in contrasto con il dato normativo e con la giurisprudenza di legittimità.
Reputato, infatti, immune da censurai la motivazione nella parte in cui esclude la sussistenza dei requisiti di cui all’art. 19, comma 2, lett. c) TU Imm., anche alla luce della modifica introdotta con il d.l. 21 ottobre 2020, n. 130, convertito con modificazioni dalla Legge 18 dicembre 2020, n. 173, che ha novellato il terzo periodo dell’art. 19, comma 1.1. TU Imm., indicando, quale ulteriore causa ostativa all’espulsione, l’esistenza di fondati motivi che inducano a ritenere «che l’allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, a meno che esso non sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica, nonché di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea» ed aggiungendo, al periodo successivo, che «ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell’interessato, del suo effettivo inserimen sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale, nonché
dell’esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo paese d’origine (Sez. 1, n. 10296 del 13/01/2022, Rv. 282789 – 01).
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 7 dicembre 2023
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Il Consigliere estensore
Il Presidente