Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 40275 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 1 Num. 40275 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 21/06/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 15/09/2022 del GIUDICE DI PACE di FIRENZE
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Procuratore generale, in persona del AVV_NOTAIO Procuratore NOME COGNOME, che ha chiesto, con requisitoria scritta, l’accoglimento del secondo motivo di ricorso
Con sentenza emessa in data 15 settembre 2022 il giudice di pace di Firenze ha condannato NOME alla pena di 5.000 euro di ammenda, sostituita con la misura dell’espulsione dal territorio italiano per cinque anni ai sensi dell’art. 62-bis d.lgs. n. 274/2000, per il reato di cui all’art. 10-bis d.lgs. n. 286/1998, accertato il 25 giugno 2018.
Il giudice ha ritenuto provato che l’imputato, cittadino extracomunitario, era entrato o si era trattenuto in Italia irregolarmente, senza essere in possesso di un titolo valido per il soggiorno, essendo munito solo della Carta di Identità rilasciata dalle autorità del Marocco, ed era a conoscenza del procedimento, avendo nominato un difensore di fiducia. Stanti i suoi precedenti penali e di polizia, ha ritenuto congrua la pena indicata e la sua sostituzione con la misura dell’espulsione.
Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione NOME, per mezzo del proprio difensore AVV_NOTAIO, articolando due motivi.
2.1. Con il primo motivo eccepisce la violazione di legge e la manifesta illogicità della motivazione, con violazione dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod.proc.pen., per la mancata traduzione degli atti in lingua a lui nota.
Non è provato che egli, cittadino marocchino, conoscesse la lingua italiana, non essendo sufficiente, per tale informazione, che egli avesse nominato un difensore di fiducia, potendo avere interloquito con questi per mezzo di un interprete. Anche l’agente operante, sentito come teste, ha detto che egli non parlava benissimo l’italiano, e peraltro la mera conoscenza superficiale della lingua, sufficiente per farsi capire, non equivale ad essere capace di comprendere i termini processuali. Inoltre egli era giunto in Italia solo un anno e nove mesi prima del controllo, tempo insufficiente per imparare adeguatamente la lingua italiana.
2.2. Con il secondo motivo censura la mancanza di motivazione circa la richiesta di proscioglimento ai sensi dell’art. 34 d.lgs. n. 274/2000 e circa la sostituzione della pena pecuniaria con l’espulsione, con violazione dell’art. 606, comma 1, lett. b), cod.proc.pen.
Il giudice ha del tutto omesso di motivare il mancato accoglimento della richiesta di proscioglimento per la particolare tenuità del fatto, dedotta dalle modalità del fatto, essendo stato il reato accertato durante Un normale controllo e non a seguito di intervento per l’accertamento di un reato, ed avendo egli fornito la propria carta di identità, facendosi così identificare con certezza.
Il giudice ha anche omesso di motivare la sostituzione della pena dell’ammenda con la sanzione dell’espulsione, benché si tratti di una sanzione molto più afflittiva, che dovrebbe essere applicata solo nel caso di delitti puniti con pene detentive elevate per non risultare sproporzionata rispetto alla effettiva gravità del fatto.
Il Procuratore generale ha chiesto, con requisitoria scritta, l’accoglimento del secondo motivo di ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso deve essere qualificato come appello.
L’applicazione della norma prevista dall’art. 62-bis d.lgs. n. 274/2000, con la conseguente sostituzione della pena pecuniaria con la misura dell’espulsione, impone di qualificare il ricorso come appello, consentendo così la valutazione della responsabilità dell’imputato anche nel merito. Deve, infatti, essere applicato il seguente principio, già espresso da questa Corte: «La sentenza di condanna emessa del giudice di pace in relazione al reato di ingresso e soggiorno illegale dello straniero nel territorio dello Stato con applicazione della misura dell’espulsione a titolo di sanzione sostitutiva della pena pecuniaria è appellabile e non ricorribile per cassazione (La S.C. in motivazione ha evidenziato che l’affermazione del suddetto principio di diritto consegue ad una previsione di inappellabilità delle sentenze del giudice di pace limitata alle pronunce di condanna alla sola pena pecuniaria o di prosciogliménto da reati puniti con tale pena)» (Sez. 1, n. 49871 del 28/10/2015, Rv. 265417).
Il sistema delle impugnazioni delle sentenze emesse dal giudice di pace prevede, infatti, il ricorso per cassazione, quale unico mezzo di impugnazione, solo per le sentenze di condanna alla pena pecuniaria, mentre per le sentenze che applicano una pena diversa, ovvero che condannano anche al risarcimento del danno, è possibile la proposizione dell’appello, sia da parte dell’imputato, sia da parte del pubblico ministero, come stabilito dagli artt. 36 e 37 d.lgs. n. 274/2000. La ratio di questo sistema è, con evidenza, quella di non limitare i diritti difensivi quando sia stata applicata una pena che può incidere sul soggetto in termini più gravi rispetto ad una sanzione di tipo monetario. La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 426/2008, ha dichiarato infondata una questione di legittimità costituzionale dell’art. 37 d.lgs. n. 274/2000 sottolineando che nel sistema delle impugnazioni previsto, dal legislatore delegante, per i procedimenti penali davanti al giudice di pace, la regola è
costituita dalla generale appellabilità delle sentenze, mentre la inappellabilità delle sentenze che applicano la sola pena pecuniaria rappresenta una delle tassative eccezioni a quella che deve essere considerata la regola generale.
Nel caso qui esaminato, appare evidente la maggiore gravità della sanzione applicata in concreto, rispetto alla mera sanzione pecuniaria. L’applicazione della espulsione dallo Stato, che per un imputato extracomunitario risulta oggettivamente molto più gravosa e limitativa della libertà personale rispetto ad una pena di natura solo monetaria, rende non giustificata la perdita di un grado di giudizio, e impone, pertanto, il mantenimento della regola generale della appellabilità anche delle sentenze del giudice di pace. Per l’operatività dell’art. 37 d.lgs. n. 274/2000 deve quindi aversi riguardo non alla pena originaria irrogata, bensì a quella sostitutiva concretamente applicata, come già affermato da varie pronunce di questa Corte (Sez. 1, ordinanza n. 43956 del 01/12/2010, Rv. 249075).
Alla diversa qualificazione del ricorso segue la trasmissione degli atti al Tribunale di Firenze, per il relativo giudizio.
P.Q.M.
Qualificato il ricorso come appello, dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Firenze.
Così deciso il 21 giugno 2023
Il Consigliere estensore
Il Presidente