Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 969 Anno 2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Data Udienza: 28/11/2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 969 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Composta da
Presidente –
NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME
ORDINANZA
sul ricorso proposto da NOME COGNOME nato il 1/10/1985 avverso l’ordinanza del19/06/2024 delTRIB. SORVEGLIANZA di ANCONA dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO
Il Tribunale di Sorveglianza di Ancona con ordinanza in data 19 giugno 2024 respingeva l’opposizione proposta nell’interesse di NOME COGNOME detenuto in espiazione della pena – avverso il decreto di espulsione del medesimo dal territorio italiano emesso dal Magistrato di sorveglianza di Ancona in data 11 marzo 2024.
Avverso detto provvedimento propone ricorso il condannato tramite il proprio difensore, articolando un unico motivo di ricorso con cui denuncia la violazione dell’art. 19 D.Lgs. 286/98.
L’impugnato provvedimento ha omesso di valutare la circostanza che il ristretto Ł in possesso di regolare carta di identità e di permesso di soggiorno rilasciato dalla Questura di Ancona con prima scadenza al 16/1/2021, di cui Ł stato chiesto il rinnovo; altrettanto censurato Ł il richiamo al sovraffollamento carcerario, e, dunque, alla necessità indicata dal Tribunale di dare corso all’espulsione.
Ulteriore censura mossa all’impugnato provvedimento riguarda la prevalenza data all’espulsione rispetto alla possibilità di accedere ad una misura alternativa alla detenzione e l’omessa valutazione della qualità di rifugiato politico dell’istante.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso Ł inammissibile.
1.1 L’unico motivo di ricorso Ł inammissibile.
L’impugnato provvedimento ha esaminato tutte le condizioni normativamente stabilite per la legittimità dell’espulsione e, quanto al permesso di soggiorno, ha sottolineato come la richiesta di rinnovo dello stesso, richiamata nel ricorso, sia stata archiviata e, dunque, come, al momento, il ristretto sia privo di valido titolo per permanere sul territorio nazionale.
In presenza delle condizioni legittimanti la misura e in assenza di cause ostative Ł principio consolidato che qui si intende ribadire che l’espulsione dello straniero condannato e detenuto in esecuzione di pena, prevista dall’art. 16, comma quinto, del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, riservata alla competenza del giudice di sorveglianza ed avente natura amministrativa, costituisce un’atipica misura alternativa alla detenzione, finalizzata ad evitare il sovraffollamento carcerario, della quale Ł obbligatoria l’adozione in presenza delle condizioni fissate dalla legge. (Sez. 1, Sentenza n. 45601 del 14/12/2010 Rv. 249175).
L’espulsione dello straniero, quale misura alternativa prevista dall’art. 16, comma 5, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, Ł preclusiva della valutazione nel merito di istanze di applicazione di altre misure alternative alla detenzione previste dall’ordinamento penitenziario, quali ad esempio la detenzione domiciliare. Sez. 1, Sentenza n. 36082 del 25/09/2020 Cc. (dep. 16/12/2020 ) Rv. 280208
All’inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e – alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale e in mancanza di elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» – della somma di euro 3000 a favore della cassa delle ammende, tenuto conto dell’evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così Ł deciso, 28/11/2024
Il Consigliere estensore
Il Presidente NOME COGNOME
NOME COGNOME