Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 49082 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 49082 Anno 2023
Presidente: FIORDALISI DOMENICO
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 14/09/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 15/11/2022 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RILEVATO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Palermo ha confermato la pronuncia con cui il Tribunale di Agrigento aveva dichiarato NOME COGNOME colpevole del reato di cui all’art. 13 comma 13-bis del D.L.vo 25 luglio 1998, n. 286 – , per aver fatto rientro nel territorio nazionale, in assenza della speciale autorizzazione del Ministero dell’Interno, entro il termine di cinque anni dal decreto di espulsione, eseguito il 01/04/2019 -, e lo aveva condannato alla pena di anni uno, mesi uno e giorni dieci di reclusione.
Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso l’imputato, per il tramite del difensore di fiducia, deducendo tre motivi.
Con il primo deduce violazione di legge per insussistenza dell’elemento soggettivo del reato.
Con il secondo motivo si duole del mancato riconoscimento dell’esimente di cui all’art. 131 bis cod. pen.
Con il terzo motivo denuncia violazione di legge per il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche.
Il ricorso, proposto sulla base di censure manifestamente infondate ovvero generiche o non consentite, deve essere dichiarato inammissibile con ogni conseguenza di legge.
3.1. Il primo motivo deduce critiche non consentite in sede di legittimità, perché costituite da mere doglianze in punto di fatto, di contenuto estremamente generico e incentrate sulla denuncia di inesistenti vizi di contraddittorietà o di illogicità. Nella sentenza impugnata, al contrario, risulta dettagliatamente analizzato il profilo della sussistenza del contestato reato, in dipendenza del rientro del soggetto in Italia, ad onta del contenuto del precedente decreto di espulsione. Trattasi, quindi, di censure che sono pedissequamente riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi, secondo un corretto argomentare giuridico, dalla Corte territoriale.
3.2. Anche la seconda doglianza non supera il vaglio preliminare di ammissibilità, in quanto semplicemente reiterativa di profili di censura già congruamente vagliati dal giudice di merito. La Corte territoriale ha invero evidenziato come difettasse nel caso di specie uno dei presupposti dell’applicazione dell’invocato istituto, ossia la non abitualità del comportamento illecito, evidenziando come nel casellario giudiziale risultassero iscritte a carico del COGNOME ben cinque condanne per violazione del d. Lgs. 286 del 1998. La motivazione, quindi, è priva di
profili di contraddittorietà o illogicità; la sentenza è destinata, pertanto, a restare immune da qualsivoglia stigma in sede di legittimità.
3.3. Manifestamente infondato e tendente a sottoporre a questa Corte valutazioni squisitamente di merito, ad essa sottratte, è infine pure il terzo motivo, con il quale il ricorrente afferma carente la motivazione con la quale gli sono state negate le circostanze attenuanti generiche: la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è infatti giustificata da motivazione esente da manifesta illogicità, circostanza che rende la statuizione in parola insindacabile in sede di legittimità (Sez. 6, n. 42688 del 24/09/2008, COGNOME e NOME, Rv. 242419), anche considerato il principio affermato da questa Corte secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quell ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli NOME da tale valutazione (Sez. 2, n. 3609 del 18/01/2011, COGNOME e NOME, Rv. 249163; Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Giovane, Rv. 248244).
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 14/09/2023