Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 2317 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6 Num. 2317 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/10/2023
SENTENZA
Sui ricorsi proposti da:
1.NOME COGNOME (cui 05X9LCO), nato in Cina il DATA_NASCITA;
NOME COGNOME (cui 06331RA), nato in Cina il DATA_NASCITA;
NOME COGNOME (cui 05U6JON), nato in Cina il DATA_NASCITA;
avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Venezia 1’11/11/2022;
visti gli atti ed esaminati i ricorsi; udita la relazione svolta dal Consigliere, NOME COGNOME;
lette le conclusioni del AVV_NOTAIO, AVV_NOTAIO, che ha chiesto l’annullamento senza rinvio della sentenza limitatamente alla disposta espulsione e l’inammissibilità dei ricorsi per il resto;
RITENUTO IN FATTO
La Corte di appello di Venezia ha confermato la sentenza con c:ui NOME, NOME e NOME sono stati condannati per il reato di cui agli artt. 73 – 80 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 per avere coltivato all’interno della propria abitazione ingent quantitativi di nnarjuana.
Hanno proposto ricorso per cassazione gli imputati articolando due motivi.
v
2.1. Con il primo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione quanto al riconoscimento della circostanza aggravante sulla base della considerazione che dalla sostanza stupefacente rinvenuta (53 kg.) fossero ricavabili 6 chilogrammi di principio attivo.
La Corte, in particolare, avrebbe erroneamente valorizzato le modalità industriali di coltivazione e la destinazione di una intera abitazione al processo produttivo; secondo l’imputato, invece, la motivazione sarebbe viziata, da una parte, per non essersi la Corte confrontata con la differenza tra dose media singola e dose commerciale e, dall’altra, per la genericità del riferimento della destinazione della intera abitazione a coltivazione.
2.2. Con il secondo motivo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione; il tema attiene alla disposta espulsione degli imputati nonostante la sospensione condizionale della pena che, dunque, avrebbe dovuto indurre ad escludere la pericolosità degli inputati.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato limitatamente al secondo motivo di ricorso.
Il primo motivo è inammissibile.
Le Sezioni unite hanno chiarito in tema di stupefacenti che, per l’individuazione della soglia oltre la quale è configurabile la circostanza aggravante dell’ingente quantità, continuano ad essere validi, anche successivamente alla riforma operata dal d.l. 20 marzo 2014, n. 36, convertito con modificazioni dalla legge 16 maggio 2014, n. 79, i criteri basati sul rapporto tra quantità di principio attivo e valore massimo tabellarrnen detenibile fissati dalla sentenza delle Sezioni Unite n. 36258 del 24 maggio 2012, COGNOME e, in applicazione dei predetti criteri, la Corte ha precisato che, con riferimento alle c droghe leggere, l’aggravante non è di norma ravvisabile quando la quantità di principio attivo è inferiore a 2 chilogrammi di principio attivo pari a 4000 volte il valore – so di 500 milligrammi).
La Corte di appello ha fatto corretta applicazione del principio indicato avendo valorizzato al fine di ritenere sussistente la circostanza aggravante in questione non solo il quantitativo di principio attiVo (6 chilogrammi), ben superiore alla soglia indicata da Sezioni unite, ma anche le modalità industriali della coltivazione della sostanza stupefacente.
Nulla di specifico è stato dedotto, non essendosi i ricorrenti confrontati con la motivazione del provvedimento impugnato.
È invece fondato il secondo motivo di ricorso.
UsCo
In ragione dei generali principi di cui agli artt. 202 e 203 cod. pen. / le misure di sicurezza personali possono applicarsi a chi a commesso un reato soltanto se costui sia persona socialmente pericolosa e tale q (desumibile dalle circostanze di cui all’art. 133 cod. pen.) deve essere attuale e
L’applicazione della misura di sicurezza (espulsione del condannato straniero Stato) prevista dall’art 86 d.P.R. n. 309 del 1990 non si discosta dai princip avendo la Corte Costituzionale (sentenza n. 58 del 1995) subordinato l’operativi citato art. 86 al previo accertamento della concreta (ed attuale) pericolosit dell’espellendo condannato straniero.
Detto accertamento è nella specie viziato.
Il Tribunale, all’esito di una prognosi comportamentale degli imputati, ha r ~meritevoli del beneficio della condizionale sospensione della esecuzione pena; si tratta di un beneficio preclusivo dell’applicabilità della misura di dell’espulsione dallo Stato.
L’esecuzione della misura di sicurezza – da compiersi, secondo l’art. 86 d.P.R. del 1990 a “pena espiata” – come in generale è peraltro previsto dall’art. 2 pen. (eseguibilità delle misure di sicurezza aggiunte a pena detentiva dopo che l è stata scontata o è altrimenti estinta) – presuppone infatti l’avvenuta esp esecuzione della condanna principale, cui essa misura di sicurezza accede.
Si tratta di una situazione non realizzabile in presenza del riconoscimen beneficio della sospensione condizionale della pena, che, appunto / non comporta l’esecuzione della pena e determina – decorsi fruttuosamente i termini di l’estinzione del reato contestato (art. 167 cod. peli.).
In tal senso peraltro depone l’art. 164, comma 3, cod. pen. / secondo cui la sospensione condizionale della pena rend ) iinapplicabili le misure di sicurezza, tranne la confisca (in tal senso, Sez.6, n. 17183 del 18/04/2007, Samuel, Rv. 236452).
Ne consegue che la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinv limitatamente alla disposta espulsione dal territorio dello Stato, che elimina.
P. Q. M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla disposta espuls dal territorio dello Stato, che elimina.
Dichiara inammissibili nel resto i ricorsi.
Così deciso in Roma, il 12 ottobre 2023.