Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 34267 Anno 2025
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME NOME
Penale Ord. Sez. 7   Num. 34267  Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 25/09/2025
SETTIMA SEZIONE PENALE
NOME COGNOME
ha pronunciato la seguente
Sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME, alias NOME COGNOME nato in Tunisia il DATA_NASCITA avverso l’ordinanza del 19/03/2025 del Tribunale di sorveglianza di Genova dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Considerato che NOME COGNOME ( alias NOME COGNOME) ricorre per cassazione avverso l’ordinanza in preambolo con la quale il Tribunale di sorveglianza di Genova ha rigettato l’opposizione al decreto di espulsione emesso dal Magistrato di sorveglianza in data 5 novembre 2024 e deduce violazione degli artt. 13 e 16 d. lgs. n. 286 del 1998 e vizio di motivazione in punto di omessa verifica della pericolosità del condannato e di mancata valutazione dell’esistenza di vincoli effettivi in Italia (fruisce di permessi premio presso la nipote, figlia del fratello);
ritenuto che il ricorso Ł del tutto aspecifico, non evidenziando alcun elemento in virtø del quale ritenere l’esistenza di una qualche ingerenza del provvedimento di esplusione nella vita privata e familiare dell’interessato;
ricordato, infatti, che l’espulsione dello straniero condannato e detenuto in esecuzione di pena, prevista dall’art. 16, comma 5, del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, riservata alla competenza del giudice di sorveglianza ed avente natura amministrativa, costituisce un’atipica misura alternativa alla detenzione, finalizzata ad evitare il sovraffollamento carcerario, della quale Ł obbligatoria l’adozione in presenza delle condizioni fissate dalla legge e fatta salva la ricorrenza di una tra le cause ostative previste dal successivo art. 19 del medesimo plesso normativo (Sez. 1, n. 50871 del 25/05/2018, COGNOME; Sez. 1, n. 6814 del 09/07/2015, dep. 2016, Nakai; Sez. 1, n. 45601 del 14/12/2010, Turtulli, Rv. 249175);
richiamata la giurisprudenza di questa Corte – che si condivide e riafferma – che, pur a fronte dell’intervenuta modifica dell’art. 19 d.lgs. 25 luglio 1998, n 286 e dell’espunzione dalla disposizione di cause ostative all’espulsione riguardanti la condizione familiare della persona, ha ravvisato la perdurante rilevanza del diritto alla vita privata e familiare del cittadino non appartenente all’Unione europea (in tale senso, Sez. 1, n. 43082 del 07/11/2024, Grami, Rv. 287150-01). L’art. 19 d.lgs. cit. aveva, invero, subìto una precedente modifica con il d.l. 21 ottobre 2020, n. 130, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 173, nel senso, per quanto d’interesse in questa sede, che era fatto divieto disporre l’espulsione dello straniero, salve ragioni imperative di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza
– Relatore –
Ord. n. sez. 13295/2025
CC – 25/09/2025
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
pubblica o di protezione della salute dei residenti in Italia, qualora sussistessero fondati motivi per ritenere che ne sarebbe derivato nocumento al diritto alla vita privata e familiare del medesimo, a tale fine rilevando l’effettività dei vincoli familiari dell’interessato, il suo effettivo inserimento sociale in Italia, la durata della sua permanenza in Italia. Tale disposizione Ł stata ulteriormente modificata, come accennato, con il d.l. n. 130 del 2023, convertito dalla I. n. 173 del 2023, ma dall’art. 19 cit. non Ł stato espunto il richiamo agli obblighi di cui all’art. 5, comma 6, d.lgs. cit., che rimanda agli obblighi «costituzionali o internazionali dello Stato italiano», per l’appunto espressamente indicati, costituenti vincolo per il legislatore: ne consegue che, ai fini dell’espulsione, risulta a tutt’oggi rilevante l’incidenza del diritto alla vita affettiva e familiare del destinatario del provvedimento, consacrato all’art. 8 Convenzione EDU;
ribadito che la Convenzione EDU costituisce parametro interposto ai fini del sindacato dell’ordinamento nazionale rispetto alla Costituzione e considerato che non si frappone alcun ostacolo letterale, nell’ambito della disciplina del d.lgs. n. 286 del 1998, alla lettura prospettata dell’art. 19 cit., deve tuttavia escludersi che, nella specie, il provvedimento impugnato mostri i vizi denunciati, poichØ il Tribunale ha preso in considerazione le circostanze che renderebbero prevalente il diritto alla vita privata e familiare, in tesi ostative all’espulsione, escludendone l’operatività, con motivazione logica e congruente, evidenziandone la genericità (il ricorrente si era limitato ad indicare lo svolgimento di meri permessi premio presso la nipote, con la quale non risulta che egli abbia intrattenuto alcuna relazione);
ritenuto che il Tribunale, valutando tutti gli elementi a disposizione, ha tratto la logica considerazione dell’insussistenza di cause ostative all’espulsione del ricorrente, che non presentava elementi di integrazione sociale, familiare e lavorativa rispetto alla realtà nazionale, suscettibili di essere scandagliati dal giudice adito anche attraverso l’esercizio dei propri poteri istruttori e che tale motivazione resiste alle aspecifiche affermazioni contenute nel ricorso;
ritenuto, dunque, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e che a detta declaratoria segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e – per i profili di colpa connessi all’irritualità dell’impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) – di una somma in favore della cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questioni dedotte, in euro tremila;
P.Q.M
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così Ł deciso, 25/09/2025
Il Consigliere estensore
Il Presidente NOME COGNOME
NOME COGNOME