Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 30410 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 30410 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 04/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 15/11/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Visti gli atti e l’ordinanza impugnata;
letti i motivi del ricorso;
considerato che l’art. 86 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, stabilisce, al primo comma, che «Lo straniero condannato per uno dei reati previsti dagli articoli 73, 74, 79 e 82, commi 2 e 3, a pena espiata deve essere espulso dallo Stato»;
che la disposizione deve essere interpretata alla luce dell’intervento della Corte costituzionale che, con sentenza n. 58 del 1995, ne ha dichiarato l’illegittimità costituzionale nella parte in cui obbliga il giudice a emettere l’ordine di espulsione, senza l’accertamento della sussistenza in concreto della pericolosità sociale, che si manifesta principalmente con la reiterazione dei fatti criminosi;
che la giurisprudenza di legittimità ha affermato, in proposito, che «Ai fini dell’applicazione della misura di sicurezza dell’espulsione dello straniero ex art. 86 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 per la avvenuta commissione di reati in materia di stupefacenti, è necessario non solo il previo accertamento della sussistenza in concreto della pericolosità sociale del condannato, in conformità all’art. 8 CEDU in relazione all’art. 117 Cost., ma anche l’esame comparativo della condizione familiare dell’imputato, ove ritualmente prospettata, con gli altri criteri d valutazione indicati dall’art. 133 cod. pen., in una prospettiva di bilanciamento tra interesse generale alla sicurezza sociale ed interesse d& singolo alla vita familiare» (Sez. 4, n. 52137 del 17/10/2017, COGNOME, Rv. 271257; Sez. 3, n. 30493 del 24/06/2015, COGNOME, Rv. 264804; Sez. 4, n. 50379 del 25/11/2014, COGNOME, Rv. 261378);
che, nel caso in esame, il Tribunale di sorveglianza ha motivatamente ritenuto la persistenza della pericolosità sociale del condannato, gravato da un precedente definito per il reato sanzionato dall’art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, aggravato ex art. 80, comma 2, del medesimo testo normativo perché avente ad oggetto oltre 113.000 dosi di eroina, oltre ad un piccolo numero di dosi di cocaina, che gli è valso la condanna definitiva alla pena detentiva di cinque anni e quattro mesi di reclusione, episodio sintomatico della sua contiguità a perniciose organizzazioni criminali;
che il Tribunale di sorveglianza ha ulteriormente rilevato che COGNOME non ha avviato alcun percorso di revisione critica del proprio agito delittuoso e non ha congrui riferimenti familiari ed affettivi in Italia;
che, a fronte di un apparato argomentativo alieno da qualsivoglia deficit logico e coerente con le evidenze disponibili, il ricorrente si limita a contestare, in termini di tangibile genericità, l’adeguatezza della motivazione sottesa al provvedimento impugnato, esaltando la regolarità della condotta serbata in
carcere, connotata dallo svolgimento di attività lavorativa e dal riconoscimento della liberazione anticipata;
cha COGNOME lamenta, per altro verso, la mancata acquisizione, da parte del Tribunale di sorveglianza, di documenti che, tuttavia, indica in modo del tutto generico (senza corredare l’obiezione con la loro allegazione) e che, comunque, afferiscono al tema del pregresso svolgimento, in Italia, di attività lavorativa lecita che, in sé, non è dirimente, essendo stata ritenuta aliunde la sua attuale pericolosità sociale;
ritenuto che, per -tanto, deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 04/04/2024.