Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 1956 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 1 Num. 1956 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 22/10/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 21/05/2025 del TRIB. SORVEGLIANZA di ANCONA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del AVV_NOTAIO COGNOME, che ha chiesto l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata;
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza in epigrafe, il Tribunale di Sorveglianza di Ancona rigettava l’opposizione proposta da NOME COGNOME avverso il decreto di espulsione emesso in data 3 marzo 2025 nei suoi confronti, ai sensi dell’art. 16, comma 5, d.lgs. n. 286/98, dal Magistrato di sorveglianza di Ancona.
Il Tribunale premetteva che la versione dell’art. 19, comma 1.1., del citato decreto legislativo, vigente sino al marzo 2023, era cambiata, in virtù dell’art. 7 d.l. 10 marzo 2023, n. 20, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 maggio 2023, n. 50, che aveva soppresso il terzo e quarto periodo del comma in questione, ripristinando la rigorosa disciplina preesistente.
Tanto premesso, il giudice a quo osservava come, nonostante la famiglia del fratello dell’opponente si trovasse in Italia e si trattasse di soggetti che avevano acquisito la cittadinanza italiana, non vi fosse una prova della pregressa convivenza del detenuto presso la stessa e, inoltre, si evidenziava come in Marocco il soggetto avesse, con la madre, un punto di riferimento familiare ben più importante.
Ad ogni modo, la presenza dei congiunti, ad avviso del Collegio, non era tale da compensare la pericolosità sociale dell’opponente, desumibile dalla commissione, da parte sua, di plurimi reati contro il patrimonio e contro la persona in territorio fermano e, segnatamente, nel Comune di Montegranaro.
Concludeva, pertanto, il Tribunale nel senso dell’insussistenza di condizioni ostative all’espulsione.
Ha proposto ricorso per cassazione l’interessato, per il tramite del difensore, sviluppando due motivi.
2.1. Con il primo motivo, deduce inosservanza o erronea applicazione dell’art. 19, comma 1.1., d.lgs. n. 286/98 nella versione vigente dopo l’abrogazione del terzo e quarto periodo di detta disposizione avvenuta per effetto dell’art. 7, comma 1, d.l. 10 marzo 2023, n. 20, convertito dalla legge 5 maggio 2023, n. 50, alla luce di quanto previsto da fonti normative sovranazionali quali l’art. 8 CEDU.
Si censura l’ordinanza impugnata perché fondata su una lettura ed applicazione dell’art. 19 d.lgs. 286/1988 tassativa e rigorosa, che non avrebbe tenuto conto della interpretazione costituzionalmente e convenzionalmente orientata fatta propria dalla più recente giurisprudenza di legittimità.
Si ricorda che, alla luce di tale ermeneusi, il giudice di merito, nel disporre l’espulsione dello straniero, deve sempre verificare che l’allontanamento non costituisca un’ingerenza nell’esercizio del diritto al rispetto della vita privata familiare, ingerenza giustificata soltanto se, all’esito del bilanciamento tra l
concreta pericolosità del soggetto e il suo livello di integrazione nel consorzio sociale del paese di accoglienza, essa risulti proporzionata.
Inoltre, si assume che, anche a fronte delle modifiche intervenute con la citata legge n. 50/2023, nell’applicazione dell’art. 19 T.U.I. si deve ugualmente tener conto dei principi sovranazionali, sicché l’espulsione dello straniero a titolo di sanzione alternativa alla detenzione non può essere disposta – al pari di ogni altra forma di espulsione di natura penale – quando tale misura si risolva in una violazione dell’art. 8 CEDU.
2.2. Con il secondo motivo, si denuncia vizio di motivazione con riguardo alla pregressa convivenza del ricorrente presso l’abitazione del fratello.
Si rimprovera al Tribunale di aver erroneamente affermato che non vi fosse prova di detta pregressa convivenza.
Vero è che la difesa, nell’atto di opposizione all’espulsione, aveva descritto i dissapori tra lo straniero e il fratello, in conseguenza dei quali era seguito un temporaneo allontanamento del primo dall’abitazione; tuttavia, dagli atti del procedimento risultava anche che a tale allontanamento era seguito un ripristino della convivenza in famiglia, tanto è vero che lo stesso Tribunale di sorveglianza di Ancona aveva concesso al NOME la detenzione domiciliare proprio nell’abitazione del fratello.
Il Procuratore generale di questa Corte, nella sua requisitoria scritta, ha concluso per l’annullamento con rinvio del provvedimento impugnato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Fondato e assorbente è il secondo motivo di ricorso.
Occorre premettere che l’art. 19, comma 2, lett. c), d.lgs. n. 286 del 1998 – unica norma che qui rileva – dispone che non è consentita l’espulsione, salvo che nei casi previsti dall’articolo 13, comma 1, nei confronti “degli stranier conviventi con parenti entro il secondo grado o con il coniuge, di nazionalità italiana”.
Nell’affermare l’insussistenza, nei confronti del NOME, di fattori ostativi all’espulsione, in difetto di prova circa la pregressa convivenza del condannato con il fratello cittadino italiano, il Tribunale di sorveglianza di Ancona è incorso in travisamento, per omissione, delle evidenze documentali in atti, poiché ha trascurato di considerare che proprio esso Tribunale, con ordinanza del 29 marzo 2023, aveva concesso allo straniero la misura alternativa della detenzione domiciliare a Montegranaro, INDIRIZZO INDIRIZZO, presso l’abitazione del fratello NOME COGNOME, incontestabilmente un parente di secondo grado cittadino italiano, così come cittadini italiani risultano, in base alle rispettive carte d’iden
in atti, NOME COGNOME, moglie convivente di NOME, e NOME COGNOME, figlio della coppia.
Si rientra, dunque, pienamente, nell’ipotesi di cui all’art. 19, comma 2, lett. c), T.U.I. che non consente l’espulsione.
Trattasi di norma che non è stata interessata dalla intervenuta soppressione, con d.l. 10 marzo 2023, n. 20, in vigore dall’Il marzo 2023, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 maggio 2023, n. 50, del terzo e del quarto periodo del comma 1.1. dell’art. 19 T.U.I., sicché la disposizione prima richiamata, in quanto tuttora vigente, deve ritenersi sufficiente a decidere il caso sottoposto all’odierno vaglio.
3. L’ordinanza impugnata va, pertanto, annullata, con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Ancona, che provvederà a rivalutare l’opposizione alla luce dei dati non correttamente esaminati.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata, con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Ancona.
Così deciso in Roma, il 22 ottobre 2025