Espulsione stranieri: la Cassazione conferma la sanzione pecuniaria
La disciplina relativa all’espulsione stranieri impone il rispetto rigoroso delle procedure amministrative e penali volte a regolare la permanenza sul territorio nazionale. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha ribadito la severità del sistema sanzionatorio in caso di inottemperanza agli ordini delle autorità, focalizzandosi sulla validità delle motivazioni espresse dai giudici di merito.
Il caso e la condanna pecuniaria
La vicenda trae origine dalla condanna di un cittadino straniero alla pena di diecimila euro di multa. La sanzione era stata inflitta dal Giudice di Pace per la violazione delle disposizioni contenute nel Testo Unico Immigrazione, specificamente in relazione agli obblighi derivanti dai provvedimenti di allontanamento. La difesa ha proposto ricorso dinanzi alla Suprema Corte, lamentando un’assenza assoluta di motivazione e un’erronea applicazione della legge penale.
Il quadro normativo sull’espulsione stranieri
Il cuore della contestazione difensiva riguardava l’applicabilità dell’articolo 34 del d.lgs. n. 274 del 2000, che prevede l’esclusione della procedibilità nei casi di particolare tenuità del fatto davanti al Giudice di Pace. Secondo il ricorrente, il giudice di primo grado non avrebbe adeguatamente motivato il diniego di tale beneficio, rendendo la sentenza nulla per vizio logico. La Cassazione, tuttavia, ha analizzato il provvedimento impugnato riscontrando una realtà processuale differente.
La decisione della Corte sulla sanzione
I giudici di legittimità hanno stabilito che il ricorso è inammissibile. La censura mossa dalla difesa è stata giudicata manifestamente infondata, poiché il provvedimento del Giudice di Pace conteneva in realtà un ragionamento ineccepibile. La Corte ha sottolineato come la motivazione fornita nel grado precedente fosse immune da illogicità manifeste, spiegando chiaramente perché i presupposti per la particolare tenuità del fatto non sussistessero nel caso specifico.
Le motivazioni sull’espulsione stranieri
Le motivazioni della Suprema Corte si fondano sulla verifica della coerenza logica del provvedimento impugnato. Quando il giudice di merito espone con chiarezza le ragioni per cui una determinata previsione normativa non può essere applicata, il sindacato di legittimità si arresta. Nel caso di specie, la condotta legata alla violazione delle norme sull’espulsione stranieri è stata valutata nella sua interezza, confermando che la sanzione pecuniaria inflitta era proporzionata e legalmente corretta. L’inammissibilità del ricorso deriva quindi dal tentativo di sottoporre alla Cassazione una valutazione di merito già ampiamente e correttamente risolta.
Le conclusioni
Le conclusioni della vicenda processuale vedono non solo la conferma della multa di diecimila euro, ma anche un aggravio economico per il ricorrente. In linea con la giurisprudenza costituzionale, la Corte ha condannato la parte al pagamento delle spese processuali e al versamento di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Questa decisione evidenzia come la presentazione di ricorsi manifestamente infondati comporti conseguenze pecuniarie significative, oltre a consolidare l’orientamento rigoroso in materia di immigrazione e rispetto degli ordini di espulsione.
Cosa succede se un ricorso in Cassazione è giudicato manifestamente infondato?
Il ricorso viene dichiarato inammissibile e il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese del procedimento e di una somma equitativa alla Cassa delle ammende.
Si può applicare la particolare tenuità del fatto nei reati di immigrazione?
Sì, è teoricamente possibile davanti al Giudice di Pace, ma il giudice deve motivare rigorosamente la sussistenza dei presupposti e può legittimamente escluderla se il fatto non appare tenue.
Qual è la sanzione per l’inottemperanza alle norme sull’espulsione?
La legge prevede sanzioni pecuniarie elevate, come multe che possono arrivare a diecimila euro, oltre alle conseguenze amministrative legate alla posizione dello straniero sul territorio.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 50562 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 50562 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 12/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME ( CUI 03ISZYT) nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 05/04/2023 del GIUDICE DI PACE di FERRARA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO e IN DIRITTO
Considerato che con il provvedimento impugnato, il Giudice di pace di Ferrara ha condannato l’imputato alla pena di euro diecimila di multa, per il reato di cui all’art. 14, comma 5-ter, d. Igs. n. 286 del 1998.
Rilevato che avverso la sentenza ricorre l’imputato, a mezzo del difensore, AVV_NOTAIO, deducendo vizio (assenza assoluta di motivazione, inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 34 d. Igs. n. 274 del 2000 e 14, comma 5-ter TU Innm.) inammissibile in quanto devolve censura manifestamente infondata in quanto deduce asserito difetto di motivazione circa la sussistenza dei presupposti di cui all’art. 34 d. Igs. n. 274 del 2000, non emergente dal provvedimento impugnato (cfr. p. 2) il quale, anzi, spiega con ragionamento ineccepibile e immune da illogicità manifesta, la non ammissibilità della previsione di cui alla norma citata.
Ritenuto che segue la condanna al pagamento delle spese processuali e, valutati i profili di colpa nella determinazione della .causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000) al versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende, determinata equitativamente nella misura di cui al dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 12 ottobre 2023
Il Consigliere estensore
Il Presidente