Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 33155 Anno 2025
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: NOME COGNOME
Penale Sent. Sez. 1 Num. 33155 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Data Udienza: 15/07/2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta da
– Presidente –
NOME
R.G.N. 17532/2025
ALESSANDRO CENTONZE
SENTENZA
Sul ricorso proposto da: COGNOME nato il 22/01/1985 avverso l’ordinanza del 19/03/2025 del TRIB. SORVEGLIANZA di MESSINA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME lette le conclusioni del PG, NOME COGNOME che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Il Tribunale di sorveglianza di Messina, con l’ordinanza in preambolo, ha respinto l’opposizione proposta da NOME COGNOME avverso il provvedimento con cui il Magistrato di sorveglianza aveva disposto nei suoi confronti l’espulsione a titolo di sanzione alternativa, ai sensi dell’art. 16, comma 5, d.lgs. n. 286 del 1998.
Il Tribunale, in particolare, ha ritenuto insussistenti cause ostative all’espulsione atteso che la moglie, di cittadinanza italiana, lavora stabilmente in Austria, e stante l’assenza di ulteriori legami familiari del condannato nel territorio italiano.
Ricorre il condannato, a mezzo del difensore avv. NOME COGNOME che lamenta, con un unico motivo, la violazione di legge e il vizio di motivazione, ex art. 606, lett. b ) ed e ), cod. proc. pen. in relazione agli artt. 16 e 19 d.lgs. n. 286 del 1998, in ordine alla valutazione dei rapporti familiari nonchØ in ordine alla verifica della pericolosità sociale.
Il ricorrente risiede in Italia da tredici anni e, nel 2014, ha contratto matrimonio con una cittadina italiana con la quale ha convissuto sino al suo arresto. Infine, non Ł stato ponderato il giudizio di pericolosità sociale, nØ esso Ł stato parametrato alla particolare condizione dell’interessato.
Il Procuratore Generale, NOME COGNOME con requisitoria scritta, ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso Ł inammissibile perchØ manifestamente infondato, generico, e reiterativo di argomentazioni proposte nel giudizio di merito che sono state esaminate con motivazione che non viene specificamente criticata dal ricorso.
L’espulsione dello straniero condannato e detenuto in esecuzione di pena, prevista dall’art. 16, comma 5, del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, riservata alla competenza del giudice di sorveglianza ed avente natura amministrativa, costituisce un’atipica misura alternativa alla detenzione, finalizzata ad evitare il sovraffollamento carcerario, della quale Ł obbligatoria l’adozione in presenza delle condizioni fissate dalla legge e fatta salva la ricorrenza di una tra le cause ostative previste dal successivo art. 19 del medesimo plesso normativo (Sez. 1, n. 45601 del 14/12/2010, COGNOME, Rv. 249175).
Il regime dell’espulsione amministrativa contempla una serie di limiti all’adozione della misura, previsti dall’art. 19, commi 1 e 2, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, e pacificamente applicabili anche all’espulsione quale misura alternativa alla detenzione. Tra le situazioni che impediscono l’adozione del provvedimento espulsivo Ł compresa la convivenza con parenti entro il secondo grado o con il coniuge di nazionalità italiana, cui in via interpretativa si equipara la convivenza more uxorio con un cittadino italiano, e del convivente di fatto al coniuge, ai fini dell’esercizio delle facoltà previste dall’ordinamento penitenziario, operata dall’art. 1, comma 38, della citata legge (Sez. 1, n. 16385 del 15/03/2019, Chigri, Rv. 276184; Sez. 1, n. 44182 del 27/06/2016, Zagoudi, Rv. 268038).
Il d.l. 21 ottobre 2020, n. 130, convertito con modificazioni dalla Legge 18 dicembre 2020, n. 173,ha novellato il terzo periodo dell’art. 19, comma 1.1., d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, indicando, quale ulteriore causa ostativa all’espulsione, l’esistenza di fondati motivi che inducano a ritenere «che l’allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, a meno che esso non sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica, nonchØ di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea» ed aggiungendo, al periodo successivo, che «Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell’interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale, nonchØ dell’esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo paese d’origine». Così facendo, il legislatore ha stabilito che, nel valutare l’adozione del provvedimento di espulsione ex art. 16, comma 5, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, l’autorità giudiziaria deve tener conto delle conseguenze che l’allontanamento del condannato dal territorio nazionale determinerebbe sulla sua vita privata e familiare e, dunque, ha riconosciuto la rilevanza, tra l’altro, di legami affettivi non inquadrabili nelle ipotesi tipizzate all’art. 19, comma 2, lett. c ).
¨ stato a tale proposito affermato che l’espulsione dello straniero disposta, come misura alternativa alla detenzione, ai sensi dell’art. 16, comma 5, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 non può trovare applicazione – neppure dopo l’entrata in vigore dell’art. 7, comma 1, lett. c), n. 1, d.l. 10 marzo 2023, n. 20, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 maggio 2023, n. 50, che ha abrogato l’art. 19, comma 1.1, terzo e quarto periodo, d.lgs. citato – quando si risolva in un’ingerenza nella vita privata e familiare dell’interessato, vietata dall’art. 8 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, come interpretato dalla Corte EDU (Sez. 1, n. 43082 del 07/11/2024, COGNOME, Rv. 287150 – 01).
L’ordinanza impugnata non si Ł discostata dai ricordati principi ed Ł pervenuta alla decisione seguendo un percorso motivazionale che si sottrae alle critiche del ricorrente.
Il Tribunale, seppure con motivazione sintetica, ha dato sufficiente conto delle ragioni per le quali ha ritenuto la sussistenza delle condizioni di cui all’art. 16, comma 5, d. lgs. n. 286 del 1998; si Ł, in particolare, sottolineato come la moglie del condannato lavori
stabilmente, con contratto a tempo indeterminato, fuori del territorio nazionale (in Austria) e che del tutto generiche fossero le informazioni in ordine ad uno zio, di cui si ignorano le generalità, asseritamente dimorante in Perugia, con il quale il detenuto ha affermato di intrattenere ‘talvolta’ contatti telefonici.
Correttamente il Tribunale ha quindi ritenuto insussistenti rapporti familiari rilevanti del Louati nel nostro Pese.
Il ricorso omette di confrontarsi con le precipue considerazioni svolte dal Tribunale incorrendo nel vizio di aspecificità, limitandosi, per il resto, a denunciare, genericamente, la mancata valutazione dei profili di pericolosità sociale del condannato.
Va, tuttavia, osservato che tra i presupposti applicativi della disposta espulsione ex art. 16, comma 5, d. lgs. n. 286 del 1998 non vi sia la pericolosità sociale del condannato (cfr. in questo senso Sez. 1, n. 24957 del 07/07/2025, non mass.): la misura in esame non rientra,infatti, nella categoria delle misure alternative alla detenzione tipiche previste dall’ordinamento penitenziario, il cui presupposto applicativo, sotto vari profili, Ł sempre l’assenza di pericolosità sociale del condannato, trattandosi, come già sopra evidenziato, di una misura di natura amministrativa, al cui fondamento vi Ł l’esigenza di ridurre la popolazione carceraria. Come chiarito dalla pronuncia da ultimo citata, il provvedimento che dispone l’espulsione ex art. 16, comma 5, d. lgs. n. 286 del 1998, ha natura ‘ibrida’, ed esso, come di recente ribadito dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 73 del 2025, in perfetta continuità con le ordinanze n. 422 e n. 226 del 2004 e con la sentenza n. 202 del 2013 e n. 252 del 2001, oltre a determinare la sospensione della esecuzione della pena «anticipa l’espulsione amministrativa dovuta alla irregolarità del soggiorno, che in ogni caso colpirebbe l’interessato al termine dell’esecuzione. I due profili, della incidenza sull’esecuzione della pena e della espulsione amministrativa, si integrano in una fattispecie complessa che può portare alla estinzione della pena. La misura determina, infatti, una sorta di sospensione temporanea della potestà punitiva dello Stato giacchØ, secondo quanto previsto dall’art. 16, comma 8, t.u. immigrazione, se il cittadino straniero non rientra irregolarmente nel territorio italiano entro il termine di dieci anni, la pena si estingue; in caso contrario, la potestà punitiva si riespande, lo stato di detenzione Ł ripristinato e l’esecuzione della pena riprende il suo corso».
Deve conseguentemente ribadirsi il principio per cui tra i presupposti per l’applicazione dell’espulsione di cui all’art. 16, comma 5 d.lgs. n. 286 del 1998 non vi sia l’attuale pericolosità sociale del condannato.
Tale considerazione, Ł bene anche precisare, non esime il Tribunale di sorveglianza dal procedere, nell’ambito di una valutazione discrezionale, ad una ponderazione di interessi quanto agli effetti dell’eventuale espulsione sulle condizioni personali e familiari della persona interessata, secondo le coordinate ermeneutiche tracciate dai principi già sanciti da questa Corte in materia, e sopra richiamati, non potendosi ipotizzare, nella materia in esame, alcun automatismo espulsivo.
4. Il ricorso va, dunque, dichiarato inammissibile con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, per i profili di colpa insiti nella proposizione di siffatta impugnazione, anche di una somma di denaro da versare alla Cassa delle Ammende, che si stima equo determinare in euro 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così Ł deciso, 15/07/2025
Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME