Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 15872 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 3 Num. 15872 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 27/03/2025
SENTENZA
Sul ricorso proposto dal Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Brescia nel procedimento a carico di:
COGNOME COGNOME (CUI CODICE_FISCALE) nato in Gambia il 02/08/1994 avverso la sentenza emessa il 27/11/2023 dal Tribunale di Brescia
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale NOME COGNOME che ha concluso chiedendo l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente all’omessa applicazione dell’espulsione dell’imputato, ed insistendo per l’adozione del provvedimento a cura della Suprema Corte;
udito il difensore del ricorrente, avv. NOME COGNOME che ha concluso chiedendo dichiararsi l’inammissibilità del ricorso perché presentato fuori termine, ovvero il suo rigetto
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 27/11/2023, il Tribunale di Brescia ha condannato alla pena di giustizia, all’esito del giudizio abbreviato, COGNOME in relazione al delitto di illecita detenzione di hashish a lui ascritto.
Ricorre per cassazione il Procuratore Generale presso la Corte d’Appello di Brescia, deducendo violazione di legge con riferimento alla omessa applicazione
dell’espulsione dell’imputato a pena espiata, ai sensi dell’art. 86 d.P.R. n. 1990. Il ricorrente evidenzia che il presupposto necessario all’irrogazione d misura, costituito dalla pericolosità sociale del SAMBOU, risultava accertato ne sentenza impugnata, avuto riguardo sia alle considerazioni svolte per escludere particolare tenuità del fatto di cui all’art. 131-bis cod. pen., sia a quell base dell’irrogazione di una pena superiore al minimo edittale.
GLYPH 3. Con requisitoria tempestivamente trasmessa, il Procuratore Generale sollecita l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente al omessa applicazione dell’espulsione, richiedendo altresì l’emissione di statuizione a cura di questa Suprema Corte.
Con memoria tempestivamente trasmessa, il difensore del COGNOME evidenzia l’incostituzionalità dell’istituto.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Deve anzitutto essere evidenziata l’inconsistenza delle questioni formula in via preliminare dalla difesa.
1.1. Quanto al rilievo di tardività del ricorso, formulato in sede di discus orale, va evidenziato che la sentenza di primo grado è stata comunicata Procuratore Generale di Brescia in data 03/08/2024: il ricorso, depositat successivo giorno 6, deve ritenersi tempestivo, non assumendo evidentemente alcuna rilevanza il fatto che la motivazione della sentenza, emessa in d 27/11/2023, sia stata ritualmente depositata entro i quindici giorni.
1.2. Quanto alla questione dedotta con la memoria, appare evidente la su assoluta inconsistenza, avendo la Corte costituzionale dichiarato l’illegitt costituzionale dell’art. 86 d.P.R. n. 309 del 1990 nella parte in cui obblig giudice ad emettere, contestualmente alla condanna, l’ordine di espulsione del straniero a pena espiata senza il necessario previo accertamento relativo sussistenza, in concreto, della sua pericolosità sociale (Corte cost., sent. n. 24 febbraio 1995).
Nel merito, il ricorso è fondato.
Coglie infatti nel segno il rilievo del P.G. ricorrente in ordine GLYPH totale silenzio della sentenza in ordine all’espulsione ex art. 86 del SAMBOU, pur condannato all’esito del giudizio abbreviato. Si evidenzia in particolare, dal P.G. ricorren il presupposto della concreta pericolosità dell’imputato appariva desumibile quanto osservato dallo stesso G.u.p. in ordine sia alla impossibilità di ricondu fatti nell’alveo dell’art. 131-bis cod. pen., sia ai precedenti specifici a c SAMBOU, ostativi alla concessione dei benefici di legge.
Non può invece condividersi la richiesta, formulata dal Procuratore Generale in sede di conclusioni, di annullamento senza rinvio della senten
impugnata, limitatamente alla mancata espulsione, e di emissione della relativa statuizione a cura di questo Collegio.
Le Sezioni Unite di questa Suprema Corte hanno invero chiarito che «la sentenza di condanna, pronunciata a seguito di giudizio abbreviato, che abbia
omesso di statuire in ordine alla misura di sicurezza dell’espulsione prevista dall’art. 86 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, non è, sotto tale profilo, appellabile
dal pubblico ministero innanzi al tribunale di sorveglianza ex art. 680 cod. proc.
pen., bensì impugnabile con ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 608 cod. proc.
pen., con rinvio, in caso di annullamento, al medesimo giudice ai sensi dell’art.
623, comma 1, lett. d), cod. proc. pen.» (Sez. U, n. 38810 del 13/06/2022,
Banadin, Rv. 283639 – 01).
in parte qua,
Deve quindi disporsi l’annullamento della sentenza impugnata, con rinvio al Tribunale di Brescia, in diversa composizione, per nuovo giudizio
quanto all’applicazione dell’espulsione del COGNOME a pena espiata, previo accertamento della sua concreta pericolosità sociale.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla misura di sicurezza dell’espulsione dello straniero, con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Brescia in diversa composizione.
Così deciso il 27 marzo 2025
GLYPH stensore
Il Presidente