Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 29518 Anno 2025
In nome del Popolo Italiano
Penale Sent. Sez. 1 Num. 29518 Anno 2025
Presidente: NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 15/05/2025
PRIMA SEZIONE PENALE
NOME COGNOME
ha pronunciato la seguente sul ricorso proposto da
avverso l’ordinanza del Tribunale di Sorveglianza di Roma del 7.3.2025
udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
Con ordinanza resa in data 7.3.2025, il Tribunale di Sorveglianza di Roma ha provveduto sulla opposizione proposta da NOME COGNOME – detenuto in espiazione pena per i reati di importazione illecita di stupefacenti e associazione finalizzata al traffico illecito di stupefacenti, commessi nel 2008 – avverso un’ordinanza con cui il Magistrato di Sorveglianza di Viterbo disponeva la sua espulsione dal territorio nazionale ai sensi dell’art. 16, comma 5, D.Lgs. n. 286 del 1998.
In secondo luogo, con l’opposizione Ł stato lamentato il contrasto dell’espulsione con gli artt. 13, comma 2, e 19, comma 1, D.Lgs. n. 286 del 1998, in quanto l’interessato ha fornito la disponibilità della sorella, cittadina italiana, ad accoglierlo in caso di concessione dell’affidamento in prova. Al riguardo, il Tribunale di Sorveglianza osserva che, però, la circostanza non valga a dimostrare il radicamento del condannato in Italia, anche tenuto conto che egli sta scontando la pena dopo essere stato estradato dall’Albania.
Di conseguenza, il decreto del Magistrato di Sorveglianza di Viterbo Ł stato confermato.
Avverso la predetta ordinanza, ha proposto ricorso il difensore di NOME COGNOME articolando un unico motivo, con cui deduce, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione.
Il ricorso evidenzia, in primo luogo, che avverso l’ordinanza di rigetto della misura di affidamento in prova al servizio sociale Ł stata proposta impugnazione in sede di legittimità e
– Relatore –
Sent. n. sez. 1687/2025
CC – 15/05/2025
R.G.N. 10253/2025
che, quindi, non si può escludere che al detenuto venga concesso il beneficio.
In secondo luogo, si invoca il diritto del detenuto di chiedere la revoca dell’espulsione per motivi personali, in ossequio al diritto fondamentale di ricongiungimento familiare: la circostanza che la sorella sia residente e viva nel territorio italiano depone a favore della possibilità per COGNOME di rimanere in Italia ed espiarvi eventualmente la pena con una misura alternativa alla detenzione.
In ultimo, il ricorso lamenta che sia stata confusa l’espulsione-sanzione amministrativa con l’espulsione-misura alternativa alla detenzione. Se l’ordinanza avesse preso in considerazione la seconda, avrebbe ravvisato concretamente la possibilità di revocare l’espulsione e di attendere la decisione della Corte di cassazione sul rigetto della richiesta di misura alternativa.
Con requisitoria scritta trasmessa il 28.4.2025, il Sostituto Procuratore generale ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso. Quanto al primo motivo, evidenzia che, secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, l’espulsione dello straniero, quale misura alternativa prevista dall’art. 16, comma 5, d.lgs. n. 286 del 1998, costituisce una preclusione alla valutazione nel merito di istanze di applicazione di altre misure alternative alla detenzione previste dall’ordinamento penitenziario. Quanto al secondo motivo, evidenzia che la mera disponibilità della sorella del condannato ad ospitarlo non Ł significativa del concreto inserimento sociale in Italia del ricorrente, il quale del resto non era in precedenza convivente della sorella stessa ed Ł stato arrestato a seguito di estradizione dall’Albania.
In data 9.5.2025, infine, il difensore di COGNOME ha trasmesso in cancelleria una memoria con la quale ha insistito per l’accoglimento del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso Ł infondato.
Quanto alla doglianza relativa alla circostanza che dopo il decreto di espulsione COGNOME aveva presentato richiesta di misura alternativa e che era ancora pendente il ricorso per cassazione avverso il provvedimento di rigetto della richiesta stessa, l’ordinanza impugnata ha opportunamente richiamato la consolidata giurisprudenza di legittimità, secondo cui l’espulsione dello straniero, quale misura alternativa prevista dall’art. 16, comma 5, d.lgs. n. 286 del 1998, costituisce una preclusione alla valutazione nel merito di istanze di applicazione di altre misure alternative alla detenzione previste dall’ordinamento penitenziario (Sez. 1, n. 36082 del 25/9/2020, COGNOME, Rv. 280208 – 01; Sez. 1, n. 15887 del 14/12/2018, dep. 2019, Singh, non massimata).
In questo senso depone il carattere obbligatorio dell’espulsione del condannato ristretto in carcere, essendo logicamente e giuridicamente inconcepibile la sovrapposizione di una misura alternativa discrezionalmente applicabile ad una misura, anch’essa alternativa alla detenzione, di cui sia prevista l’obbligatorietà (Sez. 1, n. 20949 del 7/5/2008, Mani, Rv. 240130 – 01).
Di conseguenza, la pendenza del ricorso per cassazione avverso il provvedimento di diniego della richiesta di misura alternativa non Ł ostativa all’adozione del provvedimento di espulsione ex art. 16, comma 5, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286. (Sez. 1, n. 33153 del 15/5/2019, COGNOME, Rv. 276495 – 01). Se, quindi, non Ł già applicata una misura alternativa di tipo extracarcerario che comporti la fuoriuscita del condannato dal circuito carcerario, l’espulsione ex art. 16 d. lgs. n. 286 del 1998 conserva interamente la sua finalità, che Ł quella di ridurre la popolazione carceraria, e deve essere disposta.
La legge persegue l’obiettivo facendo in modo che fuoriescano dal circuito
penitenziario, e siano subito reimpatriati, i condannati comunque non reintegrabili nella comunità nazionale, perchØ sprovvisti di titolo per rimanervi e non già avviati a percorsi proficui di risocializzazione (Sez. 1, n. 915 del 17/10/2019, dep. 2020, Kouadio, n. 278065 01, in motivazione).
In ultima analisi, va rilevato che Ł stato dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione avverso il provvedimento che aveva rigettato l’istanza di misure alternative (Sez. 7, n. 14153/25), sicchØ la doglianza Ł comunque infondata.
Quanto alla doglianza attinente alla presunta violazione del diritto al ricongiungimento familiare, l’ordinanza impugnata opera adeguato riferimento al fatto che COGNOME Ł stato estradato dall’Albania ai fini dell’espiazione della pena in Italia.
La circostanza che una sua sorella viva stabilmente in Italia, pertanto, non vale in alcun modo a dimostrare che il ricorrente sia radicato nel nostro Paese e che la sua espulsione possa pregiudicare il mantenimento dei rapporti con la sua familiare.
Il rapporto dell’espulso con i propri congiunti deve pur sempre essere valutato secondo indici di apprezzabilità esterna.
Nel caso di specie, la motivazione del Tribunale di Sorveglianza su questo punto Ł adeguata perchØ ha tenuto conto della effettività dei vincoli familiari dell’interessato.
NOME viveva stabilmente in Albania prima di essere estradato, sicchØ nessun indice di un suo effettivo, e soprattutto regolare, inserimento sociale in Italia, o di un legame con la sorella che trovasse specifica concretizzazione nella sua permanenza in Italia, Ł disponibile e vale a contrastare la ragionevole e nient’affatto illogica conclusione secondo cui il ricorrente non era radicato nel mostro Paese.
Di conseguenza, in nessun modo può ritenersi che la sua espulsione costituisca un’ingerenza nell’esercizio del diritto al rispetto della sua vita familiare, tenuto conto del limitato livello di integrazione nel consorzio sociale e, correlativamente, del fatto che non sussistano effettive esigenze di salvaguardia delle relazioni private e familiari dell’interessato in Italia.
Alla luce di quanto fin qui osservato, pertanto, il ricorso Ł da considerarsi infondato e deve essere rigettato, con la conseguente condanna del ricorrente, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così Ł deciso, 15/05/2025
Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente
NOME COGNOME