Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 39784 Anno 2025
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME NOME
Penale Sent. Sez. 1 Num. 39784 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 14/11/2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta da
– Presidente –
NOME COGNOME COGNOME NOME COGNOME
– Relatore –
SENTENZA
sul ricorso proposto da: NOME (CODICE_FISCALE) nato in Gabon il DATA_NASCITA avverso l’ordinanza del 29/05/2025 del Tribunale di Sorveglianza di Genova udita la relazione del Consigliere NOME AVV_NOTAIO COGNOME;
lette le conclusioni del AVV_NOTAIO per il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Il Tribunale di Sorveglianza di Genova, con ordinanza in data 29 maggio 2025, ha rigettato l’opposizione avverso il provvedimento con il quale il Magistrato di Sorveglianza di Genova l’11 marzo 2025 ha disposto l’espulsione dal territorio nazionale di NOME alias NOME ai sensi dell’art. 16, comma 5, d.lgs. 286 del 1998.
Il ricorrente Ł stato tratto in arresto il 5 agosto 2024 e gli Ł stata applicata la misura della custodia cautelare in carcere per un reato in materia di stupefacenti.
Nel corso della detenzione gli Ł stato notificato ed Ł stato quindi messo in esecuzione un precedente cumulo del 2016.
In data 24 novembre 2024 la custodia in carcere Ł stata sostituita dalla misura degli arresti domiciliari che Ł però rimasta ineseguita in virtø del diverso titolo di detenzione nel frattempo sopravvenuto.
L’11 marzo 2025 il magistrato di sorveglianza di Genova, considerato che il residuo della pena era inferiore a due anni e che la pendenza del procedimento per il reato di stupefacenti non era ostativa, ha disposto l’espulsione del condannato ai sensi dell’art. 16, comma 5, d.lgs. 286 del 1998.
Avverso tale provvedimento ha proposto opposizione il condannato deducendo, in prima battuta, l’illegittimità del provvedimento di espulsione in quanto lo stesso Ł titolare di un regolare permesso di soggiorno rilasciato da uno degli stati aderenti all’Unione Europea, la Spagna, valido sino al 15 novembre 2025 e che, quindi, essendo entrato in Italia nel mese di giugno 2024, non poteva essere espulso. Ciò oltre al fatto che comunque non sarebbe stato acquisito il necessario nulla osta da parte dell’Autorità giudiziaria che procede nei suoi confronti.
Il Tribunale ha respinto l’opposizione evidenziando che la natura mista (condannato/indagato) dell’opponente non osta all’espulsione.
Riguardo al fatto che il condannato Ł in possesso del permesso di soggiorno rilasciato dalla Spagna, invece, il Tribunale ha ritenuto che l’espulsione sia stata correttamente disposta in quanto NOME/NOMEa non ha ottemperato all’obbligo previsto dall’art. 5, comma 7, d.lgs. 286 del 1998 di dichiarare al AVV_NOTAIO la propria presenza in Italia per cui, come previsto dal successivo comma 7ter , decorsi comunque tre mesi dall’ingresso in Italia, nei confronti dello stesso poteva essere legittimamente adottato il provvedimento di cui all’art. 13, comma 3, d.lgs. 286 del 1998. Sotto tale profilo, d’altro canto, dagli atti non emergerebbe che il termine di tre mesi non era decorso in quanto la circostanza che l’ingresso in Italia sia avvenuto solo il 6 giugno 2024 Ł frutto della sola affermazione dello stesso opponente.
Avverso l’ordinanza ha presentato ricorso l’interessato che, a mezzo del difensore, ha dedotto i seguenti motivi.
4.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all’art. 5 commi 7 e 7ter , d.lgs. 286 del 1998. In un unico articolato motivo la difesa rileva che il Tribunale sarebbe incorso in un duplice errore. Da una parte avrebbe del tutto omesso di considerare la necessità del nulla osta da parte dell’autorità procedente per il reato in materia di stupefacenti e, dall’altra, avrebbe erroneamente interpretato quanto disposto dall’art. 5 d.lgs. 286 dl 1998. Il comma 7 di tale norma, infatti, nel caso in cui il soggetto titolare di un regolare permesso di soggiorno rilasciato da uno stato estero facente parte dell’Unione europea non dichiari la propria presenza del territorio non prevede come conseguenza automatica l’espulsione quanto, piuttosto, l’applicazione di una sanzione compresa tra 103 e 309 euro. NØ, d’altro canto, l’espulsione può esser automaticamente disposta in quanto il successivo comma 7bis stabilisce che se il cittadino straniero si Ł trattenuto nel territorio nazionale per un periodo superiore a tre mesi gli deve essere intimato dal AVV_NOTAIO di recarsi immediatamente, e comunque non oltre sette giorni dalla notifica dell’intimazione, nello Stato membro dell’Unione europea che ha rilasciato il permesso di soggiorno o altra autorizzazione che conferisce il diritto di soggiornare e che, quindi, l’espulsione può essere disposta, ai sensi del comma 7ter , solo in caso di violazione dell’intimazione e sentito lo stato straniero che ha rilasciato il permesso, presso il quale, di norma deve essere disposto l’allontanamento.
In data 21 ottobre 2025 sono pervenute in cancelleria le conclusioni scritte con le quali il AVV_NOTAIO. AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO chiede che il ricorso sia rigettato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso Ł fondato.
Nell’unico motivo di ricorso la difesa deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all’art. 5 commi 7 e 7ter , d.lgs. 286 del 1998.
2.1. L’ingresso degli stranieri extracomunitari che hanno ottenuto il rilascio di un permesso di soggiorno o di un documento equipollente da uno Stato membro dell’Unione europea Ł regolato dal comma 7 dell’art. 5, d.l.gs. 286 del 1998 così come modificato dalla l. 161 del 2014 che ha introdotto i commi 7bis e 7ter .
Ai sensi del comma 7 «gli stranieri muniti del permesso di soggiorno o di altra autorizzazione che conferisce il diritto a soggiornare, rilasciati dall’autorità di uno Stato membro dell’Unione europea e validi per il soggiorno in Italia, sono tenuti a dichiarare la loro presenza al questore entro il termine di cui al comma 2. Agli stessi Ł rilasciata idonea ricevuta della dichiarazione di soggiorno. Ai contravventori si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 103 a euro 309».
Il successivo comma 7bis stabilisce che «allo straniero di cui al comma 7, che si Ł trattenuto nel territorio nazionale oltre i tre mesi dall’ingresso, il questore intima di recarsi immediatamente, e comunque non oltre sette giorni dalla notifica dell’intimazione, nello Stato membro dell’Unione europea che ha rilasciato il permesso di soggiorno o altra autorizzazione che conferisce il diritto di soggiornare, in corso di validità».
Il comma 7ter , infine, prevede che «nei confronti dello straniero che ha violato l’intimazione di cui al comma 7bis Ł adottato il provvedimento di espulsione ai sensi dell’articolo 13, comma 2. In presenza di accordi o intese bilaterali con altri Stati membri dell’Unione europea entrati in vigore in data anteriore al 13 gennaio 2009, l’allontanamento Ł eseguito verso lo Stato membro che ha rilasciato il permesso di soggiorno o altra autorizzazione al soggiorno. Qualora sussistano i presupposti per l’adozione del provvedimento di espulsione ai sensi dell’articolo 13, comma 1, ovvero dell’articolo 3, comma 1, del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, il provvedimento di espulsione Ł adottato sentito lo Stato membro che ha rilasciato il permesso di soggiorno o altra autorizzazione e l’allontanamento Ł eseguito con destinazione fuori del territorio dell’Unione europea».
2.2. Dalla lettura di tali norme, in sintesi, risulta che il cittadino extracomunitario in possesso di permesso di soggiorno rilasciato da altro stato, come nel nostro caso la Spagna, può fare ingresso nel territorio nazionale e permanervi per tre mesi senza limitazioni.
Al fine di individuare il dies a quo di tale termine, quindi, lo stesso deve dichiarare in Questura entro otto giorni dall’arrivo di avere fatto ingresso nel territorio nazionale.
La mancata comunicazione comporta la sanzione amministrativa di una somma da 103 a 309 euro.
Superato il termine di tre mesi di permanenza il AVV_NOTAIO intima allo straniero di lasciare il territorio nazionale entro sette giorni.
Dopo l’inutile decorso di tale termine può essere emesso il provvedimento di espulsione ex art. 13, comma 2, d. lgs. 286 del 1998 e l’allontanamento:
a) Ł eseguito verso lo Stato membro di provenienza, in presenza di accordi e intese bilaterali con lo stato che ha rilasciato il permesso o altra autorizzazione al soggiorno;
oppure
b) Ł eseguito con destinazione fuori del territorio dell’Unione europea, nel caso in cui sussistano i presupposti per l’adozione del provvedimento di espulsione ai sensi dell’articolo 13, comma 1, ovvero dell’articolo 3, comma 1, del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155.
In questa seconda ipotesi, però, il provvedimento di espulsione Ł adottato sentito lo Stato membro che ha rilasciato il permesso di soggiorno o altra autorizzazione.
In entrambe le situazioni, quindi, il superamento del termine di tre mesi, la comunicazione dell’intimazione e la violazione della stessa, sono quindi i presupposti in assenza dei quali il provvedimento di espulsione non può essere emesso.
Nel secondo caso, quello cioŁ in cui il provvedimento Ł adottato per motivi di odine pubblico o di sicurezza dello stato o quando la permanenza può agevolare organizzazioni terroristiche e l’allontanamento viene eseguito al di fuori dell’Unione europea, inoltre, l’espulsione non può essere disposta senza avere prima sentito lo Stato membro che ha rilasciato il documento valido per il soggiorno.
2.3. Nel caso di specie il Tribunale di sorveglianza non si Ł conformato ai principi indicati.
Il ricorrente Ł stato arrestato il 5 agosto 2024
Ha dichiarato di essere rientrato in Italia il 6 giugno 2024 e sul punto ha affermato di essere arrivato in aereo.
Quando Ł stato arrestato non Ł stato accertato in concreto quando e in che modo Ł entrato in Italie e se erano decorsi o meno tre mesi dall’ingresso.
La circostanza che non si sia presentato in questura entro otto giorni dall’ingresso, d’altro canto, non può essere considerata rilevante in quanto per tale ipotesi Ł prevista solo una sanzione amministrativa e non l’espulsione.
L’espulsione, infatti, come peraltro anche evidenziato nel provvedimento impugnato, può essere disposta esclusivamente quale conseguenza della violazione dell’intimazione di tornare nel paese di provenienza
Nel caso in esame, quindi, il ricorrente, al quale non Ł stata comunicata alcuna intimazione – che lo stesso evidentemente non può avere violato – non poteva essere espulso.
NØ, d’altro canto, risulta che il Tribunale abbia verificato quale procedura sia stata seguita per adottare il provvedimento di espulsione e verso quale stato sia stato disposto l’allontanamento.
Dall’ordinanza impugnata, infatti, non risulta: a) se l’espulsione Ł stata disposta nelle ipotesi di cui all’art. 13, comma 2, d. lgs. 286 del 1998, per cui, in presenza di accordi e intese, il provvedimento avrebbe dovuto prevedere che l’allontanamento era disposto verso la Spagna; b) se l’espulsione Ł stata disposta ai sensi dell’art. 13, comma 1, d. lgs. 286 del 1998, e se, quindi, il provvedimento di espulsione che prevede l’allontanamento verso lo stato di origine Ł stato assunto dopo avere sentito le competenti autorità spagnole.
Ciò in quanto il provvedimento di espulsione emesso dal magistrato di sorveglianza ha comunque natura sostanzialmente amministrativa (Sez. 1, n. 4645 del 14/09/2021, dep. 2022, Dashi, Rv. 282589 – 01; Sez. 1, n. 10847 del 19/12/2019, dep. 2020, Domi, n.m.) e allo stesso, seppure assunto ex art. 16, comma 5, d.lgs. 286 del 1998, nella la peculiare situazione in cui il cittadino extracomunitario Ł munito di un permesso di soggiorno o di altra simile autorizzazione rilasciata da uno stato membro dell’Unione europea si applica, in assenza di una deroga espressa, la specifica disciplina prevista dall’art. 5, comma 7 e seguenti d. lgs. 286 del 1998 previsti.
2.4. Le violazioni e i vizi riscontrati impongono l’annullamento dell’ordinanza impugnata con rinvio affinchØ il Tribunale di Sorveglianza di Genova, attenendosi ai principi indicati e libero nell’esito, proceda a un nuovo esame sul punto.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Sorveglianza di Genova.
Così Ł deciso, 14/11/2025
Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME