Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 40610 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6 Num. 40610 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 27/09/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da NOME COGNOME, nato in Serbia il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 18/04/2024 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Alessandria visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO generale NOME AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata limitatamente all’ordine di espulsione.
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza in epigrafe indicata, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Alessandria applicava, ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., all’imputato NOME COGNOME la pena concordata di anni due e mesi sei di reclusione per il reato di cui agli artt. 73 e 80 d.P.R. n. 309 del 1990 e ordinava la sua espulsione dal territorio dello Stato a pena espiata.
Avverso la suddetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell’imputato, denunciando i motivi di annullamento, di seguito sintetizzati conformemente al disposto dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Violazione di legge in relazione agli artt. 444 e 129 cod. proc. pen. e mancanza di motivazione sul punto.
La sentenza non ha motivato sull’applicabilità dell’art. 129 cod. proc. pen. e sull’assenza di ragioni per il proscioglimento dell’imputato.
2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all’art. 86 d.P.R. n. 309 del 1990.
La sentenza non rende ragione della pericolosità sociale che doveva giustificare la misura di sicurezza applicata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato limitatamente al secondo motivo.
Il primo motivo è inammissibile in quanto avanza censure generiche.
Si è affermato che la sentenza del giudice di merito che applichi la pena su richiesta delle parti, escludendo che ricorra una delle ipotesi proscioglimento previste dall’art. 129 cod. proc. pen., può essere oggetto di controllo di legittimità sotto il profilo del vizio di motivazione, soltanto se dal testo della sentenz impugnata appaia evidente la sussistenza di una causa di non punibilità ex art. 129 cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 39159 del 10/09/2019, Rv. 277102).
Il ricorrente si è limitato a dedurre il vizio di omessa motivazione in modo generico, senza attenersi al suddetto principio.
3. Fondato è il secondo motivo.
Come ha rilevato anche il AVV_NOTAIO generale nella sua requisitoria scritta, in sede di applicazione della misura di sicurezza personale dell’espulsione dello straniero dal territorio dello Stato a pena espiata, prevista dall’art. 86, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990 per i reati ivi indicati, il giudice di merito deve effettuar anche con la sentenza di “patteggiamento”, in virtù della statuizione contenuta nella sentenza n. 58 del 1995 della Corte costituzionale, un previo e motivato accertamento della sussistenza in concreto della pericolosità sociale dello straniero (tra le altre, Sez. 3, n. 30289 del 20/04/2021, Rv. 281921).
A ciò va aggiunto che, anche dopo l’introduzione dell’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., tale vizio può essere denunciato con ricorso per cassazione c riferimento alle misure di sicurezza, personali o patrimoniali, che non ab
formato – come nella specie – oggetto dell’accordo delle parti (Sez. U, n. 21368 del 26/09/2019, dep. 2020, Rv.279348).
Nel caso in esame la sentenza impugnata non contiene alcuna motivazione sul punto della misura di sicurezza dell’espulsione e pertanto sussiste il vizio denunciato.
Ne consegue l’annullamento della sentenza impugnata limitatamente all’ordine di espulsione con rinvio per nuovo giudizio sul punto.
Per il resto il ricorso va dichiarato inammissibile.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata relativamente all’espulsione e rinvia per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Alessandria, Ufficio G.I.P.
Dichiara inammissibile nel resto il ricorso.
Così deciso il 27/99I2024.