Espulsione Straniero e Patteggiamento: La Cassazione Chiarisce l’Obbligo di Motivazione
L’applicazione delle misure di sicurezza, in particolare l’espulsione straniero, nel contesto di una sentenza di patteggiamento, rappresenta un tema delicato che interseca la necessità di sicurezza sociale con la tutela dei diritti fondamentali dell’individuo. Una recente sentenza della Corte di Cassazione, la n. 23672 del 2024, ha ribadito un principio fondamentale: l’espulsione non può essere una conseguenza automatica della condanna, ma deve derivare da una valutazione concreta e motivata della pericolosità sociale del condannato. Questo articolo analizza la decisione e le sue importanti implicazioni pratiche.
Il Caso: Patteggiamento e Applicazione Automatica della Misura di Sicurezza
Il caso ha origine dal ricorso di un cittadino straniero contro una sentenza di patteggiamento emessa dal GIP del Tribunale di Livorno. L’imputato aveva concordato con il Pubblico Ministero una pena di quattro anni e otto mesi di reclusione, oltre a una multa di 20.000 euro, per un reato previsto dall’art. 73 del D.P.R. 309/90 (Testo Unico Stupefacenti). Oltre alla pena, il giudice aveva disposto la misura di sicurezza dell’espulsione dal territorio nazionale a pena espiata, ai sensi dell’art. 86 dello stesso decreto.
Il ricorrente ha impugnato la sentenza davanti alla Corte di Cassazione, non contestando la pena patteggiata, ma esclusivamente la parte relativa alla misura di sicurezza. La doglianza principale era la totale assenza di motivazione da parte del giudice di merito riguardo alla sua pericolosità sociale.
La Censura del Ricorrente e il Principio dell’Espulsione Straniero
La difesa ha sostenuto che il giudice del patteggiamento aveva applicato la misura dell’espulsione straniero in modo puramente automatico, come se fosse una conseguenza inevitabile della condanna per quel tipo di reato. Secondo il ricorrente, il giudice non aveva compiuto alcuna valutazione concreta sulla sua effettiva pericolosità, violando così la legge che impone un accertamento specifico prima di applicare una misura così incisiva.
Il Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione ha appoggiato la tesi del ricorrente, chiedendo l’annullamento della sentenza limitatamente a questo punto, con rinvio al Tribunale per una nuova valutazione.
La Decisione della Cassazione: No all’Automatismo
La Suprema Corte ha accolto il ricorso, affermando principi di grande rilevanza in materia di misure di sicurezza e patteggiamento.
L’obbligo di valutazione della pericolosità sociale
Il cuore della decisione risiede nel ribadire che la valutazione della pericolosità sociale del condannato straniero è un obbligo imprescindibile per il giudice, anche in sede di patteggiamento. La Corte ha chiarito che l’applicazione dell’espulsione non può essere un mero automatismo derivante dal titolo di reato. Il giudice deve condurre un accertamento concreto, basato sui criteri indicati dall’art. 133 del codice penale.
Questo significa che il Tribunale deve considerare:
1. Le condizioni personali e familiari del condannato.
2. L’esistenza di legami effettivi con il territorio italiano.
3. Bilanciare l’interesse generale alla sicurezza sociale con l’interesse del singolo alla sua vita privata e familiare.
Nel caso specifico, la sentenza impugnata era completamente priva di qualsiasi motivazione su questi aspetti, configurando una chiara violazione di legge.
L’ammissibilità del ricorso
La Corte ha inoltre precisato che, sebbene il ricorso contro le sentenze di patteggiamento sia limitato a specifici motivi (art. 448, comma 2-bis, c.p.p.), la mancata motivazione sull’applicazione di una misura di sicurezza obbligatoria per legge, come l’espulsione in questo caso, rientra tra i vizi che ne consentono l’impugnazione. Citando anche le Sezioni Unite, i giudici hanno confermato che l’omessa applicazione o, come in questo caso, l’applicazione immotivata di una misura di sicurezza obbligatoria è un errore di diritto che può essere fatto valere in Cassazione.
Le motivazioni
La motivazione della Cassazione si fonda sull’idea che una misura restrittiva della libertà personale e che incide profondamente sulla vita di un individuo, come l’espulsione, non può essere trattata alla stregua di una sanzione accessoria automatica. Essa richiede un giudizio prognostico sulla pericolosità del soggetto, che deve essere ancorato a elementi concreti e non a presunzioni assolute legate al tipo di reato commesso. La sentenza di patteggiamento, pur essendo il risultato di un accordo tra le parti, non esonera il giudice dal suo dovere di controllo e di motivazione sui punti che la legge gli affida, specialmente quando si tratta di misure che limitano diritti fondamentali.
Le conclusioni
La Corte di Cassazione ha quindi annullato la sentenza limitatamente alla statuizione sull’espulsione straniero, rinviando il caso al Tribunale di Livorno. Il nuovo giudice dovrà procedere a un esame approfondito della pericolosità sociale del condannato, motivando adeguatamente la sua decisione. Questa pronuncia rafforza la garanzia del giusto processo, affermando che nessuna sanzione, per quanto prevista come obbligatoria, può essere applicata senza una valutazione individualizzata e un percorso motivazionale trasparente da parte del giudice.
È possibile applicare automaticamente l’espulsione a uno straniero con un patteggiamento?
No. La Corte di Cassazione ha stabilito che l’applicazione della misura di sicurezza dell’espulsione non può essere un mero automatismo, ma deve essere supportata da una specifica e concreta valutazione della pericolosità sociale del condannato, anche in caso di sentenza di patteggiamento.
Cosa deve valutare il giudice prima di disporre l’espulsione come misura di sicurezza?
Il giudice deve valutare in concreto la pericolosità sociale dell’imputato, tenendo conto delle sue condizioni personali e familiari e degli altri criteri indicati dall’art. 133 del codice penale. Deve inoltre operare un bilanciamento tra l’interesse generale alla sicurezza sociale e l’interesse del singolo alla propria vita familiare.
Si può ricorrere in Cassazione contro una sentenza di patteggiamento che applica una misura di sicurezza senza motivazione?
Sì. Secondo la Corte, la mancata valutazione e motivazione sulla pericolosità sociale, necessaria per applicare una misura di sicurezza obbligatoria come l’espulsione, costituisce una violazione di legge. Tale violazione rende ammissibile il ricorso per cassazione contro la sentenza di patteggiamento, limitatamente a quel punto.
Testo del provvedimento
Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 23672 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 4 Num. 23672 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 22/03/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME] COGNOME COGNOMECUI 04UVXEL) nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 05/12/2023 del GIP TRIBUNALE di LIVORNO
lettele conclusioni del PG NOME COGNOME il quale ha chiesto l’annullamento della udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; sentenza impugnata con rinvia al Tribunale di Livorno.
RITENUTO IN FATTO e CONSIDERATO IN DIRITTO
1.COGNOME NOME ricorre avverso la sentenza del Tribunale di Livorno che, su richiesta dell’imputato e con il consenso del PM, ha applicato nei suoi confron pena di anni quattro, mesi otto di reclusione ed euro 20.000 in relazione ad ip di cui all’art.73 dPR 309/90, disponendo la misura di sicurezza dell’espulsione reo a pena espiata ai sensi dell’art.86 dPR 309/90.
2. Deduce il ricorrente violazione di legge per mancanza della motivazione nel parte in cui il giudice del patteggiamento aveva disposto la misura di sicur ricorrendo ad un mero automatismo, senza esprimere qualsiasi valutazione sulla pericolosità del prevenuto.
Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata. 3.Preliminarmente va evidenziato come in tema di misure di sicurezza, la mancata valutazione da parte del giudice, nella sentenza di patteggiamento, della ricolosità in concreto del condannato straniero ai fini dell’espulsione dal ter dello Stato, prevista dall’art. 86 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, traduc nella violazione dell’obbligo delineato da tale disposizione, deve essere ricon ai casi per i quali è ammesso il ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 448, 2-bis, cod. proc. pen. e comporta l’annullamento con rinvio della sentenza limi tamente a tale punto, onde consentire al giudice di merito di operare detta v tazione, trattandosi di accertamento che deve essere condotto innanzitutto in s di cognizione e solo successivamente in sede di esecuzione (Sez.4, n.13599 de 16/2/2019, PG contro COGNOME NOME, Rv.276255; Sez.3, n.20781 del 7/12/2018, PG/EI NOME, Rv.275530) e da ultimo le Sezioni Unite hanno stabilito che la sentenza di patteggiannento che abbia omesso di applicare una misu di sicurezza non è ricorribile per cassazione ai sensi dell’art. 448, comma 2 cod. proc. pen., salv 14bme nella specie, si tratti di misura obbligatoria per in relazione al titolo di reato oggetto di imputazione, essendo in tal caso espe il ricorso per cassazione ai sensi della disciplina generale di cui all’art. proc. pen. (Sez.Un. n.21368 del 26/09/2019, NOME, Rv.279348). Corte di Cassazione – copia non ufficiale
4. Quanto al merito della censura, la misura di sicurezza risulta applicata giudice del patteggiamento in assenza di adirrà motivazione, sia con riferime alla indicazione dei presupposti applicativi, sia in relazione alla verifica del colosità sociale dell’imputato 1 la quale deve essere valutata in concreto e comparativamente rispetto alle condizioni personali e familiari del ricorrente, e i zione agli altri criteri di valutazione indicati dall’art.133 cod.pen., in una tiva di bilanciamento tra interesse generale alla sicurezza sociale ed interess singolo alla vita familiare. (Sez.4, n.50379 del 25/11/2014, COGNOME, Rv.26137
Sez.4, n.52137 del 17/10/2017, Talbi, Rv.271257; Sez.3, n.10749 del 7/02/2023, NOME, Rv.284317).
Deve pertanto pronunciarsi l’annullamento della impugnata sentenza limi tatamente alla statuizione concernente a misura di sicurezza dell’espulsione di all’art.86 Dpr 309/90 con rinvio al Tribunale di Livorno per nuovo esame sul punt
PQM
Annulla la sentenza impugnata limitatamente all’espulsione ex art.86 D.P.R 9/10/1990 n.309 e rinvia, per nuovo giudizio, al Tribunale di Livorno, in dive composizione fisica.
Così deciso in Roma, il 22 marzo 2024
Il consigliere estensore
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Il Presidente