Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 35020 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 4 Num. 35020 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 11/09/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D’APPELLO DI BRESCIA nel procedimento a carico di:
COGNOME NOME (CODICE_FISCALEU.I. 05TGYAD) nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 10/01/2025 del TRIBUNALE di BERGAMO
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME, nel senso dell’annullamento con rinvio della sentenza impugnata;
CI
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza indicata in epigrafe, all’esito di giudizio abbrevia Tribunale di Bergamo ha condannato NOME COGNOME alla pena di sei mesi di reclusione ed euro 1.667,00 di multa per detenzione finalizzata a cessione e per cessione di sostanza stupefacente, di cui all’art. 73, com d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.
La Procura generale della Repubblica presso la Corte d’appello di Brescia ha proposto ricorso ex art. 608 cod. proc. pen. fondato su un motivo deducen l’omessa pronuncia in merito all’espulsione ex art. 86, comma 1, d.P.R. n. del 1990, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari p motivazione (ex art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.).
Nonostante la previsione di cui al citato articolo, il Tribunale avrebbe ome di statuire in merito alla misura di sicurezza personale dell’espulsion territorio dello Stato a carico dello «straniero», condannato per fattispe materia di stupefacenti. Ciò sarebbe avvenuto pur emergendo dall’apparat motivazionale della sentenza considerazioni lungi dal dimostrare l’assenza pericolosità sociale ed evidenziano elementi che avrebbero dovuto indurre giudicante a interrogarsi su tale problematica, stante anche la manc emersione di circostanze ostative all’espulsione connesse alla tutela della familiare dell’imputato. Il riferimento è, in particolare, ai precedenti penali specifici a carico di soggetto che in sede di controllo da parte delle dell’ordine si è dato alla fuga, tentando di nascondere lo stupefacente e i 1.500,00 euro posseduti, e che ha violato sin dall’inizio la misura caut applicatagli (l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria).
La Procura generale ha concluso per iscritto nei termini di cui in epigraf
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è ammissibile ex art. 608 cod. proc. pen., in quanto propo avverso sentenza emessa all’esito di giudizio abbreviato non appellabile (Sez. n. 38810 del 13/06/2022, Banadin, Rv. 283639 – 01), nonché fondato.
Seguendo l’iter logico-giuridico sotteso alla citata sentenza «Banadin» relativa a fattispecie sostanzialmente sovrapponibile alla presente, occorre evidenziare che Corte cost. n. 58 del 1995 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 86, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990 nella parte in cui
obbligava il giudice a emettere, senza l’accertamento della sussistenza in concreto della pericolosità sociale, contestualmente alla condanna, l’ordine di espulsione, eseguibile a pena espiata, nei confronti dello straniero condannato per uno dei reati previsti dagli artt. 73, 74, 79 e 82, commi 2 e 3, del medesimo decreto. In questa prospettiva, la Consulta ha sottolineato che le misure di sicurezza personali comportano la privazione o la limitazione della libertà personale e quindi incidono in ogni caso sul valore che l’art. 13 Cost. riconosce come diritto inviolabile dell’individuo, sia esso cittadino o straniero. Di fron all’incidenza su beni di tale pregio, il controllo di costituzionalità delle norme legge contestate deve avvenire in modo da garantire che il sacrificio della libertà sia giustificato dall’effettiva tutela di altri valori costituzionali (Corte cost., n. 63 del 1994; Corte cost., sent. n. 81 del 1993; Corte cost., sent. n. 368 del 1992; Corte cost., sent. n. 366 del 1991). Sicché, il giudice (anche con la sentenza di patteggiamento) deve accertare l’esistenza o meno della pericolosità sociale dell’imputato sulla base delle circostanze di cui all’art. 133 cod. pen., cui fa riferimento l’art. 203, comma 2, cod. pen., e all’esito stabilire se debba o meno essere applicata la misura di sicurezza in oggetto.
Orbene, nel caso in esame nulla di ciò si evince dalla motivazione né dal dispositivo della sentenza impugnata, che tace completamente al riguardo.
3.1. Ai fini della commisurazione giudiziale della pena, anche in termini di diniego delle circostanze attenuanti generiche, nonché a base del giudizio negativo di prognosi di recidiva sotteso alla mancata concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena, il giudice di merito si è limitato a formulare alcune considerazioni in ordine alla personalità dell’imputato, non regolarmente presente sul territorio dello Stato e gravato da precedenti anche specifici. È stata in particolare ritenuta una «preoccupante e radicale indifferenza» dell’imputato «nei confronti della vicenda che l’ha coinvolto, spudoratamente violando senza alcuna ragione giustificativa la misura cautelare applicata nei suoi confronti».
Le valutazioni di cui innanzi, operate per gli altri evidenziati fini, non sono state tematizzate circa il profilo inerente alla ravvisabilità dei presupposti pe l’applicazione della misura di sicurezza, operante anche per le ipotesi di condanna per la fattispecie di lieve entità di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 (ex plurimis: Sez. 4, n. 7104 del 02/02/2021, K., Rv. 280546 01).
3.2. La presenza delle evidenziate considerazioni, unita all’assenza di riferimenti a eventuali cause ostative all’applicazione della misura di sicurezza in oggetto, induce altresì a escludere che il giudicante abbia ritenuto implicitamente
la mancanza dei requisiti per l’applicazione dell’espulsione che, per quanto già chiarito al precedente paragrafo n. 2, opera obbligatoriamente ancorché non automaticamente.
Come costantemente ribadito dalla giurisprudenza di legittimità, è ammessa la motivazione implicita, che ricorre allorquando dal tessuto argomentativo della pronuncia impugnata siano enucleabili le ragioni del convincimento, sempre che ogni elemento rilevante sia stato tenuto presente e che la statuizione si fondi su un sostrato razionale esente da aporie e da incongruenze logiche. Sicché, ove dal provvedimento risultino le circostanze e le emergenze processuali determinanti per la formazione del convincimento del giudice, sì da consentire l’individuazione dell’iter logico-giuridico sotteso alla statuizione adottata, non vi è luogo per l prospettabilità del vizio di mancanza di motivazione (ex plurimis, oltre alle citate Sezioni Unite «Banadin»: Sez. 4, n. 26660 del 13/05/2011, COGNOME, Rv. 250900 – 01; Sez. 4, n. 1149 del 24/10/2005, COGNOME, Rv. 233187 – 01).
Nel caso di specie, le innanzi riportate considerazioni formulate dal giudice sono lungi dal dimostrare ancorché implicitamente l’assenza della pericolosità sociale, evidenziando invece alcuni elementi che avrebbero dovuto indurre il giudicante a interrogarsi in merito ai presupposti per l’applicabilità della prevista misura di sicurezza.
3.3. Ne deriva il denunciato vizio di mancanza di motivazione sul punto, ravvisabile non solo quando quest’ultima venga completamente omessa, ma anche quando sia priva di singoli momenti esplicativi in ordine ai temi sui quali deve vertere il giudizio (ex plurimis: Sezioni Unite «Banadin»; Sez. 6, n. 27151 del 27/06/2011, COGNOME; Sez. 6, n. 35918 del 17/06/2009, Greco, Rv. 244763 01).
Si impone, quindi, al riguardo, un pronunciamento rescindente: la sentenza impugnata va annullata, con rinvio, per nuovo giudizio, al Tribunale di Brescia, in diversa persona, ex art. 623, comma 1, lett. d, cod. proc. pen (Sezioni Unite «Banadin») limitatamente all’omessa statuizione in ordine alla misura di sicurezza dell’espulsione dal territorio dello Stato, a pena espiata. Ai sensi dell’art. 624 cod. proc. pen., va dichiarata l’irrevocabilità della sentenza i ordine all’affermazione della penale responsabilità dell’imputato.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente all’omessa applicazione della misura dell’espulsione dal territorio dello Stato e rinvia per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Bergamo, diversa persona fisica. Visto l’art. 624 cod.
proc. pen. dichiara la irrevocabilità della sentenza in ordine all’affermazione della penale responsabilità dell’imputato.
Così deciso 1’11 settembre 2025
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