Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 38318 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 38318 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 26/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME nato il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 19/04/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIR
Visti gli atti.
Esaminati il ricorso e l’ordinanza impugnata.
Rilevato che l’unico motivo dedotto da NOME COGNOME non di ammissibilità per la sua genericità e comunque per la manifes perché fondato su una errata interpretazione delle norme di riferi supeia il vaglio :a int’ Adatezza ento,
1.1. l’espulsione dello straniero condannato e detenuto in esecuzione di pena, prevista dall’art. 16, comma 5, del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, riservata alla competenza del giudice di sorveglianza ed avente natura costituisce un’atipica misura alternativa alla detenzione, finalizza sovraffollamento carcerario, della quale è obbligatoria l’adozione in condizioni fissate dalla legge e fatta salva la ricorrenza di una tra le previste dal successivo art. 19 del medesimo plesso normativo (S del 14/12/2010, Turtulli, Rv. 249175). imm iistrativa, -a ad evitare il pres;:nza delle cause ostative !z. 1, n. 45601
L’art. 16, comma 5, prevede che tale espulsione possa esser disposta nelle ipotesi previste dal precedente art. 13, comma 2, e, dunque, al iospe to di una delle seguenti condizioni: a) l’ingresso da parte del detenuto straniero ne territorio dello Stato mediante sottrazione ai controlli di frontiera senza esser stai: ) respinto ai sensi dell’art. 10 del decreto; b) il trattenimento nel territori assenza della comunicazione di cui all’art. 27, comma 1-bis, richiesto il permesso di soggiorno nel termine prescritto, salvo c dipeso da forza maggiore, ovvero quando il permesso di soggiorno o annullato o rifiutato o è scaduto da più di sessanta giorni e non ne il rinnovo, o, ancora, se lo straniero si è trattenuto sul territorio violazione dell’art. 1, comma 3, legge 28 maggio 2007, n. 68; c) ad una delle categorie indicate negli artt. 1, 4 e 16 del d.lgs. 6 s n. 159. dello Stato in senza avere e il i itardo sia stat c revocato è sta to chiesto dello Stato in l’app :irtenenza ttern )re 2011,
L’istituto ha ricevuto l’avallo della giurisprudenza costituzion l’altro, sottolineato (Corte cost., ord. n. 226 del 2004) come, tra misura amministrativa, l’espulsione debba essere assistita, in fase «dalle garanzie che accompagnano l’espulsione disciplinata dall’a 286 del 1998», sicché il magistrato di sorveglianza, prima di eme di espulsione, può acquisire dagli organi di polizia «qualsiasi tipo necessaria o utile al fine di accertare la sussistenza dei pres condizioni che legittimano l’espulsione…», così come il questor le, che ha, tra tand, )si di una li apI: licazione, . d.lgs. n. tere il decreto rmazione ppos :i e delle , n disporre
l’analoga misura di cui all’art. 13 d.lgs. 25 luglio 1998, n. 2 :286, pu «evidentemente avvalersi di informazioni a tutto campo sullo stra ‘ero .».
Il regime dell’espulsione amministrativa contempla, come s pra enticipato, una serie di limiti all’adozione della misura, previsti dall’art. 19, c mm 1, 1.1. 2, d.lgs. 25 luglio 1998, n 286, e pacificamente applicabili anch all’espulsione quale misura alternativa alla detenzione; che l’art. 19, comma 1.1., d.IT: . 25 luglio 1998, n. 286, indica, quale causa ‘ostativa all’espulsione, l’esist mza di fondati motivi che inducano a ritenere «che l’allontanamento dal terri:orio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privat e fE miliare, meno che esso non sia necessario per ragioni di sicurezza nazionle, di ordine e sicurezza pubblica, nonché di protezione della salute nel rispetto della Cc wenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecuti dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondame itali c ,ell’unione Europea» ed aggiunge, al periodo successivo, che «Ai fini della falutezione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto dell i natt ira e de effettività dei vincoli familiari dell’interessato, del suo effettivo inse -imer to sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazi Dnale , nonché dell’esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo paese’l’ori g ne»; che, quindi, l’autorità giudiziaria, nel valutare l’adozione del pro /vedi nento espulsione ex art. 16, comma 5, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, d ve tener conto delle conseguenze che l’allontanamento del condannato dal terri orio nazionale determinerebbe sulla sua vita privata e familiare e, dunque, iconosciuto la rilevanza, tra l’altro, di legami affettivi non inquadrabili nelle i ìotes tipi all’art. 19, comma 2, lett. c)
Da nessuna norma è prevista che l’espulsione quale misura ‘al erri& iva possa essere disposta solo con il consenso del condannato.
ritenuto che, nel caso che ci occupa, il Tribunale di sorveglianza hi adottato la decisione impugnata senza incorrere in deficit logici di sorta e o coerenza con il dettato normativo, cioè traendo spunto dalle evide verificando in concreto, alla luce di tutti gli elementi dispon insussistenza della prospettata condizione ostativa alla espulsion territorio nazionale della sorella e sopravvenuta relazione se cittadina italiana), che ha sottolineato essere stata dedotta in generici e non circostanziati. )era :;) in piena z isi ruttorie e bili, l’effettiva (presenza nel time Itale con termini affatto
Ritenuto, dunque, che il ricorso deve essere dichiarato ma missi bile e che a detta declaratoria segue la condanna del ricorrente al pagame Ito d , :Aie spese processuali e – per i profili di colpa connessi all’irritualità dell’impu nazie ne (Cor
cost. n. 186 del 2000) – di una somma in favore della cassa delle amme ide che stima equo determinare, in rapporto alle questioni dedotte, in eur trer iila;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna ,141 ricorrente al p spese processuali e della somma di euro tremila in favore de ammende. 3garri3nto delle la Ossa delle
Così deciso, in Roma 26 settembre 2024.