Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 8020 Anno 2025
In nome del Popolo Italiano
Penale Sent. Sez. 2 Num. 8020 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 11/02/2025
SECONDA SEZIONE PENALE
– Presidente –
NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME
SENTENZA
sul ricorso proposto da: nel procedimento a carico di: COGNOME NOME nato il 08/05/1977 inoltre:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D’APPELLO DI BRESCIA COGNOME UMBERTO avverso la sentenza del 18/04/2024 del TRIBUNALE di BRESCIA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME
COGNOME che ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile.
RITENUTO IN FATTO
Il Tribunale di Brescia, con sentenza del 18/04/2024, ha dichiarato NOME COGNOME responsabile dei reati allo stesso ascritti (rapina aggravata e porto di un coltello a scatto) condannandolo alla pena di anni quattro e mesi due di reclusone ed euro 1200,00 di multa.
Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore generale presso la Corte di appello di Brescia deducendo con un unico motivo di ricorso inosservanza della legge penale in relazione all’art. 235 cod. pen. per omessa applicazione della misura di sicurezza dell’espulsione dello straniero dal territorio dello Stato. In tal senso, si Ł osservato come fosse stata omessa la motivazione sul punto e, nonostante effettivamente si dovesse ritenere la natura facoltativa della applicazione della misura di sicurezza, tuttavia, dalla motivazione, era emerso in modo specifico che il ricorrente fosse pericoloso socialmente, sicchØ il giudice avrebbe avuto l’onere di motivare in ordine alla possibile applicazione o meno nel caso di specie dell’art. 235 cod. pen.
Il Procuratore generale ha concluso chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso Ł inammissibile perchØ proposto con motivo manifestamente infondato.
Questa Corte ha già chiarito, con principio che qui si intende ribadire, che l’espulsione dello straniero dal territorio dello Stato, nel caso di condanna alla reclusione per un tempo superiore a due anni, prevista dall’art. 235 cod. pen., costituisce una misura di sicurezza personale di carattere facoltativo applicabile dal giudice solo nel caso in cui, con adeguata motivazione, abbia verificato la sussistenza della pericolosità sociale; pertanto, nel caso in cui tale misura non venga applicata con la sentenza di condanna, deve ritenersi implicita la valutazione negativa in ordine alla pericolosità del condannato (Sez. 2, n. 16400 del 17/02/2021, NOME COGNOME Rv. 281123-01).
Nel caso concreto, dunque, proprio in considerazione del principio appena richiamato, si deve escludere che ricorra alcuna violazione di legge, tenuto conto della valutazione discrezionale rimessa al giudice del merito, che ha implicitamente manifestato una valutazione negativa in ordine alla pericolosità del condannato. NØ può essere considerata indicativa la motivazione resa quanto alla determinazione della pena. Infatti, la pericolosità sociale rilevante per l’applicazione della misura facoltativa dell’espulsione dal territorio dello Stato di cui all’art. 235 cod. pen. consiste nel pericolo di commissione di nuovi reati e deve essere valutata tenendo conto dei rilievi peritali sulla personalità, sugli effettivi problemi psichiatrici e sulla capacità criminale dell’imputato, nonchØ sulla scorta di ogni altro parametro valutativo di cui all’art. 133 cod. pen., che non risultano evocati a tal fine dalla motivazione del giudice di merito (Sez. 5, n. 23101 del 18/05/2020, NOME COGNOME, Rv. 279388-01).
La qualità di parte pubblica esonera la ricorrente dalla condanna al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso.
Così Ł deciso, 11/02/2025
Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME