Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 31800 Anno 2025
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME
Penale Sent. Sez. 1 Num. 31800 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Data Udienza: 12/09/2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta da
– Presidente –
NOME COGNOME NOME COGNOME
R.G.N. 18055/2025
NOME COGNOME
SENTENZA
Sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato in Senegal il 06/10/1997 avverso l’ordinanza del 08/04/2025 del Tribunale di sorveglianza di Torino Udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME che ha chiesto la declaratoria d’inammissibilità del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza in preambolo il Tribunale di sorveglianza di Torino confermava, in sede di opposizione ai sensi dell’art. 16, comma 6, d.lgs. n. 286 del 1998, il decreto del Magistrato di sorveglianza, che aveva ordinato l’espulsione dallo Stato di NOME COGNOME in espiazione del residuo, inferiore a due anni, della pena detentiva rinveniente dal provvedimento di esecuzione di pene concorrenti emesso dalla Procura della Repubblica in data 30 gennaio 2023.
Rilevava il Tribunale l’insussistenza di cause ostative e, in particolare, osservava che il ricorrente:
aveva allegato documentazione riguardante NOME COGNOME nato il 6 settembre 1976 e cittadino italiano, affermando trattarsi del genitore con il quale, tuttavia, non aveva mai svolto colloqui in carcere e cui non aveva mai fatto riferimento neppure in occasione d’istanze per la concessione di misure alternative alla detenzione;
Ł persona priva di stabili riferimenti in Italia e, comunque, privo di parenti entro il secondo grado di nazionalità italiana;
aveva meramente affermato di avere avuto problemi di ‘contrapposizione politica’ in Senegal, paese di provenienza.
Ricorre l’interessato per cassazione, tramite il difensore di fiducia, deducendo la violazione degli 19, comma 2, lett. c), d.lgs. n. 286 del 1998 e gli artt. 8 e 10 della Convenzione Edu.
Il provvedimento sarebbe mancante dell’adeguata ponderazione dell’incidenza dell’espulsione sul diritto all’unità familiare, non essendosi valorizzata la duplice circostanza dell’esistenza di un genitore di nazionalità italiana e della disponibilità di questi ad accogliere il figlio presso la sua residenza.
Il ricorrente afferma di essere presente sul territorio nazionale da diversi anni, unitamente ad altri familiari con i quali ha intensi legami affettivi.
Tali circostanze, unitamente alla documentazione offerta in occasione dell’opposizione, dimostrerebbero l’avvenuta violazione del diritto all’unità famigliare, garantita dal diritto convenzionale.
Il Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME intervenuto con requisitoria scritta, depositata in data 21 luglio 2025, ha chiesto la declaratoria d’inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso denuncia censure infondate e, come tale, dev’essere rigettato.
Non Ł superfluo ribadire che l’espulsione dello straniero condannato e detenuto in esecuzione di pena, prevista dall’art. 16, comma 5, del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, riservata alla competenza del giudice di sorveglianza e avente natura amministrativa, costituisce un’atipica misura alternativa alla detenzione, finalizzata ad evitare il sovraffollamento carcerario, della quale Ł obbligatoria l’adozione in presenza delle condizioni fissate dalla legge e fatta salva la ricorrenza di una tra le cause ostative previste dal successivo art. 19 del medesimo plesso normativo (Sez. 1, n. 50871 del 25/05/2018, Tello; Sez. 1, n. 6814 del 09/07/2015, dep. 2016, Nakai; Sez. 1, n. 45601 del 14/12/2010, COGNOME, Rv. 249175).
Il Collegio condivide la giurisprudenza di questa Corte che, preso atto dell’intervenuta modifica dell’art. 19 d.lgs. 25 luglio 1998, n 286, pur a fronte dell’espunzione dalla disposizione di cause ostative all’espulsione afferenti alla condizione familiare della persona, ha ravvisato la perdurante rilevanza del diritto alla vita privata e familiare del cittadino non appartenente all’Unione europea (in tale senso, Sez. 1, n. 43082 del 07/11/2024, COGNOME, Rv. 287150-01).
L’art. 19 d.lgs. cit. aveva subìto una precedente modifica con il d.l. 21 ottobre 2020, n. 130, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 173, nel senso, per quanto d’interesse in questa sede, che era fatto divieto disporre l’espulsione dello straniero, salve ragioni imperative di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica o di protezione della salute dei residenti in Italia, qualora sussistessero fondati motivi per ritenere che ne sarebbe derivato nocumento al diritto alla vita privata e familiare del medesimo, a tale fine rilevando l’effettività dei vincoli familiari dell’interessato, il suo effettivo inserimento sociale in Italia, la durata della sua permanenza in Italia.
Tale disposizione Ł stata ulteriormente modificata, come accennato, con il d.l. n. 130 del 2023, convertito dalla I. n. 173 del 2023, ma dall’art. 19 cit. non Ł stato espunto il richiamo agli obblighi di cui all’art. 5, comma 6, d.lgs. cit., che rimanda agli obblighi «costituzionali o internazionali dello Stato italiano», per l’appunto espressamente indicati, costituenti vincolo per il legislatore: ne consegue che, ai fini dell’espulsione, risulta a tutt’oggi rilevante l’incidenza del diritto alla vita affettiva e familiare del destinatario del provvedimento, consacrato all’art. 8 Convenzione EDU.
Ciò premesso, ribadito che la Convenzione EDU costituisce parametro interposto ai fini del sindacato dell’ordinamento nazionale rispetto alla Costituzione ed altresì considerato che non si frappone alcun ostacolo letterale, nell’ambito della disciplina del d.lgs. n. 286 del 1998, alla lettura prospettata dell’art. 19 cit., deve tuttavia escludersi che, nella specie, il provvedimento impugnato mostri i vizi denunciati dal ricorrente.
Invero, il Tribunale ha dato conto delle circostanze che secondo il ricorrente, renderebbero prevalente il diritto alla vita privata e familiare, in tesi ostativo all’espulsione, escludendone l’operatività, con motivazione logica e congruente, ponendo in rilievo che il
ricorrente si era limitato ad allegare copia del documento di tale NOME COGNOME nato il 6 settembre 1976, affermando trattarsi del genitore, ma con il quale non risulta che egli abbia intrattenuto alcuna relazione.
Il provvedimento del Tribunale, valutando la documentazione in atti, ha tratto la logica considerazione dell’insussistenza di cause ostative all’espulsione del ricorrente, che non presentava elementi di integrazione sociale, familiare e lavorativa rispetto alla realtà nazionale, suscettibili di essere scandagliati dal giudice adito anche attraverso l’esercizio dei propri poteri istruttori.
Si tratta di motivazione che resiste alle aspecifiche affermazioni contenute nel ricorso.
Al rigetto del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così Ł deciso, 12/09/2025
Il Consigliere estensore
Il Presidente NOME COGNOME
EVA TOSCANI