Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 388 Anno 2026
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME NOME
Penale Sent. Sez. 1 Num. 388 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 25/11/2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta da
– Presidente –
NOME COGNOME
CC – 25/11/2025
R.G.N. 28299/NUMERO_DOCUMENTO
NOME COGNOME ZONCU
SENTENZA
Sul ricorso proposto da:
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
avverso l’ordinanza del 09/07/2025 del Tribunale di sorveglianza di Catania udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME, la quale ha concluso chiedendo dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1.Con ordinanza del 9 ottobre 2025, il Tribunale di sorveglianza di Catania rigettava l’opposizione proposta da XXXXXXXXXXXXXX avverso il provvedimento del Magistrato di sorveglianza del 3 aprile 2025, che ne ha disposto l’espulsione ex art. 16 comma 5 d.lgs. 25 luglio 1998 n. 286. Osservava che dalla relazione della Questura di Siracusa si evince che il permesso di soggiorno era stato revocato l’11.2.2020, che XXXXXXXnon ha piø un lavoro, non ha congiunti dimoranti con lui in Italia e, infine, che non sono state riscontrate condizioni ostative all’espulsione riconducibili all’art. 19 d.lgs. citato; d’altro canto, sottolineava la attualità e concretezza della pericolosità sociale dell’istante, il quale, già in precedenza condannato per omicidio, aveva reiterato il reato avendo commesso un tentato omicidio.
2.Avverso il provvedimento, ricorre per cassazione XXXXXXX articolando due motivi di ricorso che, ai sensi dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen., si riportano nei limiti strettamente necessari alla motivazione.
Con il primo motivo, la difesa eccepisce violazione di legge e vizio motivazione in relazione all’art. 19 d.lgs. 286 del 1998 nella parte in cui il Tribunale di sorveglianza non ha effettuato un adeguato bilanciamento tra le ragioni poste alla base del provvedimento impugnato e l’ingerenza nel diritto alla vita privata e familiare che l’espulsione comporterebbe. La difesa sostiene la sussistenza di cause ostative all’espulsione ai sensi dell’art. 19 d.lgs. citato, quali la presenza di stretti congiunti in Italia, l’integrazione trentennale sul territorio nazionale, lo svolgimento di attività lavorativa in passato, l’assenza di legami affettivi nel paese d’origine, il rischio di essere sottoposto a trattamenti inumani e degradanti nel caso in cui dovesse fare rimpatrio nel suo paese, tutti elementi che legittimano la sua permanenza in Italia.
Con il secondo motivo, la difesa lamenta inosservanza o erronea applicazione dell’art. 16 comma 5 d.lgs. 286 del 1998 e vizio motivazionale in ordine al giudizio di pericolosità, rilevando che tra le condizioni che impongono l’espulsione non vi Ł la pericolosità sociale e
che la misura applicata ha quale finalità quella di limitare l’affollamento carcerario.
3.Il Procuratore generale concludeva chiedendo dichiararsi l’inammissibilità del ricorso. Osservava che, in presenza di una situazione di pericolosità sociale, desunta dai gravi precedenti penali, dalla sopravvenuta irregolarità sul territorio nazionale e dalla assenza di attività lavorativa, l’assenza di legami familiari sul territorio italiano non fonda alcuna situazione di divieto ex art. 19 d.lgs. n. 286 del 1998.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Il ricorso Ł inammissibile e viene esaminato nei limiti dei motivi devoluti, non risultando questioni rilevabili d’ufficio ex art. 609 comma 2 cod. proc. pen.
Il primo motivo di ricorso Ł infondato.
In primo luogo, si osserva che il comma 1.1. dell’art. 19 d.lgs. n. 286 del 1998, nella parte invocata dal ricorrente, ovvero nel terzo e quarto periodo, Ł stato abrogato dall’art. 7 del d.l. 10.3.2023 n. 20 convertito con modificazioni dalla legge 5 maggio 2023 n. 50. Per effetto di tale modifica, il testo vigente della disposizione non contiene piø il divieto di respingimento o di espulsione di una persona qualora esistano fondati motivi di ritenere che l’allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della propria vita privata e familiare. Ugualmente Ł stato espunto dal testo normativo la previsione secondo la quale occorreva tenere conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell’interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonchØ dell’esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo paese d’origine.
Questa Corte, tuttavia, con recenti pronunce (Sez. 1, sentenza n. 43082 del 2024) ha affermato che <>
Ebbene, rispetto alla necessità di tutela di detto interesse, incombeva sull’interessato un onere di adeguata e specifica allegazione in ordine agli elementi dai quali desumere una avvenuta integrazione sociale familiare e lavorativa.
Nel caso specifico, il ricorrente non ha assolto a tale onere non avendo dedotto in termini di necessaria specificità che l’allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto alla vita privata e familiare. Dall’ordinanza si deduce infatti, unicamente, che egli ha dedotto il pericolo di subire persecuzione nel proprio paese di origine ed ha eccepito la violazione del principio di proporzionalità, precisando, anzi, che <>.
Ebbene, di fronte a tali carenze di allegazione, non possono essere addebitate al Tribunale di sorveglianza inerzie istruttorie, nØ, d’altro canto, Ł censurabile la decisione di disconoscere la causa ostativa all’espulsione.
Quanto poi, al pericolo di persecuzione, non risultano motivi, rilevanti per legge, che consentano di includere il ricorrente tra le categorie a rischio, nØ, invero, egli le ha dedotte.
Sul punto, pertanto, non pare censurabile la decisione laddove, nel richiamare quanto accertato dall’Autorità amministrativa, ha escluso che sussistano le condizioni di cui all’art.
19 comma 1 d.lgs. n. 286 del 1998, sottolineando, peraltro, che il ricorrente non ha indicato ed allegato indizi relativi ad episodi di pregressa persecuzione, anche in ambito familiare, nØ indizi che possano far presagire in futuro la commissione di atti di persecuzione.
3.Una ulteriore considerazione attiene alla pericolosità sociale, argomento posto a base del secondo motivo di ricorso. La censura Ł fondata, ma inifluente a fini della decisione.
Come ripetutamente osservato da questa Corte, il provvedimento in oggetto ha natura sostanzialmente amministrativa e presenta caratteri di automaticità in presenza dei presupposti di legge. Tra questi non ricorre la pericolosità sociale che Ł propria, invece, di altri provvedimenti di espulsione, come, ad es. quella applicata a titolo di misura di sicurezza.
La fondatezza del rilievo non determina, pertanto, l’annullamento dell’ordinanza impugnata. ¨ proprio la circostanza che la pericolosità sociale non costituisca presupposto applicativo della misura che ne esclude la rilevanza ai fini della valutazione della legittimità del provvedimento.
4.Alla luce di quanto esposto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
5.La declaratoria di inammissibilità comporta, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna della parte privata ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonchØ della somma di euro 3000,00 in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così Ł deciso, 25/11/2025
TABLE
IN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE GENERALITA’ E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL’ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM.