Espulsione Straniero come Sanzione Alternativa: La Cassazione Fa Chiarezza
Con una recente ordinanza, la Corte di Cassazione ha ribadito un importante principio in materia di esecuzione della pena per i cittadini non italiani. Al centro della questione vi è la misura dell’espulsione straniero come sanzione alternativa alla detenzione, prevista dalla normativa sull’immigrazione. La Corte ha chiarito che, quando questa misura è applicabile, essa ha carattere prioritario e preclude la possibilità per il giudice di valutare altre misure alternative. Analizziamo insieme questa decisione e le sue implicazioni.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un cittadino straniero avverso un’ordinanza del Tribunale di Sorveglianza. Il ricorrente, tramite il suo difensore, chiedeva l’applicazione di misure alternative alla detenzione previste dall’ordinamento penitenziario. Tuttavia, la sua richiesta si scontrava con la specifica disciplina prevista per i condannati stranieri in determinate condizioni.
Il Tribunale di Sorveglianza aveva respinto la richiesta, e il caso è giunto all’attenzione della Corte di Cassazione, chiamata a pronunciarsi sulla legittimità di tale decisione e sul rapporto tra l’espulsione e le altre sanzioni alternative.
La Decisione della Corte sull’Espulsione Straniero
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso “manifestamente infondato” e, di conseguenza, inammissibile. La decisione si fonda su un consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui la misura dell’espulsione, disciplinata dall’art. 16, comma 5, del D.Lgs. 286/1998 (Testo Unico sull’Immigrazione), rappresenta una sanzione speciale e prioritaria rispetto alle altre misure alternative.
Il Principio di Diritto Applicato
Il cuore della decisione risiede nel principio di preclusione. Secondo la Suprema Corte, la legge configura l’espulsione come una sanzione alternativa specifica per lo straniero che si trovi in determinate condizioni. La sua applicabilità impedisce al giudice di prendere in considerazione altre istanze volte a ottenere misure diverse, come l’affidamento in prova o la detenzione domiciliare. In altre parole, non si tratta di una scelta discrezionale tra più opzioni, ma di una via obbligata se ne ricorrono i presupposti.
Le Motivazioni della Decisione
La motivazione dell’ordinanza è netta e si allinea a precedenti pronunce della stessa Corte (come le sentenze n. 36082/2020 e n. 20949/2008). I giudici hanno spiegato che la norma sull’espulsione ha una natura speciale che deroga alla disciplina generale delle misure alternative. L’obiettivo del legislatore è quello di allontanare dal territorio nazionale lo straniero che abbia commesso un reato e si trovi in una condizione di irregolarità, sostituendo la detenzione carceraria con un provvedimento espulsivo.
Pertanto, la valutazione del giudice di sorveglianza non può entrare nel merito di un eventuale percorso di reinserimento sociale in Italia attraverso altre misure, perché la legge stessa ha già operato una scelta a monte, privilegiando l’allontanamento. Il ricorso è stato quindi ritenuto inammissibile perché tentava di ottenere una valutazione che, per legge, era preclusa al giudice.
Conclusioni e Implicazioni Pratiche
Questa pronuncia consolida un indirizzo giurisprudenziale chiaro con importanti conseguenze pratiche. Per un cittadino straniero condannato, la possibilità di accedere a misure alternative alla detenzione è direttamente condizionata dalla sua posizione rispetto alla normativa sull’immigrazione. Se sussistono i presupposti per l’espulsione come sanzione sostitutiva, questa via diventa l’unica percorribile, escludendo altre opzioni. Per il ricorrente, l’inammissibilità del ricorso ha comportato non solo la conferma della decisione impugnata, ma anche la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, a testimonianza della manifesta infondatezza delle sue pretese.
Un cittadino straniero può chiedere misure alternative alla detenzione se è applicabile l’espulsione?
No. Secondo la Corte di Cassazione, la possibilità di applicare l’espulsione come sanzione alternativa alla detenzione preclude la valutazione nel merito di istanze per ottenere altre misure alternative previste dall’ordinamento penitenziario.
Qual è la base normativa per l’espulsione come sanzione alternativa?
La norma di riferimento è l’articolo 16, comma 5, del decreto legislativo n. 286 del 1998 (Testo Unico sull’Immigrazione), che disciplina specificamente questa misura per i cittadini stranieri.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità del ricorso in questo caso?
La dichiarazione di inammissibilità del ricorso ha comportato per il ricorrente la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 42001 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 42001 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 26/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME nato il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 09/04/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di BRESCIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto
Visti gli atti e l’ordinanza impugnata;
esaminato il ricorso proposto, per il tramite del difensore, da NOME;
ritenuto che esso risulta manifestamente infondato, alla luce del principio di diritto secondo cui l’espulsione dello straniero, quale sanzione alternativa prevista dall’art. 16, comma 5, d.lgs. n. 286 del 1998 è preclusiva della valutazione nel merito di istanze di applicazione di altre misure alternative alla detenzione previste dall’ordinamento penitenziario (Sez. 1, n. 36082 del 25/09/2020, Zeqiri, Rv. 280208-01; Sez. 1, n. 20949 del 07/05/2008, Mani, Rv. 240130-01);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, in Roma 26 settembre 2024.