Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 20088 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 4 Num. 20088 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 16/05/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato il 03/10/1970
avverso la sentenza del 12/02/2025 del TRIBUNALE di LODI
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME
lette le conclusioni del PG che ha chiesto l’annullamento con rinvio della sentenza limitatamente alla misura di sicurezza dell’espulsione dal territorio dello Stato.
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza indicata in epigrafe, il Tribunale di Lodi ha applicato nei confronti di NOME COGNOME ai sensi degli artt. 444 ss. cod.proc.pen. la pena finale di anni due e mesi otto di reclusione ed C 12.000,00 di multa in relazione al reato previsto dall’art.73, commi 1 e 4, d.P.R. 9 ottobre 19 n.309, con confisca e distruzione di quanto in sequestro e contestuale applicazione, ai sensi dell’art.86 del T.U. stup.AL misura di sicurezz dell’espulsione dal territorio dello Stato a pena detentiva espiata.
Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione NOME COGNOME tramite il proprio difensore, articolando un unitario motivo di impugnazione; con il quale ha dedotto – ai sensi dell’art.606, comma 1, lett.e), cod.proc.pen. – la mancanza di motivazione in ordine all’applicazion della suddetta misura di sicurezza.
Ha dedotto che la motivazione del Tribunale aveva fatto mero riferimento alla pericolosità sociale dell’imputato, avendo il giudice omess di considerare in modOadeguato i parametri dettati dall’art.133 cod.pen., in riferimento alle particolari condizioni personali del ricorrente, tra l’ svolgente regolare attività lavorativa nel territorio nazionale dal 2013 al 20 e incensurato all’epoca dei fatti.
Il Procuratore generale ha depositato requisitoria scritta, nella qual ha concluso per l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla misura di sicurezza dell’espulsione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato
La disposizione contenuta nell’art.86, T.U. stup., stabilisce che «Lo straniero condannato per uno dei reati previsti dagli artt, 73, 74, 79 e commi 2 e 3, a pena espiata deve essere espulso dallo Stato»; mentre la sentenza n.58 del 24/2/1995 della Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del relativo comma nella parte in cui obblig giudice ad emettere, senza l’accertamento della sussistenza in concreto della pericolosità sociale, contestualmente al condanna, il suddetto ordin di espulsione.
In punto di rito, va quindi premesso che la sentenza di patteggiamento che abbia applicato una misura di sicurezza è ricorribíle per cassazione nei soli limiti di cui all’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., ove la misura sia stata oggetto dell’accordo tra le parti, diversamente – come nel caso d specie – essendo ricorribile per vizio di motivazione ai sensi della discipli generale prevista dall’art. 606 cod. proc. pen. (Sez. U, Sentenza n. 21368 del 26/09/2019, dep.2020, Savin, Rv. 279348 – 01)
In particolare e in relazione alla fattispecie concreta in esame, mancata valutazione da parte del giudice, nella sentenza di patteggiamento, della pericolosità in concreto del condannato straniero – valutazione, come detto, resa necessaria alla luce della citata sentenza della Cor Costituzionale – ai fini dell’espulsione dal territorio dello Stato, prev dall’art. 86 T.U. stup., traducendosi nella violazione dell’obbligo delinea da tale disposizione, deve essere ricondotta ai casi per i quali è ammesso i ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. e comporta l’annullamento con rinvio della sentenza limitatamente a tale punto, onde consentire al giudice di merito di operare detta valutazione, trattandosi di accertamento che deve essere condotto innanzitutto in sede di cognizione e solo successivamente in sede di esecuzione (Sez. 4, Sentenza n. 13599 del 26/02/2019, COGNOME, Rv. 276255).
Tale valutazione, a propria volta e ancorché effettuata nella sentenza di patteggiamento, comporta un previo e motivato, nonché necessariamente individualizzato, accertamento della sussistenza in concreto della pericolosità sociale dello straniero (Sez. 4, n. 42317 del 08/06/2004, COGNOME, Rv. 231006; Sez.6, n.34438 del 12/06/2006, COGNOME, Rv. 235063 – 01; Sez.2, 28614 del 02/07/2009, Rv.244882; Sez. 3, n. 30289 del 20/04/2021, COGNOME, Rv. 281921).
Nel caso di specie, il Giudice procedente ha operato una valutazione di tipo meramente tautologico, esponendo che l’imputato aveva dimostrato una “elevata capacità a delinquere, dovendosi formulare nei suoi confronti un giudizio di elevata pericolosità sociale”.
Si tratta, in tutta evidenza, di un passaggio argomentativo non idoneo a perfezionare una valutazione in concreto della effettiva e specifica pericolosità sociale dell’imputato, in relazione ai parametri imposti da principi sopra citati.
Per l’effetto, attesa la carenza di una motivazione adeguata sul punto, si impone l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata con
trasmissione degli atti al Tribunale di Lodi, per nuovo giudizio, fer restando l’irrevocabilità dell’affermazione di responsabilità del ricorrent
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla misura di sicurezza dell’espulsione e rinvia, per nuovo giudizio sul punto, al Tribunale di Lo
diversa persona fisica.
Così deciso il 16 maggio 2025
Il Consigliere estensore idente