Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 8623 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6 Num. 8623 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 30/01/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da
AVV_NOTAIO Generale della Repubblica presso la Corte di appello di Brescia nel procedimento nei confronti di NOME COGNOME, nato in Gambia il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 12/04/2023 del Tribunale di Bergamo letti gli atti, il ricorso e la sentenza impugnata; udita la relazione del consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del pubblico ministero in persona del AVV_NOTAIO, che ha concluso per l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata;
lette le memorie del difensore, AVV_NOTAIO, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Il AVV_NOTAIO Generale della Repubblica presso la Corte di appello di Brescia ha proposto ricorso avverso la sentenza in epigrafe con la quale il
Tribunale di Bergamo, all’esito di giudizio abbreviato, ha dichiarato NOME colpevole del reato di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. 309 del ’90- per la cessione di una dose di hashish a NOME e la detenzione di ulteriori 7,10 grammi della stessa sostanza- e lo ha condannato alla pena di mesi 9 di reclusione e 1.600 euro di multa.
Ne chiede l’annullamento per inosservanza della legge penale, in particolare, per omessa applicazione della misura di sicurezza dell’espulsione ex art. 86 d.P.R. 309 del / 90.
Deduce che il giudice, pur avendo dato espressamente conto in motivazione della attuale e concreta pericolosità dell’imputato, più volte arrestato in flagranza per detenzione di sostanze stupefacenti, già condannato con sentenza irrevocabile del 3 gennaio 2023 e nuovamente arrestato per cessione e detenzione di stupefacenti dopo appena un mese, non ha compiuto detta valutazione ai fini dell’applicazione della misura di sicurezza dell’espulsione né la ha disposta a pena eseguita. Segnala che con un semplice accertamento il giudice avrebbe potuto verificare che anche per un altro reato della stessa specie, per il quale vi era stata condanna in primo e secondo grado, l’imputato aveva violato la misura del divieto di dimora in Bergamo.
2.1. Con memoria izmizinzja di replica il difensore chiede che il ricorso sia riqualificato in appello dinanzi al tribunale di sorveglianza, trattandosi d sentenza emessa all’esito di giudizio abbreviato; in ogni caso conclude per l’inammissibilità del ricorso per aspecificità dei motivi, non avendo il ricorrente considerato la lieve entità del fatto, la natura gratuita della cessione e gl interessi familiari del ricorrente.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è ammissibile e fondato.
A differenza di quanto sostiene la difesa del ricorrente, le Sezioni Unite di questa Corte, con sentenza n. 38810 del 13/06/2022, PG c/Banadin, Rv.283639, hanno stabilito che la sentenza di condanna, pronunciata a seguito di giudizio abbreviato, che abbia omesso di statuire in ordine alla misura di sicurezza dell’espulsione prevista dall’art. 86 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, non è, sotto tale profilo, appellabile dal pubblico ministero innanzi al tribunale d sorveglianza ex art. 680 cod. proc. pen., bensì impugnabile con ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 608 cod. proc. pen., con rinvio, in caso di annullamento, al medesimo giudice ai sensi dell’art. 623, comma 1, lett. d), cod. proc. pen. Pertanto, il ricorso è ammissibile.
L’imputato è stato condannato per il reato di cui all’art. 73 d.P.R. n. 309 del 90 e la Corte costituzionale, con sentenza n. 58 del 24 febbraio 1995, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 86, comma 1, d. P. R. n. 309 de 1990 nella parte in cui obbligava il giudice ad emettere, senza l’accertamento della sussistenza in concreto della pericolosità sociale, contestualmente alla condanna, l’ordine di espulsione, eseguibile a pena espiata, nei confronti dello straniero condannato per uno dei reati previsti dagli rg artt. 73, 74, 79 e 82, commi 2 e 3, d. P. R. n. 309 del 1990, sicché il giudice, anche con la sentenza di patteggiarnento, deve accertare l’esistenza o meno della pericolosità sociale dell’imputato (Sez. 6, n. 3448 del 12/06/2006, COGNOME; Sez. 4, n. 42317 del 8/06/2004, COGNOME, Rv. 231006), sulla base delle circostanze di cui all’art. 133 cod. pen., cui fa riferimento l’art. 203, secondo comma, cod. pen. (Sez. 4, n. 24427 del 20/04/2018, COGNOME, Rv. 273743; Sez. fer., n. 35432 del 14/8/2013, COGNOME, Rv. 255815; Sez. 6, n. 45468 del 23/11/2010, COGNOME, Rv. 248961) e, all’esito, stabilire se debba o meno essere applicata la misura di sicurezza dell’espulsione dello straniero condannato.
Nel caso di specie, pur emergendo dalla motivazione della sentenza numerose e dettagliate considerazioni sulla abituale e sistematica dedizione dell’imputato all’attività di cessione, sui precedenti specifici, le stesse risulta espresse per giustificare il diniego delle attenuanti generiche, la sussistenza della recidiva e l’esclusione della particolare tenuità del fatto, ma non ai fini del giudizio di pericolosità e dell’applicazione della misura di sicurezza, sicché è ravvisabile il vizio di motivazione denunciato.
(2 GLYPH La sentenza va, quindi, annullata limitatamente all’omessa statuizione sulla · misura di sicurezza dell’espulsione dal territorio dello Stato con rinvio per nuovo giudizio sul punto alla Corte di appello di Brescia.
P. Q. M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla misura dell’espulsione e rinvia per nuovo giudizio sul punto alla Corte di appello di Brescia.
Così deciso, 30 gennaio 2024
Il consiglier estensore
Il Presidente