Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 21503 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 1 Num. 21503 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 27/03/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME NOME COGNOME (CUI CODICE_FISCALE) nato in Ecuador il 21/01/1984 avverso l’ordinanza del 18/12/2024 del Tribunale di Sorveglianza di Genova; udita la relazione del Consigliere NOME COGNOME COGNOME
lette le conclusioni del Sost. Proc. Gen. NOME COGNOME per l’annullamento con rinvio del provvedimento impugnato.
RITENUTO IN FATTO
Il Tribunale di Sorveglianza di Genova, con ordinanza in data 18 dicembre 2024, ha rigettato l’opposizione proposta da NOME COGNOME avverso il provvedimento con il quale il Magistrato di Sorveglianza di Genova il 31 maggio 2024 ha disposto l’espulsione del condannato ai sensi dell’art. 16 d.lgs. 286/1998.
Avverso il provvedimento ha presentato ricorso l’interessato che, a mezzo del difensore, ha dedotto i seguenti motivi.
2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 16, comma 1, d.lgs. 286/1998 e 27, comma 3, cost. quanto alla ritenuta inesistenza di una pregressa e stabile convivenza con familiari in Italia e alla totale assenza di legami familiari in Ecuador.
In data 22 febbraio 2024 sono pervenute in cancelleria le conclusioni scritte con le quali il Sost. Proc. NOME COGNOME ha chiesto l’annullamento con rinvio del provvedimento impugnato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
La difesa deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta inesistenza di una pregressa e stabile convivenza con familiari in Italia e alla totale assenza di legami familiari in Ecuador.
Nello specifico la difesa rileva che il Tribunale tavrebb totalmente omesso di valutare il contenuto della documentazione prodotta il 18 dicembre 2024 (la dichiarazione rilasciata dalla madre del ricorrente circa la sua residenza in Italia e pure attestante che il padre- unico stretto congiunto residente in Ecuador- è deceduto in data 3 febbraio 2022 per cui ove espulso il condannato sarebbe abbandonato a sé stesso; gli atti relativi alla disponibilità rappresentata dalla Comunità CEIS di Trasta per avviare un percorso di recupero) che era finalizzata a rappresentare tanto l’esistenza di legami in Italia, quanto l’assenza di una pericolosità sociale attuale, risalendo il precedente richiamato dal Magistrato di Sorveglianza al 2019 ed essendo il fatto riferito ad una rapina impropria di generi alimentari all’interno di un supermercato.
La doglianza è fondata.
La motivazione del provvedimento, infatti, non si confronta con gli elementi indicati dalla difesa e risulta nel complesso apparente.
Il generico riferimento al contenuto di una nota redatta dalla polizia giudiziaria in data 11 maggio 2024, dalla quale risulterebbe che il condannato non convive con la madre, è inconferente quanto all’esistenza o meno di legami familiari in Italia, non potendosi limitare la valutazione in merito alla consistenza degli stessi sulla esclusiva considerazione che il soggetto, adulto, non convive con la madre, ciò anche considerato che la nota indicata è stata redatta in data anteriore al deposito della memoria e, quindi, non appare idonea a confutare elementi e argomenti che non erano a quel tempo noti (ad esempio, il fatto che il padre del condannato era deceduto e che lo stesso in Ecuador non aveva più alcun familiare).
Ad analoghe conclusioni si deve pervenire quanto al rinvio all’istruttoria che sarebbe stata compiuta laddove, a ben vedere, escluse le indicazioni astratte circa l’identità o nazionalità del condannato, vi è un superficiale riferimento alla pericolosità, fondata esclusivamente richiamando la gravità del reato commesso
e ai quattro mesi trascorsi tra l’emissione dell’ordine di carcerazione e l’esecuzione dello stesso, ciò senza neanche citare, e quindi valutare, la
disponibilità manifestati dalla Comunità CEIS di Trasta ad avviare con il condannato un percorso di recupero.
3. Le carenze di motivazione rilevate impongono l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata affinché il Tribunale di Sorveglianza di Genova,
attenendosi ai principi indicati e libero nell’esito, proceda a un nuovo giudizio.
P.Q.M
Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di
Sorveglianza di Genova.
Così deciso il 27 marzo 2025.