Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 2873 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 2873 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 12/12/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da: NOME nato il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 11/05/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMA udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Procuratore generale, nella persona del sostituto procuratore NOME COGNOME, che ha chiesto, con requisitoria scritta, il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza emessa in data 11 maggio 2023 il Tribunale di sorveglianza di Roma ha rigettato l’opposizione presentata da NOME contro la misura RAGIONE_SOCIALE espulsione dallo Stato a lui applicata, in alternativa alla detenzione, ai sensi dell’art. 16 d.lgs. n. 286/1998.
Il Tribunale ha ritenuto che l’espulsione sia stata correttamente disposta, essendo la pericolosità sociale del condannato dimostrata dal suo ingresso illecito in Italia, dalla mancanza di leciti mezzi di sostentamento e dalle moltissime condanne subite per gravi reati. Inoltre le motivazioni addotte nell’atto di opposizione, cioè la mancanza del rispetto dei diritti civili nel suo Paese di origine, il Gambia, e l’appartenenza RAGIONE_SOCIALE sua famiglia ad un gruppo di oppositori politici, sono rimaste del tutto indinnostrate.
Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso NOME COGNOME, per mezzo del difensore AVV_NOTAIO, articolando un unico motivo con il quale deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod.proc.pen.
Il Tribunale ha omesso di verificare se sussistesse la situazione di cui all’art. 13, comma 2, d.lgs. n. 286/1998, cioè la mancanza di un valido titolo di soggiorno, che è presupposto per disporre l’espulsione ai sensi dell’art. 16, comma 5, d.lgs. n. 286/1998, non comprendendosi da dove esso tragga l’informazione di un suo ingresso abusivo in Italia.
Inoltre avrebbe dovuto verificare l’eventuale sussistenza di una delle cause ostative all’espulsione prevista dall’art. 19 d.lgs. n. 286/1998, avendo egli evidenziato che in Gambia vigono leggi che violano i diritti umani e colpiscono gli oppositori politici, tra i quali vi è la famiglia COGNOME. Tale situazione politica è confermata da un rapporto di RAGIONE_SOCIALE del 2021, che è stato allegato all’atto di opposizione, unitamente ad una sentenza emessa dal Tribunale di Genova il 23 giugno 2020, in cui la situazione del Gambia e RAGIONE_SOCIALE famiglia COGNOME è stata ampiamente valutata. Se è vero che l’opponente ha un onere di allegazione circa il rischio conseguente alla sua espulsione, il giudice ha il dovere di verificarne l’esistenza, anche attingendo a fonti extragiudiziarie, come ritenuto dalla giurisprudenza di legittimità.
Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto il rigetto del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato, e deve essere rigettato.
L’ordinanza impugnata è adeguatamente motivata, avendo valutato la sussistenza RAGIONE_SOCIALE pericolosità sociale del ricorrente sotto plurimi profili, cioè la sua presenza irregolare nello Stato, l’assenza di mezzi di sostentamento, i numerosi e gravi delitti commessi. Il ricorrente non si confronta con questa motivazione, in quanto si limita ad affermare che il Tribunale non avrebbe verificato la mancanza di un valido titolo di soggiorno, ma non nega la sussistenza RAGIONE_SOCIALE altri elementi che giustificano la valutazione RAGIONE_SOCIALE sua pericolosità. COGNOME In merito all’asserita omessa verifica RAGIONE_SOCIALE sussistenza delle condizioni di cui all’art. 13, comma 2, d.lgs. n. 286/1998, peraltro, il ricorso è del tutto generico, in quanto il ricorrente non sostiene che tali condizioni siano insussistenti, ovvero che egli sia in possesso di un valido titolo di soggiorno.
Inoltre il ricorso è errato, sul punto, perché nel decreto di applicazione RAGIONE_SOCIALE misura dell’espulsione emesso dal magistrato di sorveglianza in data 12 gennaio 2023, oggetto dell’opposizione, il giudice dava atto di avere acquisito dalla Questura di Viterbo, con nota del 21/12/2022, le informazioni necessarie in merito alla sussistenza dei presupposti di cui all’art. 13 d.lgs. n. 286/1998. Il contenuto di tale nota non è stato contestato dal ricorrente, e quindi legittimamente il Tribunale di sorveglianza lo ha ritenuto, di fatto, una idonea fonte informativa.
L’asserita situazione di rischio, che osterebbe all’espulsione ai sensi dell’art. 19, comma 1, d.lgs. n. 286/1998, non è stata adeguatamente allegata dal ricorrente.
Nessuna allegazione è stata da lui fornita per dimostrare che la sua famiglia sia composta da oppositori politici al regime attualmente al potere, o da soggetti comunque sottoposti a rischio, in ragione RAGIONE_SOCIALE loro attività politica o RAGIONE_SOCIALE loro appartenenza a gruppi socialmente attivi.
In merito alla situazione attualmente presente in Gambia, relativamente al rispetto dei diritti umani, lo stesso rapporto di RAGIONE_SOCIALE allegato, risalente al 2021, menziona il fatto che dal 2017 si è insediato un nuovo presidente intenzionato a migliorare le normative, e informazioni più recenti, reperibili sui canali digitali, affermano che in Gambia vige un regime democratico, tanto che ad ottobre 2022 si sono tenute nuove elezioni, non sono segnalati atti di persecuzione né di tortura, la pena di morte è stata abrogata, non ci sono norme discriminatorie. Tali informazioni risultano confermate dal
fatto che, nell’elenco emesso in data 17/02/2023 dal RAGIONE_SOCIALE, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 72 del 25/03/2023., il Gambia è riconnpreso tra i “Paesi sicuri”.
L’ordinanza impugnata ha quindi valutato correttamente la mancanza di prova di una situazione di rischio presente in Gambia, quanto al rispetto dei diritti umani. La valutazione del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, circa l’appartenenza del Gambia al gruppo dei “Paesi sicuri”, rilevante per l’esame delle domande di protezione RAGIONE_SOCIALE, rende corretta e giustificata l’esclusione di una delle situazioni ostative all’espulsione previste dall’art. 19, comma 1, d.lgs. n. 286/1998. Il ricorrente, peraltro, non risulta avere mai richiesto la protezione RAGIONE_SOCIALE, né ha mai sostenuto di essere soggetto a specifiche situazioni di rischio a causa di sue condizioni personali.
Sulla base delle considerazioni che precedono il ricorso deve pertanto essere respinto, e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 12 dicembre 2023
Il Consigliere estensore
Il Presidente