Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 16 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 4 Num. 16 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/11/2025
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
NOME COGNOME, nato in Algeria il DATA_NASCITA,
NOME COGNOME, nato in Algeria il DATA_NASCITA,
,-2 rso la sentenza del 1.2 giugno 2025 del Giudice per le indagini preliminari del Thbunale di Fermo;
letti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
letta la requisitoria del AVV_NOTAIO, che ha concluso per la inammissibilità dei ricorsi;
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 30 settembre 2024, emessa ai sensi degli artt. 444 e ss. cod. proc. pen., il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Fermo ha applicato a NOME e NOME NOME COGNOME la pena concordata con la pubblica accusa per il i -eato di cui all’art /3, cornm3 COGNOME uttoPie 1’1)PP, 309.
Inoltre, ai sensi dell’art. 86 dello stesso decreto, ne ha disposto l’espulsione dal territorio nazionale.
Con sentenza 13 giugno 2025 – decidendo quale giudice del rinvio a seguito della sentenza della Corte di cassazione n. 15498 del 1° aprile 2025 (che ha annullato la precedente sul punto relativo alla pericolosità sociale), il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Fermo ha nuovamente disposto la misura di sicurezza, ancorando il giudizio sulla pericolosità sociale alla pessima biografia penale e alle concrete modalità del fatto.
Avverso tale sentenza hanno proposto separati ricorsi per cassazione contenuto sostanzialmente analogo) NOME COGNOME e NOME NOME COGNOME, a mezzo del loro difensore, lamentando in sintesi, ai sensi dell’art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen., quanto segue.
2.1. Con il primo motivo è dedotta violazione di legge e vizio di omessa motivazione; i ricorrenti osservano che il Tribunale ha immotivatamente disposto l’espulsione dal territorio nazionale, limitandosi ad effettuare un generico riferimento alle modalità del fatto di reato ed alla sua gravità, senza considerare il riconoscimento della ipotesi lieve di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.
Anche il riferimento alla biografia penale trascura la circostanza che i ricorrenti sono stati ammessi, in altro procedimento, alla pomi sosLituPva del lavoro di pubblica utilità (NOME COGNOME) ed al beneficio della messa alla prova (NOME COGNOME), nel presupposto che, evidentemente, la prognosi di cui all’art. 58 I. 24 novembre 1981, n. 689, è stata ritenuta per loro favorevole.
La decisione impugnata, inoltre, non tiene nella dovuta considerazione i principi espressi anche dalla Corte europea dei diritti dell’uomo: nel disporre l’espulsione il giudice, intatti, deve valutare la condizione familiare dell’imputato ed il suo racicamento nel territorio italiano , e tale valutazione, nella specie, è stata inauegJat a.
2.2. Con il secondo motivo è dedotta la violazione dell’art. 235 cod. pen., in quanto la condanna alla pena di anni I di reclusione non consente di disporre l’espulsione dallo Stato.
Il qiuclizo di cassazione si è svolto con trattazione scritta, e le parti hann formutaio, Der incrtO , COGNOME conclusioni come in epigrafe indicate.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I ricorsi sono inammissibili.
È utile premettere che la sentenza di patteggiamento che abbia applicato una misura di sicurezza è ricorribile per cassazione nei soli limiti di cui all’art. 448, comma 2 -bis, cod. proc. pen., ma soltanto nel caso in cui la misura sia stata oggetto dell’accordo tra le parti, il che non è accaduto nel caso che ci occupa; pertanto, essa è ricorribile per tutti i motivi di cui all’art. 606 cod. proc. pen. (Sez. U., n. 21368 del 26/09/2019, dep. 2020, Savin, Rv. 279348 – 01; conf., Sez. 4, n 28366 del 22/06/2022, Marcir/ch i 000
1. Cià posto, passando allo scrutinio dei ricorsi -che pongono analoghe questioni e possono quindi essere esaminati congiuntamente – osserva il Collegio che il primo motivo è inammissibile.
A seguito della sentenza della Corte costituzionale del 24 febbraio 1995, n. 58, la misura di sicurezza dell’espulsione, a pena espiata, dello straniero condannato per il reato di cui all’art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (ivi compresa l’ipotesi di cui al comma 5: Sez. 4, n. 7104 del 2/2/2021, K., Rv. 280546 – 01), presuppone l’accertamento della sussistenza in concreto della pericolosità sociale d condannot.O.
Accertamento COO dove essere condotto innanzitutto in sede di cognizione e solo SLICCeSSIVdMeniC In cede esucnzione :t n. (307 ( , cui 3,”U.1./2U27, non muso.; Sez. 4, n. 13599 del 16/2/2019, Attash, Rv. 276255 – 01).
Quanto al modo in cui va condotto tale accertamento, è utile ricordare che l’art. 203 cod. pen. collega la nozione di pericolosità sociale alla probabilità che il condannato commetta altri fatti previsti dalla legge come reat2 1 sottolineando, inoltre, che la qualità di persona socialmente pericolosa deve essere desunta dalle circostanze indicate nell’art. 133 cod. pen.
E stato quindi affermato che il giudizio sulla pericolosità sociale deve tenere conto della gravità del reato e della capacità a delinquere del reo (Sez. 3, n. 29407 del 17/04/2013, L., 0v. 256900 – 01).
Nel caso in esame la sentenza impugnata ha innanzitutto valorizzato, quale indice della [Dericoloti sociale, ie specifiche niccia!IG: i cour1inri,.2 cui ha desunto lo svolgimento nel tempo, con professionalità, conoscenza del territorio e dei canali di fornitura, dell’attività di cessione di sostanze stupefacenti.
Tall indicatori, in alcun modo presi in considerazrone dai ric:orrenti, sono stat, correttamente selezionati dal Tribunale nell’ambito di quelli desumibili dall’art. 133 cod. pen., e letti alla luce della pessima biografia penale degli stessi, costellata dt precedenti, anche specifici, tali da denotare ulteriormente il loro stabile inserimento nell’attività di spaccio.
In tal modo il giudizio sulla pericolosità e stato motivato non in astrEitto, per effetto di una sorta di automatismo, ma in relazione alle evidenze del caso concreto, da cui sono state tratte indicazioni circa la probabilità che i ricorrenti possano determinarsi alla commissione di nuovi reati.
Giudizio che il Tribunale ha formulato pur tenendo in considerazione l’accesso dei ricorrenU a misure alternative, o la diversa valutazione espressa a fini cautelarn anz,, i o,ticr,ce t!, mente .ild evidenzialo che, nonostante l’esito ravoreveie messu alla ry -ova, il Beighazli non ha affatto reciso i legarni con il contesto illecito in cui è saidamente inserito.
Il Tribunale (p. 10) ha inoltre proceduto all’esame comparativo della condizione familiare dei ricorrenti con gli altri criteri di valutazione indicati dall’art. 133 cod. pen., in una prospettiva di bilanciamento tra l’interesse AVV_NOTAIO alla sicurezza e l’interesse del singolo alla vita farniliare (Sez. 3, n. 10749 del 7/02/2023, iahaj, Rv. 284317 – 01; Sez. 3, n. 20781 del 17/12/2018, COGNOME, cit., non rnass. sul punto; Sez. 4, n. 52137 del 17/10/2017, Talbi Rv. 271257; Sez. 4, n. 50379 dei 25/1.12014, COGNOME, Rv. 261378 – 01): le condizioni di vita individuale, familiare e sociale dello straniero, infatti, vanno considerate quale craterio di valutazione della cEtruacita a cielinquere dall’art. 133 cod. pen., comma 2,
D’altra parte, quell’esame contparativo presuppone che la condizione familiare ostativa all’espulsione di una persona pur socialmente perlcolosa sia da questa prospettata al giudice; ne deriva che è onere dell’imputato rappresentare al giudice di merito le eventuali condizioni, non risultanti dagli atti, ostative all’applicazione della misura di sicurezza dell’espulsione, che siano connesse alla tutela della propria vita familiare.
Nella specie i ricorrenti si sono limitati ad una generica allegazione, mentre nessuna particolare esigenza è stata prospettata; d’altra parte, lo stesso motivo di ricorse , tonmula una censura rivolta al merito della decisione, poiché il bilanciarnento non sarebhe stato nè congruo né adeguato (p. 4 ricorsi).
LC2 COGNOME minaz COGNOME cc, ,iliadice di rilento iii ordine COGNOME ll COGNOME neric.crtyzità, cru’,1 valutazione inerie, sono infatii insindacabili in cpssazione OVC siano sorrette, come nella specie, da motivazione congrua, esente da vizi logico-giuridici ed idonea a dar conto delle ragioni della decisione.
2.2. Il secondo motivo, con cui si lamenta la violazione dell’art. 235 cod. pen., è manifestamente infondato.
Costituisce infatti ius receptum il principio per cui l’art. 86 d.R.R. 9 ottobre 1990, n. 309, che ha trovato concreta applicazione nel caso in esame, è norma speciale rispel.;:o o qiiiu COGNOME i- evH! dJIliai t. .200 COGNOME pus.(C. COGNOME ch,·a O natura, obbligatoria ovvero facoltativa, clelle due fattispecie, Sez. 2 n. 39359 dei 20/07/2016, Adna, Rv. 268303; da ultimo, sul carattere speciale del menzionato art. 86, Sez. 4, n. 9014 del 27/01/2022, COGNOME, non mass.).
Da ciò consegue l’inapplicabilità delle condizioni richiamate da quest’ultima disposizione.
3. Stante l’inammissibilità dei ricorsi, e non ravvisandosi assenza di colpa nella dete-minazlone della causa di inammissibilità (Corte cost., sent. n. 186 del 7 giugno 2000), alla condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali consegue quella ai pagamento della sanzione pecuniaria, che si stima equo quantificare in euro tremila ciascuno.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della cassa delle ro – nen cl
CCHbo in Roma, ii 12 novembre 2025