Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 32399 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 32399 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 23/04/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: RAGIONE_SOCIALE nato il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 14/12/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette/alale conclusioni del PG V, —-l 4(-7′ Y -i (c rè -)cAlc Los..GUI:etíQ C eak 0-g-C GLYPH n , C
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza impugnata, il Tribunale di sorveglianza di Roma ha rigettato l’opposizione, proposta da RAGIONE_SOCIALE, avverso il provvedimento del Magistrato di sorveglianza di Roma, del 10 maggio 2023, con il quale è stata disposta l’espulsione nei suoi confronti dal territorio dello Stato a titolo d sanzione sostitutiva, ai sensi dell’art. 16, comma 5, d. Igs. n. 286 del 1998.
1.1.11 Tribunale ha escluso la fondatezza dell’opposizione ritenendo che il decreto del Magistrato di sorveglianza ha applicato la sanzione alternativa alla detenzione in presenza delle condizioni di legge.
Anche per l’atto di espulsione deve riconoscersi il diritto alla traduzione in capo all’interessato che non conosce la lingua italiana.
Del pari, è riconosciuta al difensore di fiducia la comunicazione del provvedimento emesso.
Il Tribunale, però, ha rilevato che si tratta di carenze che, nel caso di specie, hanno determinato lo spostamento del termine per impugnare al momento in cui l’interessato ha avuto effettiva conoscenza del provvedimento, con concreta possibilità, per il difensore, di esercitare il diritto di difesa nella dell’opposizione.
1.2. Il Tribunale ha, altresì, rilevato che, comunque, non ricorrevano condizioni ostative all’espulsione, ai sensi dell’art 19 TU Imm., come modificato dal d.l. n. 130 del 2020 convertito dalla legge n. 173 del 2020, né vi era pericolo per l’incolumità fisica del soggetto, in caso di rientro nel paese di origine.
2.Propone tempestivo ricorso per cassazione il condannato, per il tramite del difensore, AVV_NOTAIO, affidando le proprie doglianze a due motivi, di seguito riassunti nei limiti di cui all’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
2.1.Con il primo motivo si denuncia nullità dell’ordinanza per vizio di motivazione, stante l’omesso esame delle deduzioni difensive.
Con l’atto di opposizione e con la memoria, depositata in atti, la difesa aveva rilevato che il Magistrato di sorveglianza si era limitato a una mera verifica formale circa l’assenza di condizioni impeditive di cui all’art. 19 cit., omettendo il doveroso bilanciamento tra le esigenze poste a fondamento provvedimento e quelle di salvaguardia delle relazioni sociali del ricorrente.
La misura alternativa dell’espulsione è obbligatoria soltanto ove si accerti l’esistenza dei presupposti stabiliti dalla legge e la concomitante assenza delle ipotesi impeditive, di cui al TU Imm.
Con riferimento alla personalità del destinatario, si evidenzia che questa è del tutto positiva in quanto si tratta di incensurato, senza considerare il precedente penale per il quale è in corso l’esecuzione.
La presenza del condannato sul territorio nazionale è sempre stata regolare e l’intervenuta scadenza del permesso di soggiorno per motivi umanitari è riconducibile a causa di forza maggiore, perché lo stato detentivo, patito a far data dal 3 aprile 2021, ha materialmente impedito il ricorso al rinnovo del permesso.
La sentenza di condanna in questione riguarda il reato di cui all’art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, che non si appalesa di gravità e allarme tali da determinare l’espulsione dal territorio nazionale.
La condotta risale al mese di aprile del 2021, ma, secondo la difesa, non si tiene conto che, nel corso della detenzione, il condannato ha assunto condotta regolare lavorando come addetto alle pulizie.
Il Tribunale di sorveglianza, a parere del ricorrente, non ha vagliato tutti gli elementi dedotti dall’opponente che, invece, depongono nel senso di escludere la necessità di accedere all’espulsione quale sanzione alternativa.
Si rimarca, inoltre, la risalenza nel tempo del reato, la condotta positiva assunta all’interno dell’istituto penitenziario, comprovante l’allontanamento da contesti criminali e di piena partecipazione a un inserimento sociale.
Di qui l’eccepita nullità dell’ordinanza per omessa motivazione rispetto alle deduzioni difensive avanzate con l’opposizione.
2.2. Con il secondo motivo si denuncia nullità dell’ordinanza per vizio di motivazione sull’insussistenza delle situazioni ostative all’espulsione.
Il Tribunale di sorveglianza ha affermato che non esistono, nel caso di specie, condizioni ostative all’espulsione.
Il giudice adito, però, non ha esplicitato i motivi per i quali ha ritenuto d non accogliere la doglianza difensiva con la quale veniva, espressamente, rilevata la sussistenza di una condizione di particolare vulnerabilità dovuta alla nota instabilità politico-sociale del paese di origine del ricorrente, l’Edo State.
L’art. 19 cit. al comma 1.1, dispone che, nella valutazione dei motivi, si deve tenere conto anche dell’esistenza, nello Stato di provenienza, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani.
Il paese di provenienza del ricorrente è un luogo nel quale risultano perpetrate gravissime e sistematiche violazioni dei più basilari diritti umani, in conseguenza di frequenti rapine, attacchi armati, rapimenti e scontri tra bande come emerge dai reports internazionali richiamati nel ricorso.
Si segnala il precedente di legittimità (Sez. 1, n. 39783 del 21 settembre 2021) secondo il quale le cause ostative di cui all’art 19 cit. non hanno natura tassativa ma vanno integrate attraverso l’analisi di fonti sovranazionali, tese a fornire tutela a soggetti cui pertiene il riconoscimento, non solo dello status di rifugiato, ma anche della cd. protezione sussidiaria, spettante anche nell’ipotesi di minaccia grave alla vita di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in
situazioni di conflitto armato, interno e internazionale, situazione alla quale verrebbe esposto l’interessato, ove fosse espulso dal territorio nazionale.
Il permesso di soggiorno di cui era titolare il ricorrente era stato concesso, infatti, proprio per motivi umanitari, dunque, la situazione di rischio nel paese di provenienza aveva già avuto riscontro positivo.
Inoltre, si richiama l’articolo 20, comma 4, del d. 1gs. n. 30 del 2007, come modificato dal d. I. n. 89 del 23 giugno 2011, che dispone che i provvedimenti di allontanamento sono adottati nel rispetto del principio di proporzionalità e non possono essere motivati da ragioni di ordine economico, né da ragioni estranee a comportamenti individuali che rappresentino una minaccia concreta e sufficientemente grave all’ordine pubblico alla sicurezza.
L’esistenza di condanne, poi, non giustifica di per sé l’adozione di tali provvedimenti.
L’allontanamento deve tenere conto della durata del soggiorno in Italia, dell’età dell’interessato, della situazione economica e familiare del soggetto da allontanare, del suo stato di salute e dell’importanza dei suoi legami con il paese di origine, requisiti che devono operare anche con riferimento all’espulsione giudiziale prevista dall’art 16 cit.
La motivazione offerta, quindi, a parere del ricorrente sarebbe insufficiente, perché fa esclusivo riferimento alla generica assenza di un pregiudizio, concreto e attuale, alle esigenze di vita in Italia, all’astratta assenza di un rischi specifico e individuale, per l’incolumità fisica in caso di rientro nel paese di origine.
Si rimarca, infine, che l’autorità giudiziaria, nel valutare l’adozione del provvedimento di espulsione, deve tenere conto delle conseguenze dell’allontanamento dell’interessato dal territorio nazionale per la sua vita privata e familiare, dunque, deve essere riconosciuta rilevanza anche ai legami affettivi, non inquadrabili in ipotesi tipizzate di cui all’art. 19 cit.
3.11 Sostituto Procuratore generale, AVV_NOTAIO, ha concluso con requisitoria scritta chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso reputando entrambi i motivi di ricorso mera reiterazione degli argomenti devoluti con l’opposizione, decisa dal Tribunale con motivazione indicata come completa e conforme all’interpretazione offerta dalla giurisprudenza di legittimità.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è infondato.
1.1.11 primo motivo è inammissibile.
1.1.1.L’espulsione dello straniero condannato e detenuto in esecuzione di pena, prevista dall’art. 16, comma 5, del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, riservata alla competenza del giudice di sorveglianza ed avente natura amministrativa, costituisce un’atipica misura alternativa alla detenzione, finalizzata ad evitare il sovraffollamento carcerario, della quale è obbligatoria l’adozione in presenza delle condizioni fissate dalla legge e fatta salva la ricorrenza di una tra le cause ostative previste dal successivo art. 19 del medesimo plesso normativo (Sez. 1, n. 45601 del 14/12/2010, Turtulli, Rv. 249175).
L’art. 16, comma 5, cit. prevede che tale espulsione possa essere disposta nelle ipotesi previste dal precedente art. 13, comma 2, e, dunque, al cospetto di una delle seguenti condizioni: a) l’ingresso da parte del detenuto straniero nel territorio dello Stato mediante sottrazione ai controlli di frontiera senza essere stato respinto ai sensi dell’art. 10 del decreto; b) il trattenimento nel territor dello Stato in assenza della comunicazione di cui all’art. 27, comma 1-bis, o senza avere richiesto il permesso di soggiorno nel termine prescritto, salvo che il ritardo sia dipeso da forza maggiore, ovvero quando il permesso di soggiorno è stato revocato o annullato o rifiutato o è scaduto da più di sessanta giorni e non ne è stato chiesto il rinnovo, o, ancora, se lo straniero si è trattenuto sul territorio dello Stato in violazione dell’art. 1, comma 3, legge 28 maggio 2007, n. 68; c) l’appartenenza ad una delle categorie indicate negli artt. 1, 4 e 16 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159.
L’istituto ha ricevuto l’avallo della giurisprudenza costituzionale, che ha, tra l’altro, sottolineato (Corte cost., ord. n. 226 del 2004) come, trattandosi di una misura amministrativa, l’espulsione debba essere assistita, in fase di applicazione, «dalle garanzie che accompagnano l’espulsione disciplinata dall’art. 13 d.lgs. n. 286 del 1998», sicché il magistrato di sorveglianza, prima di emettere il decreto di espulsione, può acquisire dagli organi di polizia «qualsiasi tipo di informazione necessaria o utile al fine di accertare la sussistenza dei presupposti e delle condizioni che legittimano l’espulsione…», così come il questore, nel disporre l’analoga misura di cui all’art. 13 d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, può «evidentemente avvalersi di informazioni a tutto campo sullo straniero…». 3. Il regime dell’espulsione amministrativa contempla, come sopra anticipato, una serie di limiti all’adozione della misura, previsti dall’art. 19 commi 1 e 2, d.lgs. 25 luglio 1998, n 286, e pacificamente applicabili anche all’espulsione quale misura alternativa alla detenzione.
Tra le situazioni che impediscono l’adozione del provvedimento espulsivo è compresa la convivenza con parenti entro il secondo grado o con il coniuge di nazionalità italiana, cui in via interpretativa si equipara la convivenza more uxorio con un cittadino italiano, alla luce della parificazione del «contratto di convivenza» al matrimonio civile, operata dalla legge 20 maggio 2016, n. 76, e
del convivente di fatto al coniuge, ai fini dell’esercizio delle facoltà previst dall’ordinamento penitenziario, operata dall’art. 1, comma 38, della citata legge (Sez. 1, n. 16385 del 15/03/2019, COGNOME, Rv. 276184; Sez. 1, n. 44182 del 27/06/2016, COGNOME, Rv. 268038)
1.1.2. Ciò premesso, si osserva che la censura è versata in fatto e risulta rivalutativa rispetto agli argomenti devoluti con l’opposizione, cui il Tribunale ha risposto con motivazione esauriente e immune da illogicità manifesta, nonché in linea con la giurisprudenza di legittimità indicata.
Peraltro, la critica è generica perché non si confronta, puntualmente, con la motivazione nella parte in cui il Tribunale prende in esame, oltre al reato per il quale ha riportato condanna, la personalità del ricorrente, sottolineando con ragionamento privo di vizi di ogni tipo, che si tratta di cittadino straniero, all’attualità, privo di permesso di soggiorno e di inserimento nel territorio nazionale con attività tale da consentirgli il reinserimento, una volta rimesso in libertà.
In particolare, il Tribunale di sorveglianza, con ragionamento in fatto, privo di illogicità manifesta, dunque incensurabile nella presente sede, ha escluso che vi fosse prova di un radicamento nazionale. familiare del condannato nel territorio A
ile una Minaccia, grave e Ancora il il Tribunale ha escluso chersia configura individuale, alla vita e alla persona, derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato internazionale, trattandosi di minaccia che deve essere individuale e che necessita di una specificità del rischio.
Il ricorrente, secondo il provvedimento impugnato, ha effettivamente beneficiato di permesso di soggiorno per motivi umanitari, in regime transitorio convertibile al lavoro, permesso scaduto il 20 ottobre 2021 e non rinnovato.
Tanto esclude, secondo il Tribunale, che, sul piano formale, il giudice di primo grado abbia provveduto in contrasto con lo status individuale dell’interessato.
Da ultimo, il provvedimento censurato evidenzia che le conclusioni che si desumono sullo stato di rischio in Nigeria oggetto di report prodotto dalla difesa, conducono ad escludere che in Edo State, paese di origine del ricorrente, gli indicatori depongano per l’esistenza di rischi individuali per i civili.
1.2.11 secondo motivo è infondato.
1.2.1.La legittimità dell’espulsione del cittadino straniero dal territorio italiano, disposta ai sensi dell’art. 16, comma 9, T.U. imm., è soggetta a una verifica preliminare dell’autorità giudiziaria – rappresentata, in prima istanza, dal magistrato di sorveglianza e, in caso di opposizione, dal Tribunale di sorveglianza – finalizzata ad accertare che nel suo Paese di origine l’immigrato espulso non possa incorrere in violazioni dei suoi diritti fondamentali e non p2 ssa essere
sottoposto ad attività di natura persecutoria, la cui ricorrenza costituisce una causa ostativa all’adozione del provvedimento espulsivo.
Per inquadrare tali cause ostative, innanzitutto, occorre richiamare la previsione dell’art. 19, comma 1, T.U. imm., a mente del quale: «in nessun caso può disporsi l’espulsione o il respingimento verso uno Stato in cui lo straniero possa essere oggetto di persecuzione per motivi di razza, di sesso, di orientamento sessuale, di identità di genere, di lingua, di cittadinanza, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali, ovvero possa rischiare di essere rinviato verso un altro Stato nel quale non sia protetto dalla persecuzione».
Questa disposizione, a sua volta, deve essere integrata dal comma 1.1 dello stesso art. 19, espressamente richiamata dalla difesa del ricorrente, a tenore del quale: «Non sono altresì ammessi il respingimento o l’espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l’allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, a meno che esso sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell’interessato, del suo effettivo inserimen sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell’esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d’origine».
Nel compiere tale valutazione preliminare, inoltre, l’autorità giudiziaria deve procedere a integrare la piattaforma normativa costituita dalla Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, sopra citata, con l’analisi delle altre f sovranazionali, introdotte per fornire tutela agli stranieri ai quali spetta lo status di rifugiato ovvero la “protezione sussidiaria”, prevista per il soggetti’) la cu integrità personale è minacciata da situazioni di conflitto armato, interno o internazionale, esistenti nel suo Paese di origine.
Sul punto, la giurisprudenza di questa Corte afferma che, in tema di espulsione dello straniero come misura alternativa alla detenzione ai sensi dell’art. 16, comma 5, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, le cause ostative alla stessa, indicate nel successivo art. 19, commi 1 e 2, non hanno natura tassativa, in quanto vanno integrate attraverso l’analisi delle fonti sovranazionali – quali la Convenzione europea dei diritti dell’uomo, la Carta di Nizza e le Direttive U.E. sul tema – tese a fornire tutela ai soggetti cui spetta il riconoscimento non solo dello status di rifugiato, ma anche della cd. “protezione sussidiaria”, spettante anche nell’ipotesi di minaccia grave alla vita di un civile derivante da ), ,violenza
indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale (Sez. 1, n. 10296 del 13/01/2022, Rv. 282789 – 01; Sez. 1, n. 41949 del 04/04/2019, S., Rv. 273973-01).
1.2.2.A fronte del descritto quadro normativo e dell’interpretazione di questo da parte della giurisprudenza di legittimità si osserva che il ricorrente, in sede di opposizione, ha fatto rilevare che il condannato era titolare di permesso per ragioni umanitarie.
Tuttavia, risulta, secondo quanto accertato dal Tribunale che tale permesso, scaduto nel 2021, non era stato rinnovato.
Inoltre, il Tribunale di sorveglianza ha motivato in modo esauriente, il diniego della dedotta violazione dell’art. 19, commi 1 e 1.1, T.U. imnn., avendo escluso il pericolo che il ricorrente potesse incorrere nel rischio di persecuzioni personali, per la perdurante vigenza nel suo Paese di origine di una situazione dì grave e risalente tensione politica.
Nella specie, sulla base delle emergenze processuali e delle allegazioni difensive, il Tribunale ha motivato, in modo ineccepibile, circa l’inesistenza di situazioni ostative disciplinate dall’art. 19, commi 1 e 1.1, T.U. imm., finalizzate a fornire un’adeguata tutela non soltanto ai soggetti cui spetta il riconoscimento dello status di rifugiato – quali vittime di persecuzione, secondo le previsioni della i contenuti della Convenzione di Ginevra del 1951 – ma anche a quelli ai quali spetta il riconoscimento della “protezione sussidiaria”, che comportano l’attivazione di un percorso di tutela amministrativa.
Ciò, dando conto, specificamente, delle condizioni del paese di destinazione. Infatti, l’istruttoria è stata condotta all’attualità ed è giunta alla conclusione escludere che, nell’Edo State, vi siano fenomeni generalizzati di esposizione a rischio della vita delle persone.
Infine, deve rimarcarsi che il ricorrente omette di illustrare, specificamente le ragioni umanitarie che sarebbero state alla base del permesso di soggiorno rilasciato e non rinnovato, nonché le ragioni del mancato rinnovo, facendo mero, generico, riferimento allo stato detentivo, senza puntualmente argomentare circa la (eventuale) forza maggiore.
2.Segue il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso, il 23 aprile 2024
Il Consigliere estensore
D E P
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