Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 28200 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 4 Num. 28200 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 02/07/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOMEcui CODICE_FISCALE) nato in NIGERIA il 10/04/1991
avverso la sentenza del 10/10/2024 della Corte d’appello di Firenze; udita la relazione del Consigliere NOME COGNOME
letta la memoria depositata dalla Procura generale, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso,
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d’appello di Firenze ha confermato la decisione del Tribunale di Prato del 18 dicembre 2023, con la quale NOME COGNOME a seguito di rito abbreviato, era stato ritenuto responsabile del reato p.e p. dall’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990, per la illecita detenzione a fine di cessione di sostanza stupefacente di tipo eroina e condannato alla pena di mesi nove di reclusione ed euro 1000 di multa, disponendo, per quanto qui interessa, nei confronti dell’imputato la confisca del denaro al medesimo sequestrato e l’espulsione dal territorio dello Stato a pena espiata.
Avverso tale sentenza, a mezzo del difensore, NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione, lamentando, con l’unico motivo, la violazione della legge
penale ed il vizio di motivazione, riguardo alla ritenuta sussistenza della pericolosità sociale in ordine alla disposta espulsione dallo Stato, senza peraltro effettuare un esame comparativo tra l ‘ interesse generale alla sicurezza pubblica, posta la oggettiva non gravità del fatto, e l ‘interesse dell ‘imputato alla permanenza t d e t-C 2 -in Italia; GLYPH ei.cia regola – re- .
La Procura generale ha depositato memoria, con la quale conclude per l’inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso non supera il vaglio di ammissibilità, trattandosi di generiche doglianze che non si confrontano con la motivazione adottata dalla Corte territoriale.
Quanto alla ritenuta pericolosità sociale, la sentenza la argomenta in modo adeguato, richiamando i passaggi in cui il tema è stato affrontato, non essendo illogico ritenere il pericolo di reiterazione del reato derivante dall ‘inserimento nel circuito criminale degli stupefacenti dimostrato dall ‘imputato.
In particolare, il fatto rimaneva grave, pur correttamente qualificato come comma 5, dell’art. 73 d.p.r. n. 309/1990, in ragione della non minima rilevanza economica, trattandosi di sostanza stupefacente maggiormente lucrativa ( g. 7 di eroina) e ancora da spacciare. Pur considerando la giovane età, già figuravano più precedenti di polizia e una condanna non ancora definitiva, mostrandosi una allarmante pervicacia e determinazione criminosa, espressione di una concreta e marcata pericolosità sociale.
Quanto all ‘omessa valutazione del profilo personale, va ricordato cez- ,7 e l’insegnamento giurisprudenziale COGNOME, il quale, ai fini dell ‘applicazione della misura di sicurezza dell ‘espulsione dello straniero di cui al d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 86, per la avvenuta commissione di reati in materia di stupefacenti, è necessario non solo il previo accertamento della sussistenza in concreto della pericolosità sociale del condannato, in conformità all ‘art. 8 CEDU in relazione all ‘art. 117 Cost., ma anche l ‘esame comparativo della condizione familiare dell ‘imputato, ove ritualmente prospettata, con gli altri criteri di valutazione indicati dall ‘art. 133 cod.pen., in una prospettiva di bilanciamento tra interesse generale alla sicurezza sociale ed interesse del singolo alla vita familiare, fatta comunque salva l’eventuale valutazione circa la preminenza dell ‘esigenza di tutelare la popolazione dal pericolo derivante dalla presenza di un soggetto dedito
a gravi attività criminose sul diritto al mantenimento in Italia del rapporto coniugale e genitoriale, suscettibile di proseguire anche all’estero (cfr. Sez. 4, n.
52137 del 17/10/2017, COGNOME, Rv. 271257; cfr. anche Sez. 1, n. 23399 del
14/07/2020, COGNOME Rv. 279440; Sez. 5, n. 1953 del 29/11/2018, dep. 2019,
COGNOME, Rv. 274439).
4. Come espressamente affermato dalla citata giurisprudenza, tuttavia, quell’esame comparativo postula che la condizione familiare ostativa all’espulsione
di una persona pur socialmente pericolosa sia da questa prospettata al giudice chiamato a fare applicazione dell’art. 86 t.u.s., laddove ricorrano i presupposti
previsti da tale disposizione.
Ne deriva che l’imputato condannato per uno dei reati elencati nell’art. 86, comma 1, t.u.s. ha l’onere di rappresentare al giudice di merito le eventuali
condizioni, non risultanti dagli atti, ostative all’applicazione della misura di sicurezza dell’espulsione dal territorio dello Stato connesse alla tutela della propria
vita familiare, allegando le ragioni fattuali e le prove delle relative circostanze.
Nel caso di specie, il ricorrente non risulta aver prospettato alla Corte d’appello itg la propria condizione familiare, allegando gli utili elementi di valutazione.
Neppure in questa sede, peraltro, egli indica specificamente gli atti processuali – sottoposti all’attenzione del primo giudice o, comunque, acquisiti al fascicolo ed illegittimamente non valutati – dai quali emergerebbero le circostanze fattuali poste a base della doglianza, in realtà limitate alla regolarità della sua presenza in Italia.
L’impugnazione, dunque, è sul punto irrimediabilmente generica, non confrontandosi in modo efficace con la logica motivazione impugnata.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso, tenuto conto della sentenza Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186 e rilevato che nella presente fattispecie non sussistono elementi per ritenere che la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, consegue, a norma dell’art. 616 c.p.p., oltre all’onere del pagamento delle spese del procedimento anche quello del versamento in favore della Cassa delle Ammende della somma equitativamente fissata in euro 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.
Così è deciso, il 2 luglio 2025.