Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 4628 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 4628 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 05/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato il 01/01/1979
avverso l’ordinanza del 09/07/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di VENEZIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
Visti gli atti e l’ordinanza impugnata con la quale il Tribunale di sorveglianza di Venezia ha rigettato l’opposizione proposta da NOME avverso il decreto di espulsione ai sensi dell’art. 16 d.lgs. n. 286 del 1998 emesso dal Magistrato di sorveglianza di Venezia il 19 febbraio 2024;
letto il ricorso;
rilevato che:
il Tribunale di sorveglianza ha escluso la ricorrenza di qualsiasi causa tale da giustificare il divieto di espulsione ai sensi dell’art. 19 d.lgs. n. 286 del 1998, stante la mancata dimostrazione della esistenza della convivenza con parenti entro il secondo grado o il coniuge di nazionalità italiana;
in particolare, è stata ritenuta indimostrata la convivenza tra COGNOME e la madre, italiana;
l’unico motivo di ricorso riguarda i vizi di violazione di legge e difetto di motivazione con riferimento ai principi generali che governano la materia e, soprattutto, le cause che impediscono l’adozione del provvedimento di espulsione ai sensi dell’art. 19 d.lgs. n. 286 del 1998 e la ricorrenza, nella fattispecie, della convivenza tra straniero e la madre, cittadina italiana;
ritenuto che:
va richiamato quanto deciso da Sez. 1, n. 45973 del 30/10/2019, Ramirez, Rv. 277454, ossia che «Ai fini dell’applicazione dell’espulsione dello straniero come misura alternativa alla detenzione, il giudice di sorveglianza non deve limitarsi a verificare che non sussista alcuna delle condizioni ostative previste dall’art. 19 del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, ma, acquisendo, ove occorra, informazioni, deve procedere, dandone conto in motivazione, ad un’attenta ponderazione della pericolosità concreta ed attuale dello straniero in rapporto alla sua complessiva situazione familiare, alla luce della natura e dell’effettività dei vincoli familiari, della durata del soggiorno in Italia e dell’esistenza di legami familiari, culturali e sociali con il paese di origine»;
la tutela è da intendersi nel senso illustrato dall’ulteriore arresto secondo cui «ai fini della applicazione dell’espulsione dello straniero quale misura alternativa alla detenzione, a seguito della riformulazione dell’art. 19 del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, ad opera del d.l. 21 ottobre 2020, n. 130, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 173, che ha introdotto la causa ostativa della violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare de condannato conseguente al suo allontanamento dal territorio nazionale, il giudice è tenuto a valutare anche i legami affettivi non inquadrabili nelle ipotesi tipizzate di cui al suddetto art. 19, comma 2, lett. c)» (Sez. 1, n. 10296 del 13/01/2022, Kezie, Rv. 282789);
5
tali arresti, a prescindere dalla modifiche più di recente introdotte con d.l. 10 marzo 2023, n. 20, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 maggio 2023, n. 50, assumono a presupposto che il riferimento al parametro della pericolosità deve essere, pur sempre, valutato in funzione strumentale all’accertamento dell’effettività dei legami familiari che, ex artt. 19 e 13 d.l.g. n. 286 del 1998, impediscono l’espulsione;
su tali elementi il Tribunale di sorveglianza ha adeguatamente (e dunque insindacabilmente) motivato escludendo la sussistenza di rapporti di convivenza preclusivi della disposta espulsione e su tale profilo la censura del ricorrente è stata articolata in termini estremamente generici;
considerato che, pertanto, deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso;
considerato, infine che, comunque, non ricorrono, tenuto conto delle ragioni sin qui esposte, ragioni per ritenere che il ricorrente abbia versato in una situazione di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, con conseguente esclusione della condanna al versamento di somma alcuna alla Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 5/12/2024